Sentenza n. 472/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale del 2 ottobre 2024, prot. n. 5380, comunicata a mezzo p.e.c. il successivo 3 ottobre 2024 (nota prot. 0509202.U), con la quale il Comune di Genova – Direzione Politiche Turismo e Sport ha dichiarato la decadenza della Società Cristoforo Colombo Beach Club s.s.d. a r.l., in proprio e quale mandataria del r.t.i. con Amaras s.r.l. (di seguito r.t.i. Colombo), dalla concessione del 2 gennaio 2023, cron. 1, per il servizio di gestione dell''impianto sportivo sito in Valletta Cambiaso – Ex ENI, sito in Genova, via Ricci 1 (Valletta Cambiaso "Nord"); - della nota del 2 agosto 2024, prot. n. 401849/2024, con la quale il Comune di Genova – Direzione Politiche Turismo e Sport ha comunicato l'avvio del procedimento di decadenza della menzionata concessione del 2 gennaio 2023, cron. 1; - della nota del Comune di Genova – Direzione Politiche Turismo e Sport del 3 settembre 2024, prot. n. 0441488.U e dei relativi allegati; - di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo e/o comunque connesso, ivi compresi la nota del Comune di Genova – Direzione Sport del 29 marzo 2024, prot. n. 167558, n. 2024/14-1-1/17, la nota del Comune di Genova – Direzione Sport del 1° luglio 2024, prot. n. 324701.U, i verbali di sopralluogo del 25 luglio 2024 e del 30 settembre 2024; nonché per l'accertamento e la declaratoria: - dell'obbligo del Comune di Genova di accogliere l'istanza di riequilibrio della concessione formulata il 29 luglio 2024 dal r.t.i. Colombo relativamente al servizio di gestione dell''impianto sportivo di Valletta Cambiaso "Nord" e/o comunque di rideterminarsi in ordine alla suddetta istanza; e per la conseguente condanna: - del Comune di Genova a disporre il suddetto riequilibrio della concessione richiesto dal r.t.i. Colombo e/o comunque a rideterminarsi in ordine alla suddetta istanza. per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della determinazione dirigenziale del 2 ottobre 2024, prot. n. 5380, comunicata a mezzo p.e.c. il successivo 3 ottobre 2024 (nota prot. 0509202.U), con la quale il Comune di Genova – Direzione Politiche Turismo e Sport ha dichiarato la decadenza della Società Cristoforo Colombo Beach Club s.s.d. a r.l., in proprio e quale mandataria del r.t.i. con Amaras s.r.l. (di seguito r.t.i. Colombo), dalla concessione del 2 gennaio 2023, cron. 1 per il servizio di gestione dell''impianto sportivo sito in Valletta Cambiaso – Ex ENI, sito in Genova, via Ricci 1 (Valletta Cambiaso "Nord"); - della nota del 2 agosto 2024, prot. n. 401849/2024, con la quale il Comune di Genova – Direzione Politiche Turismo e Sport ha comunicato l''avvio del procedimento di decadenza della menzionata concessione del 2 gennaio 2023, cron. 1; - della nota del Comune di Genova – Direzione Politiche Turismo e Sport del 3 settembre 2024, prot. n. 0441488.U e dei relativi allegati; - di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo e/o comunque connesso, ivi compresi la nota del Comune di Genova – Direzione Sport 29 marzo 2024, prot. n. 167558, n. 2024/14-1-1/17, la nota del Comune di Genova – Direzione Sport del 1° luglio 2024, prot. n. 324701.U, i verbali di sopralluogo del 25 luglio 2024 e del 30 settembre 2024; nonché per l'accertamento e la declaratoria: - dell'obbligo del Comune di Genova di accogliere l'istanza di riequilibrio della concessione formulata il 29 luglio 2024 dal r.t.i. Colombo relativamente al servizio di gestione dell'impianto sportivo di Valletta Cambiaso "Nord" e/o comunque di rideterminarsi in ordine alla suddetta istanza; e per la conseguente condanna: - del Comune di Genova a disporre il suddetto riequilibrio della concessione richiesto dal r.t.i. Colombo e/o comunque a rideterminarsi in ordine alla suddetta istanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di decadenza dalla concessione per la gestione dell'impianto sportivo Valletta Cambiaso Nord, unitamente agli atti del procedimento e al diniego implicito o espresso dell'istanza di riequilibrio della concessione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Genova l'ha dichiarata decaduta dalla concessione del 2 gennaio 2023 per la gestione dell'impianto sportivo Valletta Cambiaso Nord. La decadenza era motivata da plurimi inadempimenti, principalmente concernenti l'omessa manutenzione del bene e la mancata realizzazione di opere previste dagli atti di gara e dal contratto. La ricorrente ha contestato la consistenza e l'imputabilità degli inadempimenti, sostenendo altresì che alcuni di essi fossero riferibili all'ausiliaria Lubrano Tennis Academy. Con il ricorso e i motivi aggiunti ha inoltre chiesto l'accertamento dell'obbligo del Comune di esaminare e accogliere, o comunque di rideterminarsi, sull'istanza di riequilibrio della concessione presentata il 29 luglio 2024, nonché la condanna dell'amministrazione a disporre il riequilibrio.
La decisione
Nel corso del giudizio il TAR ha dapprima sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato e disposto una consulenza tecnica d'ufficio sugli adempimenti contestati. Dopo il deposito della relazione peritale, la ricorrente e il Comune hanno comunicato di avere raggiunto un'intesa transattiva e tutte le parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Il Collegio ha ritenuto sussistente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro la decadenza e le domande sul riequilibrio della concessione. Le spese di lite sono state integralmente compensate. Il compenso del CTU è stato liquidato in euro 8.000,00, oltre IVA e Inarcassa, detratto l'eventuale acconto, a carico della ricorrente e del Comune in parti uguali. Il TAR ha escluso l'integrale rideterminazione del compenso mediante lo stralcio delle opere non contestate, poiché il CTU aveva dovuto valutarle per fornire una risposta complessiva al quesito, ma ha disposto una riduzione parziale e ha eliminato la maggiorazione per l'urgenza.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento nell'ambito della definizione del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, le parti rappresentano congiuntamente il venir meno dell'interesse alla decisione in ragione di un'intesa transattiva o di altra sopravvenienza, il giudice dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può essere dichiarata anche quando il ricorrente abbia inizialmente ottenuto una tutela cautelare e siano stati svolti incombenti istruttori, ove le sopravvenienze rendano non più utile una pronuncia sulla legittimità degli atti impugnati.
- In presenza di una richiesta congiunta delle parti, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
- Il compenso del consulente tecnico d'ufficio deve riflettere l'attività effettivamente necessaria per rispondere al quesito: non è integralmente riducibile mediante lo stralcio delle opere non direttamente contestate se la loro valutazione è stata necessaria per una risposta complessiva, ma può essere ridotto per gli elementi non giustificati dell'importo, come una maggiorazione per l'urgenza non riconosciuta.
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