Sentenza n. 1432/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento dell'ordinanza n. 277 del 20 maggio 2021 adottata dal Dirigente del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio (U.O. Sportello Unico per l'edilizia privata) del Comune di Rosignano Marittimo avente ad oggetto “ordinanza di demolizione opere abusive ai sensi dell'art. 206 L.R.T. 65/2014 – Pratica Edilizia n. 139/2018” nella parte riferita alla villetta monofamiliare di cui al P. di C. n. 220/2003; nonché degli atti alla medesima comunque presupposti, connessi e conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione relativa a una villetta monofamiliare, contestando, con il primo motivo, la violazione dell'art. 206 della l.r. Toscana n. 65/2014 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, nonché il difetto di istruttoria e motivazione, l'indeterminatezza e la perplessità dell'atto. Hanno sostenuto che la descrizione delle difformità fosse generica e fondata su rilievi effettuati soltanto a campione, e che le planimetrie con le annotazioni dei tecnici non fossero state rese disponibili prima del giudizio. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 206, 143, 211, 134 e 135 della l.r. Toscana n. 65/2014, sostenendo che le modifiche riscontrate costituissero varianti in corso d'opera non sanzionabili, compresa la realizzazione di un locale di sgombero ricavato nelle fondazioni. In corso di giudizio hanno inoltre invocato le tolleranze costruttive previste dall'art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001, anche nella formulazione introdotta dal d.l. n. 69/2024, e hanno sostenuto che l'omessa indicazione delle modifiche nello stato finale fosse eventualmente sanabile mediante comunicazione tardiva di inizio lavori.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l'amministrazione può motivare per relationem, purché indichi gli atti richiamati e li renda disponibili all'interessato mediante il diritto di accesso; non è invece tenuta a notificare contestualmente tutti gli atti presupposti. I ricorrenti non avevano dimostrato di essersi attivati per acquisire le planimetrie e gli altri atti richiamati. Inoltre, la loro capacità di contestare puntualmente le difformità e di qualificarle come varianti o tolleranze dimostrava che avevano comunque conoscenza dell'oggetto della contestazione. Il secondo motivo è stato respinto perché, ai sensi degli artt. 143, comma 3, e 211, comma 1, della l.r. Toscana n. 65/2014, il riconoscimento delle varianti in corso d'opera presuppone il deposito dello stato finale dell'opera effettivamente realizzata, unitamente all'attestazione del professionista, entro la comunicazione di ultimazione dei lavori. La dichiarazione di fine lavori attestava invece la conformità delle opere al titolo edilizio e non rappresentava le difformità: tale omissione impedisce il riconoscimento postumo delle opere come varianti e incide sull'assolvimento dell'onere probatorio relativo alla loro origine, con conseguenze decadenziali. Non è stata ritenuta pertinente la disciplina sanzionatoria relativa alla mancata comunicazione di inizio lavori, poiché l'omissione rilevante era diversa. È stata inoltre ritenuta non adeguatamente dimostrata la tesi dell'irrilevanza edilizia del locale ricavato nelle fondazioni. Infine, le tolleranze costruttive introdotte o ampliate dal d.l. n. 69/2024 non potevano essere utilizzate per valutare la legittimità di un'ordinanza adottata nel 2021, in applicazione del principio tempus regit actum, salva la possibilità di una successiva verifica amministrativa su specifica iniziativa degli interessati. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 206 l.r. Toscana n. 65/2014
Costituisce la base normativa dell'ordinanza di demolizione e ripristino per opere abusive.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione per relationem è legittima a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio.
L'amministrazione può motivare richiamando atti precedenti, purché ne indichi gli estremi e li renda accessibili; non deve necessariamente notificarli insieme al provvedimento.
artt. 22 e ss. l. n. 241/1990
Il diritto di accesso consente all'interessato di acquisire gli atti presupposti richiamati nella motivazione.
art. 143, commi 1, 2 e 3, l.r. Toscana n. 65/2014
Per le varianti che non comportano la sospensione dei relativi lavori ... sussiste esclusivamente l'obbligo del deposito dello stato finale dell'opera come effettivamente realizzata ... non oltre la data della comunicazione di ultimazione dei lavori.
Il deposito tempestivo dello stato finale effettivamente realizzato è condizione necessaria per il riconoscimento delle varianti in corso d'opera.
art. 211, comma 1, l.r. Toscana n. 65/2014
Non si procede alla demolizione oppure all'applicazione delle sanzioni ... nel caso di realizzazioni di varianti in corso d'opera, purché sussistano tutte le condizioni di cui all'articolo 143, commi 1 e 2, fermo restando l'obbligo del deposito dello stato finale dell'opera di cui all'articolo 143, comma 3.
L'esenzione dalla demolizione per le varianti presuppone il rispetto delle condizioni dell'art. 143, incluso il deposito dello stato finale; l'omissione preclude il riconoscimento postumo della variante.
art. 136, comma 6, l.r. Toscana n. 65/2014
La disciplina della comunicazione tardiva di inizio lavori non è applicabile all'omesso deposito dello stato finale, che rileva invece ai fini della prova dell'origine delle difformità.
art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001
Le tolleranze costruttive devono essere valutate, quanto alla legittimità di un provvedimento amministrativo, sulla base della disciplina vigente al momento della sua adozione; la disciplina sopravvenuta può eventualmente essere oggetto di una successiva verifica amministrativa.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La motivazione per relationem di un provvedimento amministrativo è legittima quando l'atto indica gli estremi dei documenti richiamati e li rende disponibili all'interessato, il quale può acquisirli mediante accesso; l'amministrazione non è tenuta a notificare contestualmente tutti gli atti presupposti.
- Il riconoscimento delle opere come varianti in corso d'opera non sanzionabili presuppone, oltre alla ricorrenza delle condizioni sostanziali previste dalla legge, il deposito dello stato finale dell'opera effettivamente realizzata entro la comunicazione di ultimazione dei lavori.
- L'omessa rappresentazione delle difformità nella dichiarazione o nello stato finale dei lavori impedisce il riconoscimento postumo delle opere come varianti in corso d'opera e rileva come mancato assolvimento dell'onere di provare l'origine delle difformità, non come mera irregolarità sanabile mediante la disciplina della comunicazione tardiva di inizio lavori.
- In applicazione del principio tempus regit actum, la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata alla luce della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; una disciplina sopravvenuta sulle tolleranze costruttive non può essere utilizzata per scrutinare direttamente la legittimità di un precedente ordine di demolizione, ferma la possibilità di una nuova verifica amministrativa su iniziativa dell'interessato.
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