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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2556

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2556 della Commissione, del 17 dicembre 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Komagataella phaffii DSM 25376 e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta con Komagataella phaffii DSM 26469 come additivo per mangimi destinati a pollastre per la produzione di uova o polli per la riproduzione, tacchini da riproduzione, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione: Kaesler Nutrition GmbH) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1090 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Komagataella phaffii DSM 25376 e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta con Komagataella phaffii DSM 26469 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova

Normativa europea32025R2556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza un preparato enzimatico come additivo per mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, classificandolo tra gli additivi zootecnici e nel gruppo dei promotori della digestione. Contestualmente modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1090, riducendo i livelli minimi d’uso per polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova. Sono previste condizioni d’impiego, prescrizioni di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori, oltre a un regime transitorio per l’esaurimento delle scorte.

Autorizzazione di un additivo enzimatico per mangimi a base di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte con Komagataella phaffii, con modifica delle condizioni di autorizzazione già vigenti per alcune specie avicole.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai titolari dell’autorizzazione e all’impiego dell’additivo nei mangimi, nelle premiscele e nelle materie prime/mangimi composti destinati a specifiche categorie di animali: pollastre per la produzione di uova o polli per la riproduzione, tacchini da riproduzione, specie avicole minori da ingrasso, specie avicole minori per la produzione di uova o per la riproduzione, nonché, per effetto della modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1090, polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova; sono inoltre richiamati, nella disciplina previgente richiamata e modificata, suinetti svezzati e specie suine minori svezzate. Si applica nel territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; contiene anche misure transitorie per prodotti etichettati prima di determinate date e destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova.

Autorizzazione di un preparato enzimatico per mangimi e modifica della disciplina previgente

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2556 della Commissione autorizza un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte con Komagataella phaffii DSM 25376 e DSM 26469 come additivo per mangimi, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione richiama il parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza per il pollame, i consumatori e l’ambiente, nonché sull’efficacia alle dosi indicate, e precisa che sono necessarie misure di protezione per gli utilizzatori a causa del potenziale effetto sensibilizzante per le vie respiratorie.

Base giuridica e contesto autorizzatorio

Il regolamento si fonda in particolare sugli articoli 9, paragrafo 2, e 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e le modifiche dei termini dell’autorizzazione. Nei considerando la Commissione ricorda che lo stesso preparato era già stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1090 per alcune specie animali, tra cui polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso, specie avicole allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, suinetti svezzati e specie suine minori (svezzate).

Ambito oggettivo e specie destinatarie

L’autorizzazione riguarda un additivo classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". Gli allegati individuano due distinti perimetri applicativi: da un lato pollastre per la produzione di uova o polli per la riproduzione, tacchini da riproduzione, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori per la produzione di uova o per la riproduzione; dall’altro, per effetto della modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2018/1090, polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e tutte le specie avicole allevate per la produzione di uova o per la riproduzione.

Composizione del preparato e criteri analitici

Il preparato autorizzato è costituito da endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Komagataella phaffii DSM 25376 e da endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta con Komagataella phaffii DSM 26469. La composizione minima del prodotto è fissata a 25 000 LXU e 2 200 LGU per grammo, con disponibilità in forma solida e liquida. Per il controllo ufficiale e la verifica della conformità sono previsti metodi colorimetrici specifici per la xilanasi e per la β-glucanasi, applicabili all’additivo, alle premiscele e ai mangimi composti.

Dosi autorizzate e condizioni d’impiego

Per le specie avicole indicate negli allegati, il tenore minimo autorizzato è pari a 1 400 LXU e 120 LGU per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Nell’allegato II, relativo alla modifica del regolamento (UE) 2018/1090, per i polli da ingrasso e le pollastre allevate per la produzione di uova è confermato lo stesso livello minimo di impiego, che sostituisce il precedente requisito più elevato di 4 250 LXU e 375 LGU/kg. Per i suinetti svezzati e le specie suine minori svezzate, richiamati nel quadro della disciplina previgente, il tenore minimo indicato è 700 LXU e 60 LGU/kg, con termine di autorizzazione fissato al 21 agosto 2028.

Sicurezza, etichettatura e protezione degli utilizzatori

La Commissione recepisce le conclusioni dell’EFSA secondo cui il preparato è sicuro per tutto il pollame, per i consumatori e per l’ambiente, non è irritante per pelle e occhi né sensibilizzante cutaneo, ma è da considerarsi sensibilizzante delle vie respiratorie. Per questo motivo gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate; se tali misure non bastano a eliminare o ridurre il rischio, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie. Inoltre, nelle istruzioni per l’uso devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Regime transitorio

Per evitare effetti immediati sulle imprese, il regolamento prevede un periodo transitorio. I prodotti destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova, se prodotti ed etichettati prima del 7 luglio 2026 secondo la normativa applicabile prima del 7 gennaio 2026, possono restare sul mercato ed essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Lo stesso vale per i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo, se prodotti ed etichettati prima del 7 gennaio 2027 secondo le norme previgenti.

Entrata in vigore e effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In quanto regolamento di esecuzione, produce effetti immediati sul regime autorizzatorio dell’additivo e sostituisce, per la parte modificata, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1090.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato I come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione", alle condizioni previste dall’allegato. L’additivo è identificato con il numero 4a28 ed è titolare dell’autorizzazione Kaesler Nutrition GmbH.

Modifica dell’autorizzazione previgente

L’articolo 2 sostituisce l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1090 con l’allegato II del presente regolamento. La modifica riguarda i termini dell’autorizzazione per l’uso del medesimo preparato in relazione a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova, con riduzione del tenore minimo da 4 250 LXU e 375 LGU/kg di mangime completo a 1 400 LXU e 120 LGU/kg.

Specie destinatarie e dosi autorizzate

Dagli allegati risultano due insiemi di destinazioni: da un lato pollastre per la produzione di uova o polli per la riproduzione, tacchini da riproduzione, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori per la produzione di uova o per la riproduzione, con tenore minimo pari a 1 400 LXU e 120 LGU/kg di mangime completo; dall’altro polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e tutte le specie avicole allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, anch’essi con tenore minimo di 1 400 LXU e 120 LGU/kg. Nell’allegato II è inoltre richiamata la precedente autorizzazione per suinetti svezzati e specie suine minori svezzate a 700 LXU e 60 LGU/kg, con fine del periodo di autorizzazione al 21.8.2028.

Composizione, forma e metodi di analisi

Il preparato è composto da endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Komagataella phaffii DSM 25376 e da endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta con Komagataella phaffii DSM 26469, con attività minima di 25 000 LXU e 2 200 LGU/g; è disponibile in forma solida e liquida. Sono previsti metodi colorimetrici specifici per la determinazione della xilanasi e della β-glucanasi nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti.

Condizioni d’uso e tutela degli utilizzatori

L’allegato impone che nelle istruzioni d’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie o, nell’allegato II, con dispositivi di protezione individuale.

Misure transitorie

L’articolo 3 consente che l’additivo e le premiscele contenenti l’additivo, destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova, se prodotti ed etichettati prima del 7 luglio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 7 gennaio 2026, continuino a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo, destinati alle stesse categorie, se prodotti ed etichettati prima del 7 gennaio 2027 secondo le norme previgenti, possono anch’essi essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarealimentazione animalezootecniaautorizzazioni amministrativemercato interno

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