Sentenza del 02/03/2023 n. 6275 - Corte di Cassazione
Accertamento - Richiesta di documenti da parte dell'amministrazione - Termine - Mancata consegna - Produzioni documentali successive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per il 2006 che ha ricostruito redditi non dichiarati per circa Euro 7.322.993,09 sulla base di indagini bancarie. L'Amministrazione aveva inviato un questionario al contribuente al quale non è stata data risposta; in appello l'ufficio ha dedotto la preclusione amministrativa e processuale alla produzione di documenti successivi al questionario. Il contribuente ha invece sostenuto di poter produrre documenti che giustificano gran parte dei movimenti (tra cui vendita di immobile e trasferimenti su conto estero, nonché l'adesione allo 'scudo fiscale'). Sono inoltre state sollevate questioni processuali relative alla costituzione tardiva e alla legittimità del difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto due motivi di ricorso (quarto e sesto). Il quarto motivo: ha ritenuto errata la conclusione della C.T.R. secondo cui la mancata risposta al questionario precludeva automaticamente la produzione successiva di documenti, rilevando che perché la preclusione sia legittima l'Amministrazione deve, con l'invio del questionario, fissare un termine minimo per l'adempimento e avvertire delle conseguenze della mancata risposta; nella fattispecie tale termine e avvertimento non erano stati posti. Il sesto motivo: la Corte ha ricordato che la presunzione di reddito derivante da prelievi e versamenti non si applica al lavoratore autonomo come tale, per cui l'applicazione automatica della presunzione ai prelievi del contribuente era errata. Sono stati dichiarati inammissibili altri motivi (tra cui quelli relativi alla nullità per difensore non abilitato e alle questioni costituzionali sollevate direttamente). La sentenza di appello è stata cassata nei punti accolti e la causa rinviata alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione anche per le spese di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 (commi 1, 2, 4 e 5)
Il questionario previsto dall'art. 32, comma 4, serve a instaurare un dialogo preventivo e può legittimamente determinare la preclusione amministrativa e processuale di documenti non forniti nella sede precontenziosa, ma soltanto se l'Amministrazione con l'invio fissa un termine per l'adempimento e avverte delle conseguenze dell'inottemperanza; in mancanza di tali requisiti la sanzione di inutilizzabilità non può essere invocata.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 5
Norma omologa in materia di IVA richiamata in dottrina/giurisprudenza: anche in materia di IVA vale il principio che il questionario serve al dialogo e che la preclusione richiede l'indicazione di un termine e delle conseguenze.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 23, 24, 32 e 12
Art. 23 e correlati disciplinano i termini e gli effetti della costituzione in giudizio; art. 32 disciplina i termini per deposito documentale e memorie prima della trattazione; art.12 regola l'abilitazione a stare in giudizio (rilevanze processuali sulla legittimazione del difensore). La Corte ha ricordato che la decadenza dalla costituzione tempestiva limita solo certi poteri processuali, non il diritto di contestare i fatti sostanziali o produrre documenti nei termini previsti dal decreto.
Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212), artt. 6 e 10
Rcolto il principio di lealtà, correttezza e collaborazione nell'azione dell'ufficio, che impone all'Amministrazione di dare ai contribuenti informazioni e termini adeguati; il questionario è strumento di informazione conforme a tali principi e la sua corretta utilizzazione è essenziale per ammettere la preclusione documentale.
Sentenza Corte Costituzionale 6 ottobre 2014, n. 228
Dichiarata l'illegittimità costituzionale, limitatamente alla locuzione 'o compensi', di una parte dell'art. 32, con effetti sul tema della qualificazione dei movimenti bancari; richiamata dalla difesa per escludere che alcuni prelievi costituissero reddito imponibile.
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 13-bis (conv. L. 3 agosto 2009, n.102) - 'scudo fiscale'
Regolamento richiamato in relazione alla preclusione dell'azione accertatrice in presenza di adesione allo scudo fiscale: la Corte richiama che per invocare lo 'scudo' sono necessarie condizioni precise (corrispondenza tra somme scudate e somme contestate e produzione della documentazione comprovante l'adesione).
Massime di principio
- L'invio del questionario ai sensi dell'art. 32 DPR 600/1973 ha la funzione di dialogo preventivo e può portare a preclusione documentale soltanto se l'Amministrazione indica un termine per la risposta e avverte delle conseguenze della mancata risposta; in mancanza di tali avvisi il contribuente può produrre documenti anche in sede amministrativa e in giudizio.
- L'onere di provare di aver correttamente dato al contribuente il termine e l'avvertimento pende sull'Amministrazione: senza prova di tale sequenza procedimentale non è possibile escludere a priori documenti prodotti successivamente.
- Per il lavoratore autonomo la presunzione automatica che i prelievi non giustificati in conto corrente costituiscano reddito imponibile non trova applicazione tout court: la valutazione richiede elementi specifici e non può essere meccanica.
- La mancata costituzione tempestiva in appello comporta la decadenza da alcuni poteri processuali (deposito di documenti/memorie nei termini), ma non priva il resistente della possibilità di contestare i fatti costitutivi della pretesa e di difendersi nei limiti consentiti dalle norme processuali.
- Lo 'scudo fiscale' può precludere l'azione accertatrice solo se vi è corrispondenza esatta tra somme scudate e somme contestate e se è fornita adeguata documentazione dell'adesione; l'onere probatorio resta in capo al contribuente.
- Le eccezioni costituzionali non possono essere sollevate direttamente in cassazione senza aver sollevato il relativo giudizio di legittimità costituzionale rispetto alla norma di legge applicata.
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