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Sentenza

Sentenza del 20/11/2019 n. 6474 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Società formalmente residente in Lussemburgo - Notifica presso la sede dell'amministrazione effettiva in Italia - Esterovestizione - Società riconducibile sia in termini di proprietà che di gestione ad un gruppo italiano - "Extrait" del "Registre de Commerce des Sociètès Luxembourg" - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la legittimità della notifica di un'intimazione di pagamento, sostenendo che l'atto avrebbe dovuto essere notificato presso la sede legale in Lussemburgo e non presso la sede dell'amministrazione effettiva in Italia. La società ha richiamato la propria iscrizione nel registro commerciale lussemburghese, producendo un "Extrait" del Registre de Commerce des Sociétés Luxembourg. L'Amministrazione ha invece sostenuto che la società fosse esterovestita, cioè solo formalmente residente in Lussemburgo ma sostanzialmente residente in Italia, in quanto riconducibile a un gruppo italiano sia sotto il profilo proprietario sia sotto quello gestionale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la correttezza della notifica effettuata in Italia presso la sede dell'amministrazione effettiva. Ha ritenuto irrilevante la mera iscrizione della società nel registro lussemburghese, poiché l'Amministrazione aveva dimostrato la residenza sostanziale in Italia ai sensi dell'art. 73, comma 3, del TUIR. Inoltre, anche qualora fosse stata ravvisata un'irregolarità nella notifica, questa non avrebbe comportato l'inesistenza dell'atto e sarebbe stata sanata dal raggiungimento dello scopo, essendo la società venuta a conoscenza dell'atto e posta in condizione di difendersi. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 20.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 73, comma 3, del TUIR

    Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

    La residenza fiscale di una società non dipende esclusivamente dalla sede legale formalmente dichiarata all'estero, ma può essere individuata in Italia quando in Italia si trova la sede dell'amministrazione effettiva o l'oggetto principale dell'attività.

  • Art. 5, comma 3, lettera d), del TUIR

    Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

    La norma conferma la rilevanza alternativa della sede legale, della sede dell'amministrazione e dell'oggetto principale ai fini della residenza fiscale, privilegiando la sostanza economica rispetto alla sola forma.

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    Il vizio della notificazione non comporta la sua nullità quando il destinatario ha comunque ricevuto conoscenza dell'atto ed è stato posto concretamente in condizione di esercitare il diritto di difesa.

Massime di principio

  • Una società formalmente costituita o registrata all'estero può essere considerata fiscalmente residente in Italia se l'amministrazione effettiva, la gestione sostanziale o l'attività principale risultano localizzate in Italia.
  • La produzione di certificati o estratti del registro commerciale estero dimostra la sede legale formale, ma non esclude da sola l'esterovestizione né prevale sugli elementi concreti relativi a proprietà, direzione e gestione della società.
  • In presenza di una società esterovestita, la notifica degli atti tributari presso la sede dell'amministrazione effettiva in Italia può essere ritenuta valida, anche se la sede legale dichiarata si trova all'estero.
  • La notificazione deve essere distinta tra inesistenza e nullità: l'inesistenza ricorre solo quando mancano gli elementi essenziali dell'attività notificatoria; le altre irregolarità sono normalmente riconducibili alla nullità.
  • Anche un'eventuale nullità della notifica può essere sanata se il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell'atto e ha potuto contestarlo senza indicare uno specifico pregiudizio al diritto di difesa.

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