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Sentenza

Sentenza del 04/12/2019 n. 1412 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

PROCESSO TRIBUTARIO - richiesta di pagamento del maggior CUT - omesso versamento - atto di irrogazione delle sanzioni - notifica - presso un domicilio non più valido - conseguenze - inesistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’irrogazione di una sanzione pari al 200% del maggior contributo unificato tributario ritenuto dovuto e non versato. Dopo il deposito del ricorso di primo grado, l’Ufficio aveva rideterminato il contributo unificato da 1.500,00 euro a 3.120,00 euro e aveva richiesto il pagamento della differenza di 1.620,00 euro. L’invito al pagamento e il successivo atto sanzionatorio erano stati notificati presso il domicilio eletto per il primo grado, sebbene la società avesse successivamente eletto un diverso domicilio per il giudizio d’appello e poi per quello di cassazione. La società contestava, tra l’altro, la validità della notifica, la tardività della richiesta, l’eccessività e l’assenza di colpevolezza nella sanzione.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto dovuto il contributo unificato integrativo, ma aveva escluso la sanzione. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo che il pagamento era stato richiesto oltre il termine previsto e che la notifica presso il precedente domicilio era valida ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 546/1992. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello e confermato la sentenza favorevole alla società. Ha ritenuto invalida, e sostanzialmente inesistente, la notifica effettuata presso un domicilio non più valido, poiché la società aveva comunicato tempestivamente il nuovo domicilio per il grado successivo. Di conseguenza, la contribuente non aveva potuto conoscere la richiesta di integrazione e non poteva essere considerata colpevole dell’omesso pagamento. La società è stata rimessa in termini per versare il maggior contributo unificato senza applicazione della sanzione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 330 c.p.c.

    Dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione e gli altri atti processuali devono essere notificati al nuovo domicilio eletto per il grado successivo.

    Quando la parte ha eletto un nuovo domicilio per il grado successivo, la notifica di un atto processuale non può essere validamente eseguita presso il domicilio utilizzato nel grado precedente.

  • Art. 17 del d.lgs. n. 546/1992

    La variazione del domicilio eletto deve essere comunicata alle parti costituite.

    La variazione del domicilio processuale, se comunicata secondo le forme previste, produce effetti nei successivi atti del medesimo procedimento e rende non valido il precedente domicilio.

  • Art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Il contributo unificato tributario deve essere determinato in relazione al valore della lite, considerando gli atti impugnati secondo i criteri previsti dalla disciplina applicabile.

  • Art. 16, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    L’omesso o tardivo pagamento del contributo unificato può comportare l’applicazione di una sanzione, ma questa presuppone una condotta imputabile almeno a titolo di colpa al contribuente.

  • Art. 248 d.P.R. n. 115/2002

    L’invito al pagamento concede un termine per regolarizzare il contributo unificato; la mancata conoscenza dell’invito, dovuta a una notifica inesistente o invalida, impedisce di imputare al contribuente l’omesso pagamento.

  • Art. 12, comma 5, d.lgs. n. 546/1992

    La determinazione del valore della lite e del contributo unificato deve essere effettuata tenendo conto dei criteri propri del processo tributario e degli atti oggetto di impugnazione.

Massime di principio

  • Quando una parte comunica validamente un nuovo domicilio processuale per un grado successivo, gli atti devono essere notificati presso il nuovo domicilio; la notifica al precedente domicilio può essere considerata invalida o inesistente.
  • L’amministrazione non può applicare una sanzione per omesso pagamento se il contribuente non ha ricevuto validamente l’invito a regolarizzare il pagamento.
  • Per l’irrogazione di una sanzione tributaria è normalmente necessaria una condotta imputabile al contribuente almeno a titolo di colpa; l’errore o l’omissione causati da una notifica irregolare escludono tale responsabilità.
  • La debenza del tributo o del contributo e la debenza della sanzione sono questioni distinte: può essere confermato l’importo principale, ma annullata la sanzione per mancanza di colpevolezza.
  • In situazioni analoghe è importante documentare le comunicazioni relative al cambio di domicilio e verificare presso quale domicilio siano stati notificati l’invito al pagamento e l’atto sanzionatorio.

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