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Sentenza

Sentenza del 19/06/2015 n. 12764 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lazio che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi a IRPEG e ILOR per gli anni 1995 e 1996. L'accertamento si fondava sulla presunta omessa contabilizzazione di ricavi, ritenuti occultati attraverso finanziamenti infruttiferi dei soci, nell'ambito di un gruppo societario riconducibile alla famiglia F. L'Agenzia ha contestato alla CTR una motivazione insufficiente e la violazione delle regole sull'accertamento presuntivo e sull'onere della prova, sostenendo che non erano stati adeguatamente valutati gli elementi indicati nel processo verbale di constatazione. La società ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che precedenti sentenze definitive relative ai soci e ad altre imposte avrebbero dovuto vincolare il giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il quarto motivo. Ha ritenuto insufficiente la motivazione della CTR sia sull'inesistenza del gruppo societario sia sull'effettività dei finanziamenti infruttiferi, precisando che la partecipazione minoritaria, la diversità delle attività o la localizzazione in regioni differenti non escludono di per sé l'esistenza di un gruppo o di commistioni societarie. Ha inoltre affermato che la sola capacità economica dei soci non dimostra l'effettività dei finanziamenti, essendo necessari riscontri concreti sulla provenienza e sull'effettivo versamento delle somme. Il ricorso incidentale della società è stato rigettato, poiché il giudicato formatosi in controversie riguardanti soggetti diversi, come i soci, non produce effetti vincolanti nei confronti della società ai sensi dell'art. 2909 c.c. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, per una nuova valutazione e per la regolamentazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Accertamento induttivo fondato su presunzioni

    L'Amministrazione finanziaria può ricostruire induttivamente i ricavi non dichiarati sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, senza essere necessariamente tenuta a fornire una prova diretta dell'evasione. Tuttavia, gli elementi presuntivi devono essere concretamente valutati e adeguatamente motivati.

  • Art. 2697 del codice civile

    L'Ufficio deve fornire gli elementi presuntivi a sostegno della pretesa tributaria; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare fatti contrari o giustificativi. La Corte ha censurato la CTR per non avere valutato adeguatamente gli elementi indicati dall'Ufficio.

  • Art. 2909 del codice civile

    Autorità della cosa giudicata

    Il giudicato vincola le parti, i loro eredi e aventi causa, ma non può essere fatto valere da o contro soggetti diversi da quelli che hanno partecipato al giudizio, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge.

  • Art. 324 del codice di procedura civile

    La sentenza non più soggetta ai mezzi ordinari di impugnazione acquista stabilità processuale; tale stabilità, tuttavia, non estende automaticamente i suoi effetti a soggetti estranei al giudizio.

  • Art. 360 del codice di procedura civile

    Motivi di ricorso per cassazione

    La norma consente di impugnare la sentenza per violazione di legge e per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sui fatti decisivi, nei limiti applicabili ratione temporis.

  • Art. 378 del codice di procedura civile

    Consente alle parti di depositare memorie illustrative prima dell'udienza di discussione in Cassazione, nei termini previsti dalla legge.

Massime di principio

  • In materia di accertamento induttivo, l'Amministrazione non deve necessariamente provare direttamente i ricavi occultati, ma deve indicare elementi presuntivi concreti, coerenti e adeguatamente motivati.
  • La presenza di finanziamenti infruttiferi dei soci non è di per sé prova di ricavi in nero, ma la mera capacità economica dei soci non è sufficiente a dimostrare l'effettività dei finanziamenti: occorrono riscontri sulla provenienza, sul versamento e sulla restituzione delle somme.
  • La partecipazione minoritaria, la diversità delle attività o la collocazione delle società in regioni diverse non escludono automaticamente l'esistenza di un gruppo societario o di una direzione unitaria.
  • Il giudice tributario deve esaminare complessivamente e comparativamente tutti gli elementi offerti dall'Ufficio e dal contribuente; una motivazione che si limiti a considerare solo alcuni indizi può essere cassata per insufficienza.
  • Il giudicato formatosi in una controversia fiscale riguardante soci o altre imposte non vincola automaticamente il giudizio relativo alla società, quando non vi sia identità soggettiva delle parti.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva dell'Amministrazione: impone al giudice di merito una nuova valutazione, nel rispetto dei principi indicati dalla Corte.

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