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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2615

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2615 della Commissione, del 17 dicembre 2025, che modifica l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per la reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati destinati a competizioni

Normativa europea32025R2615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 sostituendo integralmente il capitolo 16 relativo al certificato sanitario e alla dichiarazione per la reintroduzione di cavalli registrati destinati a competizioni. La modifica principale consiste nell’aggiornamento dell’elenco delle manifestazioni equestri ammesse, includendo espressamente il concorso di salto (Concours de Saut International 5*) in Canada e coordinando la modulistica con i requisiti del regolamento delegato (UE) 2020/692. È inoltre prevista una fase transitoria che consente l’uso dei modelli precedenti fino all’8 ottobre 2026, a precise condizioni temporali di rilascio.

Aggiornamento del modello di certificato sanitario e della dichiarazione per la reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati destinati a competizioni dopo esportazione temporanea.

Ambito di applicazione

Si applica alla reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati destinati a competizioni, disciplinando il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, allegato II, capitolo 16. Riguarda in particolare gli animali equini che rientrano nell’Unione dopo un’esportazione temporanea non superiore a 90 giorni per partecipare a manifestazioni equestri organizzate con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale (FEI), incluse specifiche competizioni internazionali elencate nel modello aggiornato. È prevista una disciplina transitoria per certificati e dichiarazioni rilasciati secondo il vecchio modello, utilizzabili fino all’8 ottobre 2026 se rilasciati entro l’8 luglio 2026.

Reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati destinati a competizioni

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2615 della Commissione interviene sul sistema di certificazione veterinaria applicabile alla reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati destinati a competizioni dopo un’esportazione temporanea. La modifica è adottata nell’ambito della normativa UE in materia di sanità animale e dei controlli ufficiali, con l’obiettivo dichiarato di aggiornare il modello documentale, garantire chiarezza e coerenza e prevenire perturbazioni degli scambi.

Base giuridica e contesto normativo

La Commissione richiama, come basi giuridiche, il regolamento (UE) 2016/429 e il regolamento (UE) 2017/625, nonché il regolamento delegato (UE) 2020/692. In particolare, il considerando evidenzia che l’articolo 177, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede requisiti supplementari per l’ingresso nell’Unione di cavalli registrati originari dell’Unione e rientranti dopo un’esportazione temporanea verso un paese terzo, territorio o zona per partecipare a competizioni, corse o manifestazioni culturali equestri.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 stabilisce i modelli di certificati e dichiarazioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale. Il presente atto aggiorna il capitolo 16 dell’allegato II di tale regolamento, sostituendolo integralmente.

Modifica del modello EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

Il cuore dell’intervento è la sostituzione del modello di certificato sanitario e del modello di dichiarazione per la reintroduzione nell’Unione di un cavallo registrato destinato a competizioni dopo esportazione temporanea non superiore a 90 giorni. Il nuovo modello è denominato "EQUI-RE-ENTRY-90-COMP" e riguarda la partecipazione a manifestazioni equestri organizzate con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale (FEI).

L’elenco delle manifestazioni ammesse è aggiornato e comprende, tra le altre:

  • gare di prova preliminari per i Giochi olimpici;
  • Giochi olimpici;
  • Giochi paralimpici;
  • Giochi equestri mondiali / campionati mondiali;
  • Giochi equestri asiatici;
  • Giochi equestri americani, inclusi Giochi panamericani, sudamericani, centroamericani e caraibici;
  • concorso di salto (Concours de Saut International 5*) in Messico, negli Stati Uniti, in Canada e in Cina;
  • concorso di salto (Concours de Saut International) e di dressage (Concours de Dressage International) negli Emirati arabi uniti.

Estensione specifica al concorso di salto in Canada

La modifica più esplicita riguarda l’inserimento del concorso di salto (Concours de Saut International 5*) che si svolge in Canada. Il considerando chiarisce che il Canada ha richiesto tale integrazione e che la competizione soddisfa le condizioni dell’articolo 177, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692, oltre a essere organizzata sotto il patrocinio della FEI. Per questo motivo, il regolamento aggiorna il titolo e il punto II.3.2 del certificato e la lettera b) della dichiarazione dell’operatore.

Contenuto sostanziale del certificato sanitario

Il modello certifica una serie articolata di condizioni sanitarie e documentali. In particolare, il veterinario ufficiale deve attestare che l’equino:

  • è un cavallo registrato ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e non è destinato alla macellazione nel contesto dell’eradicazione di una malattia trasmissibile agli equini;
  • non ha mostrato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 durante un esame clinico effettuato nelle 48 ore precedenti la spedizione, o l’ultimo giorno lavorativo precedente;
  • soddisfa le condizioni sanitarie e di origine previste nei punti II.2 e II.3;
  • è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dall’operatore responsabile.

Seguono attestazioni dettagliate sul paese terzo/territorio/zona di spedizione e sullo stabilimento di origine, con richieste differenziate per malattie quali peste equina, morva, surra, durina, encefalomielite equina venezuelana e anemia infettiva equina. Il modello include inoltre condizioni specifiche per rabbia e carbonchio ematico.

Permanenza, isolamento e requisiti pre-esportazione

La sezione II.3 disciplina la permanenza dell’animale nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona, prevedendo che il cavallo sia stato introdotto in tale area in determinate condizioni e che, in funzione del tipo di competizione, abbia rispettato finestre temporali di meno di 30, 60 o 90 giorni fuori dall’Unione.

Il modello richiede che, durante tale periodo, il cavallo:

  • non sia mai stato in un paese terzo o territorio o zona di gruppo sanitario diverso da quello di spedizione, salvo le ipotesi consentite;
  • sia stato alloggiato in stabilimenti sotto controllo veterinario ufficiale;
  • sia stato tenuto in stalle separate;
  • non sia entrato in contatto con equini di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni.

Sono previste opzioni specifiche per i diversi eventi FEI, incluse le competizioni in Messico, negli Stati Uniti, in Canada, a Shanghai e negli Emirati arabi uniti.

Dichiarazione dell’operatore responsabile

La dichiarazione dell’operatore accompagna il cavallo e contiene attestazioni sulla temporanea esportazione dall’Unione, sull’evento a cui l’animale ha partecipato, sull’assenza di contatti con animali affetti da malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equini nei 15 giorni precedenti la spedizione, nonché sull’idoneità del trasporto a proteggere la salute e il benessere dell’animale in tutte le fasi del viaggio. L’operatore deve inoltre dichiarare che sono soddisfatte le condizioni di permanenza e isolamento pre-esportazione previste dal certificato sanitario.

Disciplina transitoria

Per evitare incertezze e perturbazioni degli scambi, l’articolo 2 stabilisce una fase transitoria: fino all’8 ottobre 2026 è ancora consentito usare certificati sanitari e dichiarazioni redatti secondo il modello precedente dell’allegato II, capitolo 16, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, purché tali documenti siano stati rilasciati entro l’8 luglio 2026.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Inoltre, il testo è qualificato come rilevante ai fini del SEE.

Disposizioni principali

Modifica del modello di certificato e della dichiarazione

L’articolo 1 modifica l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 conformemente all’allegato del regolamento, sostituendo il capitolo 16 con un nuovo modello di certificato sanitario e di dichiarazione denominato "EQUI-RE-ENTRY-90-COMP".

Ambito del certificato EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

Il nuovo modello disciplina la reintroduzione nell’Unione di un cavallo registrato destinato a competizioni dopo esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a manifestazioni equestri FEI. L’elenco delle manifestazioni include, tra le altre, gare di prova preliminari per i Giochi olimpici, Giochi olimpici, Giochi paralimpici, Giochi equestri mondiali/campionati mondiali, Giochi equestri asiatici, Giochi equestri americani e specifiche competizioni di salto e dressage in Messico, Stati Uniti, Canada, Cina ed Emirati arabi uniti.

Aggiornamento dell’elenco delle manifestazioni ammesse

Il Canada ha chiesto l’inserimento del concorso di salto (Concours de Saut International 5*) che si svolge in Canada. Il regolamento aggiunge tale competizione all’elenco delle manifestazioni contemplate dal titolo e dal punto II.3.2 del modello di certificato e alla lettera b) del modello di dichiarazione.

Requisiti sanitari per l’ingresso

Il certificato contiene condizioni dettagliate su identificazione dell’animale, assenza di segni clinici nelle 48 ore precedenti la spedizione, provenienza da paesi/territori/zone autorizzati e assenza o controllo di specifiche malattie equine, tra cui peste equina, morva, surra, durina, encefalomielite equina venezuelana, anemia infettiva equina, rabbia e carbonchio ematico. Sono previste alternative e deroghe basate su programmi di sorveglianza riconosciuti, restrizioni di movimentazione e prove diagnostiche con esito negativo.

Attestato di permanenza e isolamento pre-spedizione

Il modello richiede che il cavallo sia stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione secondo condizioni differenziate a seconda della manifestazione cui ha partecipato e del periodo trascorso fuori dall’Unione. Sono previste finestre temporali di meno di 30, 60 o 90 giorni, con condizioni di soggiorno in stabilimenti sotto controllo veterinario ufficiale, stalle separate e assenza di contatti con equini di stato sanitario inferiore, oltre a specifiche condizioni per le manifestazioni FEI elencate.

Norme transitorie

L’articolo 2 consente, fino all’8 ottobre 2026, l’uso dei certificati sanitari e delle dichiarazioni redatti secondo il modello previgente del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, a condizione che siano stati rilasciati entro l’8 luglio 2026.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecontrolli ufficialiscambi di animali vivimovimenti di equinicertificazione veterinaria

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