Cassazione Civile, Ordinanza n. 33970/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria ha richiesto maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale su un atto di compravendita stipulato nel 2010, negando l'applicazione dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 5 della L. n. 168 del 1982. La CTR aveva confermato il diniego ritenendo non sufficiente la mera inclusione dell'immobile in una zona di recupero prevista dal piano regolatore generale, e aveva inoltre richiamato la mancata realizzazione dell'intervento entro tre anni. Con il primo motivo la società ha denunciato violazione degli artt. 5 L. n. 168 del 1982 e 27, commi 1 e 2, L. n. 457 del 1978, sostenendo che il beneficio potesse spettare anche senza un piano di recupero già approvato o adottato, essendo sufficiente la collocazione del bene in una zona di recupero. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 5 L. n. 168 del 1982, 27, commi 1 e 2, L. n. 457 del 1978 e 76 d.P.R. n. 131 del 1986, contestando che la decadenza dall'agevolazione fosse stata calcolata dal momento dell'atto e non dall'adozione o approvazione del piano.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'agevolazione fiscale richiede, cumulativamente, l'esistenza di un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionata e l'attuazione del recupero da parte dell'acquirente; non basta la sola inclusione del bene in una zona di recupero del piano regolatore generale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto contro argomentazioni della CTR svolte ad abundantiam e quindi estranee alla ratio decidendi, oltre che per la novità delle doglianze relative alla non imputabilità della mancata attuazione del recupero, mai prospettate nei gradi di merito. La società ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 5 L. n. 168 del 1982
«Nell'ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati ... ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa»
L'agevolazione presuppone l'esistenza di un piano di recupero già esistente al momento del trasferimento e l'effettiva attuazione del recupero da parte del soggetto acquirente; non è sufficiente la sola collocazione del bene in una zona di recupero.
art. 27, commi 1 e 2, L. n. 457 del 1978
Norma richiamata per delimitare il concetto di piani di recupero e la disciplina degli interventi di recupero edilizio cui si collega il beneficio fiscale.
art. 28 L. n. 457 del 1978
«I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili ... I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del consiglio comunale ... ed hanno efficacia dal momento in cui questa abbia riportato il visto di legittimità»
Il piano di recupero acquista efficacia solo con l'iter approvativo previsto; il richiamo serve a escludere che possano bastare mere previsioni urbanistiche o zone di recupero.
art. 14 disp. att. c.c.
Le norme agevolative, in quanto eccezionali, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 76 d.P.R. n. 131 del 1986
Richiamato nel secondo motivo come norma in tema di decadenza dall'agevolazione fiscale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di agevolazioni fiscali immobiliari, quando la legge collega il beneficio ai piani di recupero, il presupposto agevolativo deve sussistere integralmente al momento dell'atto: serve un piano di recupero già esistente ed efficace, non bastando una mera previsione urbanistica o l'inserimento del bene in una zona di recupero.
- Le norme fiscali che introducono trattamenti di favore, essendo eccezionali, non possono essere applicate in via analogica o estensiva oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
- In sede di legittimità non sono censurabili le argomentazioni della sentenza impugnata che siano svolte ad abundantiam e non incidano sulla ratio decidendi, per difetto di interesse.
- È inammissibile in cassazione la deduzione di questioni nuove non trattate nei precedenti gradi di merito, specie quando richiedano accertamenti di fatto non compiuti nel processo di merito.
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