Sentenza n. 162/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia - Catania che aveva accolto il ricorso contro la decurtazione dell’anzianità di servizio e la mancata maturazione delle ferie durante la sospensione per inadempimento dell’obbligo vaccinale
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Amministrazione ha appellato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto illegittime la decurtazione proporzionale dell’anzianità di servizio e la mancata maturazione delle ferie durante i periodi di sospensione o assenza connessi alla disciplina emergenziale COVID-19. Ha sostenuto che tali conseguenze derivassero direttamente dalla legge e dal DPCM 12 ottobre 2021, che le giornate di assenza ingiustificata non concorressero alla maturazione delle ferie e comportassero la perdita dell’anzianità, e che l’atto amministrativo fosse meramente dichiarativo di effetti automatici. Ha inoltre dedotto l’inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione del DPCM, quale atto presupposto generale. Il Collegio ha distinto tra: a) i periodi regolati dall’art. 9-quinquies d.l. n. 52/2021 e dagli artt. 4-ter.1 e 4-quinquies d.l. n. 44/2021, per i quali operava il DPCM 12 ottobre 2021; b) il periodo dal 15 dicembre 2021 al 24 marzo 2022, regolato dall’art. 4-ter d.l. n. 44/2021, relativo alla sospensione dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, per il quale non era previsto alcun rinvio al DPCM.
La decisione
L’appello è stato accolto parzialmente. Per i periodi rientranti nell’art. 9-quinquies d.l. n. 52/2021 e nelle disposizioni che vi rinviano, il DPCM 12 ottobre 2021 trovava applicazione; non essendo stato impugnato, il ricorso originario è stato dichiarato inammissibile in parte qua. Per il periodo disciplinato dall’art. 4-ter d.l. n. 44/2021, invece, il DPCM non era applicabile, poiché la norma primaria non ne autorizzava l’applicazione né vi rinviava. La disciplina emergenziale, di carattere eccezionale e di stretta interpretazione, non consentiva di introdurre in via amministrativa ulteriori conseguenze pregiudizievoli rispetto a quelle espressamente previste, ossia la sospensione dal lavoro senza retribuzione né altri compensi, con conservazione del rapporto. Pertanto, per tale periodo, non potevano essere applicate la decurtazione dell’anzianità di servizio né la mancata maturazione delle ferie. Il ricorso originario è stato quindi dichiarato inammissibile solo per gli ambiti temporali soggetti al DPCM e respinto per il resto. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. n. 44/2021
L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
La disposizione è di stretta interpretazione e contiene una disciplina tassativa delle conseguenze dell’inadempimento all’obbligo vaccinale; in assenza di una previsione espressa, non possono essere aggiunte amministrativamente la decurtazione dell’anzianità o la mancata maturazione delle ferie.
art. 9-quinquies d.l. n. 52/2021
Il comma 5 ha previsto la facoltà per il Presidente del Consiglio dei ministri [...] di adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative.
La disposizione costituisce la base normativa per il DPCM 12 ottobre 2021 relativo alle modalità organizzative dell’accesso ai luoghi di lavoro mediante certificazione verde e alle conseguenze dell’assenza ingiustificata.
artt. 4-ter.1 e 4-quinquies d.l. n. 44/2021
Le disposizioni, introdotte o modificate dal d.l. n. 24/2022, rinviano alla disciplina dell’art. 9-quinquies e rendono applicabile il DPCM 12 ottobre 2021 ai periodi da esse regolati.
DPCM 12 ottobre 2021
Le giornate di assenza ingiustificata non possono concorrere alla maturazione delle ferie e comportano la corrispondente perdita dell’anzianità di servizio.
Il DPCM è applicabile soltanto alle fattispecie fondate sull’art. 9-quinquies d.l. n. 52/2021 e sulle disposizioni che vi rinviano; se non impugnato, preclude lo scrutinio del ricorso limitatamente ai periodi regolati da esso.
art. 47, commi 1 e 2, d.P.R. n. 395/1995
È richiamato dall’Amministrazione in relazione al collegamento tra maturazione delle ferie e anzianità di servizio.
Massime di principio
- Una disciplina emergenziale di carattere eccezionale e sanzionatorio è soggetta a stretta interpretazione e non può essere applicata analogicamente per introdurre conseguenze pregiudizievoli non espressamente previste dalla norma primaria.
- Quando una norma primaria dispone la sospensione dal lavoro senza retribuzione e con conservazione del rapporto, l’amministrazione non può aggiungere in via amministrativa la decurtazione dell’anzianità di servizio o la mancata maturazione delle ferie, se tali effetti non sono espressamente stabiliti.
- Un atto amministrativo generale può trovare applicazione a una determinata fattispecie soltanto se esiste una norma primaria che ne autorizza l’adozione e che ricomprende quella fattispecie; il rinvio normativo previsto per una disciplina diversa non può essere esteso a una fattispecie distinta.
- Il DPCM 12 ottobre 2021 disciplina le conseguenze dell’assenza ingiustificata derivante dalla mancata esibizione della certificazione verde nei casi regolati dall’art. 9-quinquies d.l. n. 52/2021 e dalle disposizioni che vi rinviano, ma non si applica automaticamente alla sospensione dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale prevista dall’art. 4-ter d.l. n. 44/2021.
- La mancata impugnazione dell’atto generale presupposto determina l’inammissibilità della domanda contro l’atto applicativo nei limiti in cui l’atto generale sia effettivamente applicabile alla fattispecie concreta.
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