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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18740/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugna la sentenza della CTR Campania che aveva rigettato l'appello dell'Agenzia avverso la decisione di primo grado favorevole alla società contribuente, relativa al rimborso dell'imposta di registro versata per l'atto di cessione del diritto di superficie (38 anni) dal Comune di Napoli a favore di MN Metropolitana di Napoli S.p.A., con diritto di costruire e gestire una galleria commerciale (operazione qualificata dall'Agenzia come permuta mista). In cassazione l'Agenzia deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 2 del d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 40, comma 2, e 43 del d.P.R. n. 131/1986 (primo motivo), nonché vizio per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. (secondo motivo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che il Comune ha agito come soggetto IVA e che la concessione del diritto di superficie è, oggettivamente e soggettivamente, un'operazione imponibile ai fini IVA ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 633/1972. Ha chiarito che la permuta tra beni e servizi va considerata come pluralità di operazioni autonome ed è quindi soggetta ad IVA anche per la componente servizi (art. 11 d.P.R. 633/1972), con alternatività tra IVA e registro ai sensi dell'art. 40 d.P.R. 131/1986. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile o assorbito. Nessuna pronuncia su presunto abuso del diritto è stata considerata perché non dedotta dall'Agenzia nei gradi di merito. L'Agenzia è condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 2

    Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere

    La Corte interpreta l'art. 2 nel senso che la costituzione/trasferimento del diritto di superficie rientra nella nozione di cessione di beni e pertanto è operazione imponibile ad IVA; il Comune, infatti, ha agito come soggetto IVA.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 11

    L'art. 11 amplia la nozione civilistica di permuta includendo permute tra beni e servizi: la permuta non è un'unica operazione ma più operazioni autonome soggette ciascuna a disciplina fiscale (imponibilità, base imponibile, aliquota). Di conseguenza la componente servizi della permuta è imponibile ad IVA.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 40, secondo comma

    L'art. 40 stabilisce l'alternatività tra imposta sul valore aggiunto e imposta di registro: se un'operazione è soggetta ad IVA, non si applica la registrazione in termini proporzionali; la Corte ha ritenuto applicabile l'IVA alla cessione del diritto di superficie.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 43

    Norma citata nel motivo di impugnazione in relazione all'interazione tra tributi, richiamata dal ricorrente ma la Corte ha rimarcato l'alternatività IVA/registro prevista dalla normativa.

  • Codice civile - art. 1552

    Richiamato come riferimento alla definizione civilistica di permuta; la Corte segnala che la nozione fiscale di permuta (art. 11 DPR 633/1972) è più ampia rispetto a quella civilistica.

  • Codice di procedura civile - art. 112

    Norma processuale richiamata per il vizio di omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che non sussista omessa pronuncia poiché la sentenza impugnata ha implicitamente respinto la tesi dell'Agenzia.

  • Codice di procedura civile - art. 360 (motivazione dei motivi di cassazione)

    Articolo invocato nel ricorso (n. 3 e n. 4 del primo comma) per dedurre violazione di legge e omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto infondato il motivo principale e inammissibile o assorbito il secondo.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater

    Norma sull'ammissione alla prenotazione a debito citata ma non applicata, poiché la parte soccombente beneficiaria della prenotazione non ricorreva alla disciplina prevista.

Massime di principio

  • Quando un ente pubblico concede un diritto reale (es. diritto di superficie) dietro corrispettivo e agisce in modo analogo a un operatore economico, l'operazione può essere qualificata come prestazione imponibile ai fini IVA (art. 2 d.P.R. 633/1972).
  • La permuta che coinvolge beni e servizi non va considerata come un'unica operazione: va scomposta in operazioni autonome e ciascuna valutata ai fini dell'imponibilità IVA e della determinazione della base imponibile (art. 11 d.P.R. 633/1972).
  • Esiste alternatività tra IVA e imposta di registro: se un'operazione è assoggettata ad IVA, non si applica l'imposta proporzionale di registro sulla medesima fattispecie (art. 40 d.P.R. 131/1986).
  • In sede di giudizio di legittimità, non si può sollevare ex novo una questione (es. abuso del diritto) se non è stata dedotta nei gradi precedenti, perché mancherebbe il contraddittorio necessario.
  • Sul piano processuale, un'omessa motivazione specifica non equivale automaticamente a omessa pronuncia: se la decisione respinge la pretesa della parte, il vizio d'omessa pronuncia può essere escluso quando la questione è implicitamente assorbita nella decisione.
  • Per evitare contestazioni in simili operazioni, documentare chiaramente la natura economica dell'ente concedente (se agisce come autorità pubblica o come operatore economico) e qualificare separatamente le componenti di corrispettivo in caso di permute tra beni e servizi.

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