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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40390/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che ha riformato, su appello del Procuratore, la decisione di primo grado riclassificando il fatto da tentativo a furto consumato di 350 litri di carburante e rideterminando la pena. Le censure erano: (1) decorrenza della prescrizione non dichiarata in appello; (2) illegittima qualificazione della recidiva e inammissibilità dei motivi aggiunti sul punto; (3) questione di costituzionalità dell'art. 161 c.p. (aumento del termine di prescrizione per il recidivo); (4) difetto di prova per la ricostruzione del furto consumato (contestata riqualificazione rispetto al primo giudice, che aveva ritenuto solo il tentativo); (5) mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale lieve (avendo l'imputato sottratto solo 15 litri).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Motivazioni principali: (i) la riqualificazione in appello proposta dal pubblico ministero estendeva l'oggetto del gravame al reato consumato, perciò il termine di prescrizione doveva essere valutato rispetto a tale qualificazione; (ii) anche considerando il tentativo, la prescrizione non era ancora maturata a causa della recidiva riconosciuta che allunga i termini; (iii) la questione di costituzionalità dell'art. 161 c.p. è manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza consolidata che ammette la differenziazione del trattamento dei recidivi; (iv) i motivi aggiunti in appello sulla recidiva erano inammissibili perché non rientravano nei capi contestati nell'originario atto di appello; (v) la Corte non è entrata in un nuovo esame di merito sui fatti già decisi in primo grado e ha ritenuto che il dispositivo impugnato fosse chiaro nel dichiarare la responsabilità per l'intera quantità sottratta; (vi) quindi non spettava l'attenuante per danno lieve.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 2 cod. pen.

    Norma relativa all'aggravante per ingente quantità; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dell'aggravante proposta in sede di gravame

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante per danno patrimoniale lieve; la Corte ha escluso il riconoscimento perché l'imputato è stato condannato per l'intera sottrazione e non solo per la piccola parte invocata

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferimento alle attenuanti speciali; non riconosciute nel caso concreto

  • art. 161 cod. pen.

    Dispone l'aumento del termine di prescrizione per il recidivo; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità e confermato la legittimità della disciplina

  • art. 63, comma 4, cod. pen.

    Regola la recidiva e l'aumento della pena; utilizzata per calcolare l'effetto sulla durata della prescrizione

  • art. 157 cod. pen.

    Riferimento alla pena edittale utile per il calcolo combinato con la recidiva ai fini della prescrizione

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Regola la riqualificazione d'ufficio del fatto in grado d'appello; la Corte ha chiarito i limiti della riqualificazione quando incide sulla prescrizione

  • art. 581, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Stabilisce i requisiti dell'atto di impugnazione; la Corte ha ricordato che i motivi nuovi in appello devono attinere ai capi originariamente denunciati

  • art. 69 cod. pen.

    Regola il giudizio di determinazione della pena in presenza di circostanze; richiamato in relazione alle censure sul trattamento sanzionatorio

Massime di principio

  • Se il pubblico ministero in appello chiede la riqualificazione del fatto (es. da tentativo a consumato), il termine di prescrizione va valutato rispetto alla qualificazione più ampia proponibile in gravame; dichiarare la prescrizione per la qualificazione più favorevole senza esaminare l'appello dell'accusa può implicare il rigetto implicito dell'appello stesso.
  • I motivi aggiunti in sede di gravame devono riguardare i capi o i punti della decisione già enunciati nell'atto di appello originario (art. 581 c.p.p.); questioni autonome non sollevate in origine sono inammissibili.
  • La Corte di Cassazione non riforma i fatti già accertati in primo grado con un nuovo giudizio di merito; le contestazioni che richiedono valutazioni probatorie vanno sollevate nei gradi immediati (es. appello incidentale) nei termini processuali opportuni.
  • Le questioni di costituzionalità circa l'aumento del termine di prescrizione per i recidivi (art. 161 c.p.) sono, secondo la giurisprudenza consolidata, normalmente manifestamente infondate salvo specifiche e nuove argomentazioni, perché il legislatore può prevedere trattamenti più severi per i recidivi.
  • Per ottenere il riconoscimento di una attenuante (ad es. danno patrimoniale lieve) è necessario che la condanna corrisponda al fatto per cui si chiede l'attenuante; se il giudice condanna per l'intera quantità sottratta, non può riconoscersi l'attenuante basata su una parte minima non contestata in quella sentenza.
  • Quando la ricostruzione dell'imputazione in appello si fonda su presupposti diversi rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice, il difensore deve adottare gli opportuni rimedi processuali (es. appello incidentale) per contestare specificamente tale ricostruzione.

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