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Sentenza

Sentenza n. 3851/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del decreto n. 17849 del 14/11/2023, a firma della Direzione Generale Ambiente e Clima della Regione Lombardia, avente a oggetto «rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006. Progetto definitivo della "tangenzialina di Bormio (SO)" - cup i91b21005740002. Proponente: Concessioni autostradali lombarde s.p.a. [rif. Nel sistema Informativo regionale “s.i.l.v.i.a”: via1157-rl]», pubblicato a far data dal 16/11/2023; e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui, in particolare: - pronuncia di compatibilità ambientale (Valutazione d'Impatto Ambientale) positiva, ai sensi della Parte II del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010, comprensiva di Valutazione di Incidenza positiva, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e dell'art. 10, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e art. 4, comma 5 della l.r. 5/2010, approvata dalla CVIA nella Seduta straordinaria asincrona n. 19 del 20/09/2023; - approvazione del progetto definitivo ai sensi del d.lgs. 50/2016, del D.P.R. 327/2001 e della l.r. 3/2009, da cui consegue la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, come da deliberazioni di Giunta comunale di approvazione del progetto definitivo (n. 128 del 10/10/2023) e successiva rettifica (n. 132 del 24/10/2023); - autorizzazione paesaggistica, ai sensi del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 12/2005, rilasciata dal Comune di Bormio; - parere a fini idraulici rilasciato dalla Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica, Coordinamento Degli Uffici Territoriali Regionali e Gestione Fondo Comuni Confinanti, Ufficio Territoriale Regionale Montagna, in data 4/10/2023; - parere della Commissione per il Paesaggio della Regione Lombardia, del 5/10/2023; - parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, dell'11/10/2023; - verbale della seconda seduta della Conferenza dei Servizi, dell'11/10/2023; quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 26 novembre 2025: - del decreto n° 10524 del 23/7/2025, a firma del Dirigente della Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche, avente a oggetto «Proroga dei termini di avvio e fine lavori indicati dall’accordo per la progettazione e la realizzazione dell’intervento “Tangenzialina di Bormio (SO) – CUP: 191B2100574002», non pubblicato, allegato alla memoria di replica del Comune di Bormio, nel presente ricorso in data 24/10/2025; - di tutti gli atti presupposti e connessi tra cui il Decreto n. 11514 del 25/7/2024, parimenti non disponibile né pubblicato, il quale avrebbe accordato a CAL una prima proroga dei termini per l'avvio dei lavori alla data del 28/7/2025 e ultimazione degli stessi in data 20/10/2026.

Giustizia amministrativa202400144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo al progetto definitivo della Tangenzialina di Bormio, comprensivo della VIA, della valutazione di incidenza e degli atti di approvazione e autorizzazione connessi; successivamente, decreto regionale di proroga dei termini di avvio e ultimazione dei lavori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il PAUR regionale relativo alla realizzazione di una tangenzialina stradale presso il centro abitato di Bormio, lamentando, sotto il profilo ambientale, la violazione della pianificazione territoriale, dei principi di sviluppo sostenibile e delle disposizioni in materia di VIA e VINCA, nonché sviamento, contraddittorietà, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. È stata contestata la compatibilità dell'opera con la Piana dell’Alute, per il consumo di suolo, la frammentazione degli habitat, gli impatti su atmosfera, rumore, paesaggio, biodiversità e sistema agroforestale, nonché l'omessa considerazione di alternative progettuali e dell'opzione zero e l'utilizzo di studi risalenti al progetto preliminare del 2005. I ricorrenti hanno inoltre dedotto la violazione degli artt. 9, 11 e 16 d.P.R. 327/2001, sostenendo che non fosse stata comunicata tempestivamente l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e che il vincolo fosse decaduto; hanno contestato la progettazione ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 50/2016. Con motivi aggiunti è stato impugnato il decreto regionale del 23 luglio 2025 di proroga dei termini di avvio e ultimazione dei lavori, deducendo violazioni degli obblighi di pubblicazione e trasparenza, della disciplina regionale sui finanziamenti e sulle proroghe, incompetenza dirigenziale, carenza di legittimazione di CAL a chiedere la proroga, contraddittorietà rispetto alla finalità olimpica dell'opera e mancata imputabilità dei ritardi alla proponente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti dei ricorrenti che avevano rinunciato al ricorso. Ha dichiarato inammissibile, per carenza di specifici motivi ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. d), e comma 2, c.p.a., l'impugnazione del parere della Soprintendenza, poiché il ricorso si concentrava sugli atti regionali e comunali senza articolare censure riferibili a quel parere. Ha prescisso dalle ulteriori eccezioni relative a legittimazione, interesse, tardività e genericità, ritenendo il ricorso infondato nel merito. I motivi ambientali sono stati respinti perché il progetto non ricade direttamente in aree protette o siti Natura 2000, la Regione aveva svolto una VINCA positiva con prescrizioni e il procedimento VIA aveva esaminato le componenti ambientali rilevanti, le alternative progettuali e l'opzione zero, acquisendo gli apporti degli enti e dei privati e imponendo articolate condizioni di mitigazione, compensazione e monitoraggio. Il giudice ha sottolineato l'elevata discrezionalità della VIA, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, travisamento o istruttoria mancante o inadeguata, non ravvisati nel caso concreto. Ha inoltre ritenuto che la realizzazione dell'opera fosse prevista nella pianificazione regionale e comunale sin da epoca antecedente alle Olimpiadi del 2026, le quali costituivano soltanto un fattore di accelerazione e non il presupposto esclusivo dell'intervento. Il motivo relativo al procedimento espropriativo è stato respinto perché il Comune aveva effettuato l'avviso pubblico previsto dall'art. 11, comma 2, d.P.R. 327/2001, applicabile in presenza di più di cinquanta proprietari, mediante albo pretorio, quotidiani e siti istituzionali, consentendo anche la presentazione di osservazioni. È stato respinto anche il motivo sulla progettazione per la sua genericità e in ragione delle considerazioni già svolte sulla completezza della valutazione ambientale. Le censure formulate per la prima volta con memoria non notificata sono state dichiarate inammissibili; quella relativa alla destinazione urbanistica è stata comunque ritenuta infondata, poiché gli strumenti pianificatori prevedevano il corridoio di salvaguardia destinato alla strada. Quanto alla proroga, il TAR ha rilevato che il decreto impugnato riguardava esclusivamente i termini di avvio e fine lavori, non la proroga del finanziamento, e che l'art. 15 d.P.R. 380/2001 non era il parametro applicabile al PAUR. La disciplina rilevante era l'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/2006, secondo cui l'efficacia temporale della VIA è quella definita nel provvedimento e non può essere inferiore a cinque anni. Poiché il PAUR non era decaduto e la proroga non incideva sulla sua efficacia o validità, è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per carenza di interesse, oltre che la sua infondatezza. È stata respinta anche l'istanza di cancellazione di espressioni processuali ritenute offensive. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti, con diversa regolazione per i rinuncianti.

Norme richiamate

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    Disciplina il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e il procedimento integrato di acquisizione dei titoli abilitativi, con conferenza di servizi e valutazione ambientale.

  • art. 25, comma 5, d.lgs. 152/2006

    il provvedimento di VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso

    È la disposizione applicabile alla durata dell'efficacia della VIA; non trova applicazione l'art. 15 d.P.R. 380/2001 per determinare la decadenza del PAUR.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. 152/2006

    Costituisce il riferimento per la valutazione di incidenza integrata nel procedimento di VIA.

  • art. 3-quater d.lgs. 152/2006

    Richiama lo sviluppo sostenibile e l'integrazione della tutela ambientale nella definizione e attuazione delle politiche pubbliche; non comporta una prevalenza assoluta dell'ambiente sugli altri interessi.

  • art. 11, comma 2, d.P.R. 327/2001

    Consente, quando i proprietari interessati sono più di cinquanta, di effettuare la comunicazione dell'avvio del procedimento mediante avviso pubblico e pubblicazioni su quotidiani e strumenti istituzionali.

  • art. 16, comma 5, d.P.R. 327/2001

    Rinvio alla disciplina dell'avviso pubblico applicata dal Comune nel procedimento di approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità.

  • art. 40, commi 1, lettera d), e 2, c.p.a.

    Impone l'indicazione dei motivi specifici di ricorso e comporta l'inammissibilità dell'impugnazione di un atto formalmente richiamato ma non censurato con specifiche doglianze.

  • art. 84 c.p.a.

    Disciplina gli effetti della rinuncia al ricorso e la conseguente estinzione del giudizio nei confronti dei ricorrenti rinuncianti.

  • art. 89 c.p.a.

    È stato ritenuto non applicabile alla frase processuale contestata, giudicata non eccedente i limiti della dialettica processuale.

  • art. 23 d.lgs. 50/2016

    Invocato dai ricorrenti con riferimento ai principi ambientali della progettazione dei lavori pubblici; la censura è stata respinta per genericità e alla luce della complessiva istruttoria ambientale.

  • art. 5 d.P.R. 357/1997

    Riferimento normativo per la valutazione di incidenza relativa agli effetti del progetto su habitat e specie protetti.

  • art. 22 l.r. 12/2005

    Richiamato per l'aggiornamento del Piano Territoriale Regionale nel quale l'intervento è stato inserito tra gli obiettivi prioritari infrastrutturali.

Massime di principio

  • La valutazione di impatto ambientale implica un'ampia discrezionalità amministrativa nella ponderazione degli interessi ambientali, urbanistici, paesaggistici, naturalistici, economici e sociali; il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti, carenza o inadeguatezza dell'istruttoria e non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
  • Il principio di primarietà della tutela ambientale non attribuisce all'ambiente una prevalenza assoluta e automatica su ogni altro interesse costituzionalmente rilevante. Il punto di equilibrio deve essere ricercato mediante una ponderazione proporzionata e ragionevole, integrando la tutela ambientale nella definizione e attuazione delle altre politiche pubbliche.
  • La contestazione della VIA o della VINCA deve individuare specifici vizi di legittimità riferibili all'attività amministrativa e agli atti istruttori; il richiamo generico a principi costituzionali, direttive europee o alla non compatibilità ambientale dell'opera non è sufficiente a superare la presunzione di legittimità della valutazione discrezionale.
  • Quando i proprietari interessati dal procedimento espropriativo sono più di cinquanta, la comunicazione di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità può essere effettuata mediante avviso pubblico all'albo pretorio, sui quotidiani e sui siti istituzionali previsti dalla disciplina applicabile; tale modalità soddisfa l'obbligo partecipativo se consente la presentazione di osservazioni.
  • L'impugnazione di un parere o di un atto presupposto è inammissibile quando il ricorrente non formula specifici motivi di censura riferibili a quell'atto, perché il giudice non può svolgere d'ufficio lo scrutinio di legittimità e la controparte non può difendersi su motivi non dedotti.
  • La durata dell'efficacia della VIA nell'ambito di un PAUR è regolata dall'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/2006 e dal termine stabilito nel provvedimento, comunque non inferiore a cinque anni; l'art. 15 d.P.R. 380/2001 non costituisce il parametro per affermare la decadenza del PAUR. Se la proroga dei termini di avvio e ultimazione dei lavori non incide sull'efficacia del PAUR, manca l'interesse a impugnarla al solo fine di ottenere la decadenza dell'autorizzazione.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAree protette, fauna e floraPiani regolatori e variantiTermini e notificazione del ricorso
RamiAmbienteUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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