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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48286/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati ai capi D ed E e aveva ricalcolato la sanzione per la rapina aggravata (capo C). Deduceva due motivi: (1) violazione delle norme sulle intercettazioni perché la Corte avrebbe utilizzato conversazioni autorizzate in un diverso procedimento (intercettazioni intra alios) non ricomprese nell'art. 270 c.p.p.; (2) violazione in materia di valutazione della chiamata in reità/correità (art. 192, comma 3 c.p.p.), sostenendo che la Corte aveva dato eccessivo peso alle dichiarazioni del collaboratore Marino senza adeguati riscontri individualizzanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non era stato adeguatamente proposto in sede di gravame e, comunque, manifestamente infondato dato che le conversazioni autorizzate in altro procedimento sono state ritenute utilizzabili e indispensabili per l'accertamento della rapina (reato per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza ai sensi dell'art. 270 c.p.p.). Il secondo motivo è stato giudicato anch'esso inammissibile come manifestamente infondato e aspecifico, posto che le conversazioni intercettate hanno costituito riscontro individualizzante alle dichiarazioni del collaboratore. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    regole di ammissibilità del ricorso per cassazione

    Applicato per dichiarare inammissibile il motivo perché non era stato previamente sottoposto alla Corte di merito con i motivi di gravame e, in ogni caso, manifestamente infondato

  • art. 270 cod. proc. pen.

    delitto per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza

    La Corte ha ritenuto che, trattandosi di rapina aggravata (reato per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza), le intercettazioni emerse in altro procedimento fossero utilizzabili e indispensabili per l'accertamento del reato

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    valutazione della chiamata in reità o correità

    Contestazione del ricorrente circa l'insufficienza dei riscontri alle dichiarazioni del collaboratore è stata ritenuta infondata poiché le intercettazioni hanno fornito riscontri individualizzanti adeguati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    attribuzione di somme alla Cassa delle ammende per ricorsi meritevoli di sanzione

    Usato dalla Corte per infliggere al ricorrente il versamento di euro 3.000,00 in considerazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. U., n. 51 del 28/11/2019 (Cavallo)

    sentenza citata nel ricorso

    Richiamata dal ricorrente per la disciplina delle intercettazioni intra alios; la Corte ha tuttavia ritenuto la fattispecie diversa e ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni nel caso concreto

Massime di principio

  • Le intercettazioni autorizzate in un procedimento diverso possono essere utilizzate in un altro procedimento quando risultino pertinenti e indispensabili per l'accertamento del reato; particolari reati (es. reato per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza) possono rafforzare la valutazione di utilizzabilità degli atti intercettivi.
  • In cassazione è necessario che i motivi siano stati specificamente e previamente affrontati nelle fasi di merito: motivi nuovi o non adeguatamente illustrati in appello sono spesso dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia richiedono riscontri individualizzanti; la mancanza di tali riscontri può rendere la dichiarazione inaffidabile, ma la presenza di intercettazioni o altri dati concreti può costituire adeguata corroborazione.
  • I motivi di ricorso generici o aspecifici (che non si confrontano con la motivazione autonoma e indipendente del giudice di merito) sono destinati a fallire; è necessario argomentare la censura in rapporto diretto alla motivazione impugnata.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o formulati con colpa può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); occorre valutare con attenzione la fondatezza delle censure prima di ricorrere in cassazione.

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