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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36501/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di un fallimento relativa all’ammissione del credito di un istituto di credito, poi ceduto a una società di gestione di crediti, fondato su una fideiussione omnibus rilasciata nel 2011 a garanzia di un mutuo ipotecario e di ulteriori esposizioni. La curatela aveva contestato l’insinuazione sostenendo che la fideiussione fosse nulla o annullabile perché estranea all’oggetto sociale della garante; nel giudizio di merito aveva poi eccepito la nullità integrale del contratto per contrasto con la normativa antitrust, in ragione dell’inserimento delle clausole corrispondenti agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI 2003 ritenuto lesivo della concorrenza dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005. Con il ricorso per cassazione la curatela ha dedotto, in sintesi: (1) violazione di norme costituzionali, civilistiche e antitrust, sostenendo che l’inserimento di quelle clausole avrebbe dovuto comportare la nullità dell’intero contratto; (2) violazione dell’art. 1419 c.c. e dell’art. 2, comma 2, l. n. 287/1990, oltre a omesso esame di fatto decisivo, per avere il Tribunale escluso che le clausole fossero essenziali e quindi idonee a travolgere l’intera fideiussione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 41994/2021: i contratti di fideiussione c.d. "a valle" di intese parzialmente nulle sono colpiti da nullità parziale, limitatamente alle clausole riproduttive dello schema ABI vietato, salvo diversa volontà delle parti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a contestare una valutazione di fatto del Tribunale sulla non essenzialità delle clausole antitrust ai fini della conclusione del contratto, valutazione ritenuta adeguatamente motivata e quindi non sindacabile in sede di legittimità. La curatela è stata condannata alle spese, con compensazione nella misura della metà, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 287/1990

    La nullità colpisce, in caso di fideiussione "a valle" di intesa anticoncorrenziale, solo le clausole che riproducono lo schema vietato, non necessariamente l’intero contratto, salvo diversa volontà delle parti.

  • art. 1419 c.c.

    È applicabile la nullità parziale del contratto quando le clausole invalide siano scindibili e il contratto possa sopravvivere senza di esse; la verifica della loro essenzialità è accertamento di fatto.

  • art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990

    Le intese restrittive della concorrenza incidono sulle clausole fideiussorie che vi si conformano, determinandone la nullità limitata alle stipulazioni corrispondenti.

  • art. 101 TFUE

    È richiamato come parametro dell’intesa vietata cui possono essere ricondotte le clausole conformi allo schema ABI.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo di ricorso volto a censurare l’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, in realtà, mira a riesaminare un accertamento fattuale già compiutamente motivato.

  • art. 98 legge fall.

    Regola l’opposizione allo stato passivo, nel cui ambito è stata decisa l’ammissione del credito da fideiussione.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 2, art. 41, art. 1137, art. 1175, art. 1375, art. 1418 c.c.

    Sono stati invocati dalla ricorrente a sostegno della pretesa nullità integrale, ma la Corte ha ritenuto infondata tale impostazione alla luce della disciplina della nullità parziale e del precedente delle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • Nei contratti di fideiussione a valle di un’intesa anticoncorrenziale, la sanzione ordinaria è la nullità parziale: cadono solo le clausole che riproducono quelle dello schema vietato, se il contratto può reggere senza di esse.
  • La nullità dell’intero contratto richiede la prova che le clausole invalide siano state essenziali per la conclusione dell’accordo, ovvero che risulti una volontà contraria alla sopravvivenza del negozio depurato dalle clausole nulle.
  • L’accertamento sulla essenzialità delle clausole e sulla concreta utilità del contratto, se logicamente motivato e ancorato al caso specifico, è valutazione di fatto insindacabile in cassazione nei limiti del vizio motivazionale.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per sollecitare un nuovo giudizio di merito sulla rilevanza delle circostanze già considerate dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoFideiussioneInadempimentoRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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