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Sentenza

Sentenza n. 3487/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, n. 13213 del 1° luglio 2024.

Giustizia amministrativa202501727

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla cancellazione dall’elenco RIES e al ritardo nell’esecuzione della sentenza che aveva annullato tale cancellazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore di gioco)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante aveva impugnato la sentenza del TAR deducendo, anzitutto, l’erronea interpretazione del decreto direttoriale AAMS del 9 settembre 2011 e del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR che aveva annullato la cancellazione dall’elenco RIES. Sosteneva che la cancellazione fosse prevista per la mancanza dei requisiti all’atto della prima iscrizione, non anche per il mancato versamento connesso al rinnovo, e che l’omesso pagamento di 150 euro fosse dovuto a errore scusabile del consulente incaricato. Deduceva inoltre la violazione degli artt. 1227 e 1175 c.c., dell’art. 30 c.p.a., dell’art. 6 l. 241/1990, dei principi di buona fede, correttezza, proporzionalità e ragionevolezza, nonché la mancata attivazione del soccorso istruttorio e del ravvedimento operoso. L’appellante contestava altresì che il TAR avesse escluso la colpa dell’Amministrazione e il nesso causale, sostenendo che ADM, anche dopo la sentenza passata in giudicato che aveva annullato la cancellazione, avesse ritardato l’esecuzione del giudicato, mantenendo l’interdizione dall’attività fino alla reiscrizione del 7 marzo 2023. Chiedeva il risarcimento del lucro cessante e del danno da perdita di clientela.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato. Ha confermato il rigetto della pretesa risarcitoria per il periodo dal 29 maggio 2019, data della cancellazione, al 22 giugno 2022, giorno precedente la pubblicazione della sentenza che aveva annullato il provvedimento. In tale arco temporale ha escluso la colpa dell’Amministrazione, poiché l’atto era stato adottato conformemente all’orientamento giurisprudenziale allora prevalente, come confermato anche dal rigetto della domanda cautelare. Ha inoltre ritenuto rilevante la condotta dell’interessato ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c.: il pagamento era stato eseguito tardivamente e l’autocertificazione attestante il possesso della quietanza era non veritiera. Il sistema dell’autocertificazione comporta autoresponsabilità del dichiarante, anche quando l’adempimento materiale sia stato affidato a un terzo, per culpa in eligendo o culpa in vigilando. Diversamente, il Collegio ha riconosciuto l’esclusiva responsabilità di ADM per il periodo dal 23 giugno 2022 al 7 marzo 2023, poiché la sentenza di annullamento era immediatamente esecutiva, non impugnata e non era stata tempestivamente eseguita. Quanto alla quantificazione, il danno da lucro cessante è stato liquidato equitativamente in 20.000 euro, considerando i ricavi indicati e il periodo di circa otto mesi e mezzo, mentre il danno da sviamento della clientela è stato escluso per difetto di prova. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata e ADM è stata condannata al pagamento di 20.000 euro, oltre alle spese del doppio grado liquidate in 3.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    La tutela risarcitoria per lesione di interessi legittimi richiede la presenza della condotta illegittima, del danno ingiusto, del nesso causale e dell’elemento soggettivo della colpa o del dolo dell’amministrazione.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità dell’amministrazione per lesione di interesse legittimo ha natura aquiliana e presuppone la lesione ingiusta di un bene della vita, oltre alla colpa o al dolo, al nesso causale e al danno.

  • art. 1227 c.c.

    Il risarcimento non è dovuto per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza; la condotta dell’operatore, che non aveva effettuato tempestivamente il versamento e aveva reso un’autocertificazione non veritiera, ha escluso il risarcimento per il primo periodo.

  • art. 1226 c.c.

    Quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice può liquidarlo equitativamente; la norma è stata applicata per determinare in 20.000 euro il lucro cessante relativo al periodo di responsabilità dell’Amministrazione.

  • art. 2909 c.c.

    La sentenza non impugnata che aveva annullato la cancellazione era passata in giudicato ed era immediatamente esecutiva; il ritardo nella sua esecuzione ha determinato la responsabilità di ADM per il periodo successivo alla pubblicazione.

  • art. 4 decreto direttoriale AAMS del 9 settembre 2011

    “quietanza che attesti il versamento della somma di euro 150,00 da effettuarsi tramite modello F24 accise, codice tributo n. 5126”

    La quietanza del versamento costituiva requisito per l’iscrizione o il rinnovo nell’elenco degli operatori.

  • art. 11 decreto direttoriale AAMS del 9 settembre 2011

    “Nel caso in cui all’esito degli accertamenti disposti, risultino soggetti privi dei requisiti richiesti all’atto dell’iscrizione, di cui all’art. 4 o 5, l’Ufficio Regionale competente per territorio ne dispone la cancellazione dall’elenco”

    La disposizione era stata applicata da ADM per disporre la cancellazione, ma la legittimità del provvedimento era stata successivamente esclusa dal TAR con sentenza passata in giudicato.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    La non veridicità della dichiarazione sostitutiva relativa al possesso della quietanza è stata valutata nel quadro del principio di autoresponsabilità del dichiarante.

  • art. 1, comma 82, l. 220/2010

    La disposizione individua l’elenco degli operatori di gioco al quale era riferita la cancellazione e la successiva reiscrizione.

Massime di principio

  • La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi ha natura aquiliana e richiede, oltre all’illegittimità dell’azione amministrativa, la lesione ingiusta di un bene della vita, il danno, il nesso causale e l’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’apparato.
  • Quando l’interesse legittimo è oppositivo e il provvedimento illegittimo sottrae un bene della vita già nella disponibilità giuridica e materiale dell’interessato, la spettanza del bene per il periodo della sottrazione può integrare l’ingiustizia del danno; restano comunque necessari gli ulteriori elementi dell’illecito aquiliano.
  • L’assenza di colpa dell’amministrazione può essere desunta dal fatto che il provvedimento illegittimo sia stato adottato conformemente all’orientamento giurisprudenziale prevalente al momento dell’adozione, se le pronunce favorevoli alla diversa interpretazione sono successive.
  • Il sistema dell’autocertificazione è fondato sull’autoresponsabilità: il dichiarante risponde del contenuto della dichiarazione anche quando l’attività materiale sia stata affidata a un terzo, potendo rilevare la culpa in eligendo o la culpa in vigilando.
  • L’art. 1227, comma 2, c.c. esclude il risarcimento dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza; il mancato tempestivo adempimento dell’obbligo presupposto e la dichiarazione non veritiera possono interrompere o escludere il risarcimento per il periodo causalmente riconducibile alla condotta del privato.
  • L’amministrazione è responsabile del danno derivante dal ritardo nell’esecuzione di una sentenza amministrativa immediatamente esecutiva e non impugnata, quando mantenga gli effetti pregiudizievoli dell’atto annullato fino alla tardiva riedizione dell’attività amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del dannoGiudizio di ottemperanza
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PA

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