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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14623/2025 del 31/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dalla notifica, da parte dell’agente della riscossione, di un pignoramento presso terzi comunicato alla banca del contribuente, dal quale quest’ultimo apprendeva l’esistenza di una cartella di pagamento per euro 115.905,26. Il contribuente impugnava la cartella davanti al giudice tributario deducendo plurimi vizi della notificazione e, in appello, otteneva la conferma dell’inammissibilità già pronunciata in primo grado. Con il ricorso per cassazione il contribuente articolava quattro motivi: 1) lamentava la violazione delle norme sullo ius postulandi, sostenendo che l’agente della riscossione si fosse costituito con un avvocato del libero foro in difetto di valido patrocinio e che tale vizio non fosse stato sanato dalla successiva costituzione tramite funzionario; 2) deduceva la nullità della notifica della cartella perché la relata non attestava l’assenza delle persone abilitate alla ricezione in via preferenziale rispetto al portiere; 3) contestava, sul piano probatorio, che fosse stata effettivamente spedita la raccomandata informativa successiva alla consegna al portiere; 4) sosteneva che l’agente della riscossione non avesse prodotto in giudizio la cartella impugnata e che la sentenza d’appello non si fosse pronunciata su tale eccezione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui nel giudizio tributario di merito l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione possono avvalersi liberamente di avvocati del libero foro, escludendo quindi il dedotto difetto di rappresentanza tecnica. Sul secondo e terzo motivo ha rilevato, da un lato, che il ricorrente non aveva trascritto o prodotto la relata di notifica, impedendo il controllo di legittimità sulla ritualità della stessa; dall’altro, che la questione sull’avvenuta spedizione della raccomandata informativa investiva un accertamento di fatto compiuto dalla CTR, insindacabile in cassazione. Sul quarto motivo ha affermato che, una volta notificata la cartella, non è necessario depositarne in giudizio l’originale, essendo sufficiente la prova della notifica e il deposito dell’estratto di ruolo. Non essendosi costituiti gli intimati, non è stata regolata la fase delle spese; è stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 182 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul difetto di ius postulandi; la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza alla luce dell’orientamento consolidato sulla difesa dell’ente da parte di avvocati del libero foro.

  • art. 125 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente nella censura relativa alla costituzione dell’agente della riscossione; non è stato ritenuto ostativo alla difesa mediante avvocato del libero foro nel giudizio tributario di merito.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    Utilizzato come base dell’inammissibilità dei motivi che si ponevano contro un orientamento già consolidato della Corte.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato in relazione alla notificazione della cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione; la Corte ha valorizzato il procedimento notificatorio e la sufficienza della prova della notifica.

  • art. 139 c.p.c.

    Applicato alla notificazione eseguita a mani del portiere e al relativo avviso/raccomandata informativa; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica allegazione della relata e per l’insindacabilità dell’accertamento di fatto.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare la prova della spedizione della raccomandata informativa e, nel quarto motivo, la prova della cartella; la Corte ha ritenuto infondate/inammissibili le doglianze alla luce della prova ritenuta sufficiente dal giudice di merito.

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo, in combinazione con le norme sulla notificazione; non ha inciso sull’esito, essendo la censura dichiarata inammissibile.

  • art. 7, comma 6, L. n. 890 del 1982

    Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo; la Corte non ha accolto la doglianza sulla prova della raccomandata informativa.

  • art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato nel quarto motivo in tema di produzione della cartella e oneri probatori dell’agente della riscossione; la Corte ha ribadito che, una volta provata la notifica, non è necessario il deposito in giudizio dell’originale della cartella.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente a fondamento della dedotta omessa pronuncia; la Corte ha reputato inammissibile la censura in relazione al principio secondo cui la cartella notificata non deve essere necessariamente depositata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare omessa pronuncia; la Corte non ha accolto la doglianza.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Invocato dal ricorrente sul difetto di motivazione/omessa pronuncia; la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti ai fini dell’accoglimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di merito, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione possono validamente farsi assistere da avvocati del libero foro; la relativa costituzione non integra, di per sé, un vizio processuale idoneo a travolgere il giudizio.
  • La censura di nullità della notificazione che presupponga l’esame della relata richiede che il ricorrente la produca o la indichi specificamente nel ricorso: senza tale allegazione la Corte non può verificare la ritualità dell’atto notificatorio.
  • Quando il giudice di merito ha accertato in fatto l’avvenuta spedizione della raccomandata informativa conseguente alla consegna dell’atto al portiere, tale accertamento non è sindacabile in cassazione se la doglianza mira solo a una diversa valutazione del fatto.
  • Una volta dimostrata la notificazione della cartella di pagamento, non è necessario il deposito in giudizio della cartella originale, essendo sufficiente la prova della notifica e il deposito dell’estratto di ruolo.
  • Le censure che si pongono contro un orientamento di legittimità consolidato sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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Con il ricorso per cassazione il contribuente articolava quattro motivi: 1) lamentava la violazione delle norme sullo ius postulandi, sostenendo che l’agente della riscossione si fosse costituito con un avvocato del libero foro in difetto di valido patrocinio e che tale vizio non fosse stato sanato dalla successiva costituzione tramite funzionario; 2) deduceva la nullità della notifica della cartella perché la relata non attestava l’assenza delle persone abilitate alla ricezione in via preferenziale rispetto al portiere; 3) contestava, sul piano probatorio, che fosse stata effettivamente spedita la raccomandata informativa successiva alla consegna al portiere; 4) sosteneva che l’agente della riscossione non avesse prodotto in giudizio la cartella impugnata e che la sentenza d’appello non si fosse pronunciata su tale eccezione.","risultato":"La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. 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