Cassazione Civile, Ordinanza n. 25230/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita avente ad oggetto un veicolo Hummer H2, pagato in parte con bonifico e in parte mediante permuta di un'altra autovettura. Gli acquirenti hanno sostenuto che il venditore avesse garantito che la massa massima ammissibile del mezzo non avrebbe superato 3.500 kg, così da consentirne la guida con patente B, e che invece, al ritiro, erano emerse difformità tecniche e irregolarità riscontrate dalla Motorizzazione Civile, tali da impedirne la circolazione o comunque da renderlo non conforme a quanto pattuito. In primo grado il Tribunale ha ritenuto che il veicolo corrispondesse a quello convenuto e che, per l'auto data in permuta, fosse stato pattuito un valore diverso da quello preteso. In appello gli acquirenti hanno insistito per la risoluzione del contratto, in subordine per l'annullamento per dolo o errore, e comunque per il risarcimento dei danni; la venditrice ha proposto appello incidentale sulle spese e sulla domanda ex art. 96 c.p.c. Nel ricorso per cassazione gli acquirenti hanno denunciato, con il primo motivo, violazione degli artt. 1490 e 1497 c.c. e della normativa sulla circolazione e omologazione dei veicoli, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto coincidenti i dati relativi al peso del mezzo e avesse omesso di considerare la difformità della tara e delle caratteristiche tecniche emergenti dalla documentazione della Motorizzazione Civile; in via subordinata, hanno dedotto omesso esame di fatti decisivi. Con il secondo motivo hanno censurato il mancato accoglimento della domanda risarcitoria e la pretesa insufficiente quantificazione del danno, richiamando anche gli artt. 112, 115, 116, 1223, 1225, 1226 e 2051 c.c. La società venditrice, con ricorso incidentale, ha lamentato la compensazione integrale delle spese di lite nonostante il rigetto delle domande avversarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una delle due parti ricorrenti per difetto di interesse, perché la domanda relativa al valore dell'autovettura data in permuta era già coperta da giudicato interno. Ha poi rigettato il ricorso principale ritenendo inammissibile il primo motivo, perché volto in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, e infondato/inammissibile il secondo motivo, perché la Corte d'appello si era pronunciata anche sulla domanda risarcitoria escludendo sia la gravità dei vizi sia la prova di un danno risarcibile. Ha rigettato anche il ricorso incidentale della venditrice, affermando che la reiterazione in appello della domanda di condanna per lite temeraria integra soccombenza reciproca quanto alla questione spese e legittima la compensazione integrale. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
art. 1490 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la presenza di vizi della cosa venduta; la Corte non accoglie la censura perché i giudici di merito hanno escluso una difformità idonea a integrare inadempimento grave o aliud pro alio.
art. 1497 c.c.
Invocato per sostenere che il bene fosse privo delle qualità promesse o essenziali; la Corte ribadisce che la valutazione di merito ha escluso la non corrispondenza del veicolo all'oggetto pattuito.
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Richiamato come disciplina della circolazione e omologazione dei veicoli; la Corte non entra nel merito della ricostruzione normativa perché considera la censura diretta a rivalutare i fatti.
art. 76 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Evocato per affermare la necessità del certificato di approvazione previa verifica del certificato di origine; il motivo è ritenuto inammissibile perché sostanzialmente fattuale.
art. 236 d.P.R. 12 dicembre 1992, n. 405
Richiamato per sostenere la necessità di nulla osta o relazione tecnica per modifiche alla massa del veicolo; la Corte non ravvisa un errore di diritto, ma un dissenso sulla valutazione del materiale probatorio.
art. 4.2 Direttiva del Consiglio 31 marzo 1992 n. 92/21/CEE
Invocata per la determinazione della massa massima tecnicamente ammessa; la Corte reputa la doglianza non scrutinabile in cassazione perché diretta a contestare gli accertamenti di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Non basta la formale deduzione di violazione di legge se la censura mira in realtà a contestare l'apprezzamento dei fatti e delle prove.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'errore di percezione sulla prova può essere denunciato solo se investe il contenuto oggettivo della prova e un fatto discusso; non può essere usato per contestare la valutazione del suo valore dimostrativo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È ammissibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per censurare la sufficienza o razionalità della motivazione o la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
Richiamato come parametro dell'utilizzo delle prove dedotte dalle parti; non consente di trasformare in legittimità una critica alla valutazione di merito delle risultanze istruttorie.
art. 116 c.p.c.
Richiamato in tema di valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la sua violazione è configurabile solo in caso di utilizzo di prove non dedotte o di disapplicazione di prove legali, non per semplice dissenso sulla ponderazione del materiale probatorio.
art. 112 c.p.c.
Escluso il vizio di omessa pronuncia perché la Corte d'appello si era espressamente pronunciata anche sulla domanda risarcitoria.
art. 1223 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al danno risarcibile; la Corte osserva che il danno non è riconoscibile in assenza di prova della condotta inadempiente e del pregiudizio.
art. 1225 c.c.
Evocato dai ricorrenti, ma non ritenuto decisivo a fronte dell'insussistenza della prova del danno e del nesso con l'inadempimento.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa presuppone che il danno sia già dimostrato nella sua esistenza, pur essendo difficile provarne l'ammontare.
art. 2051 c.c.
Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non lo considera pertinente ai fini della censura proposta nel caso concreto.
art. 1492 c.c.
Citato dai ricorrenti per sostenere che avrebbero potuto chiedere anche la riduzione del prezzo; la Corte rileva che la domanda risarcitoria è stata comunque esaminata e respinta per difetto di prova.
art. 1494 c.c.
Richiamato per fondare la richiesta di risarcimento per vizi della cosa venduta; la Corte ribadisce che il risarcimento presuppone la prova del danno e dell'inadempimento.
art. 96 c.p.c.
La domanda per lite temeraria, se reiterata in appello e devoluta al giudice dell'impugnazione, può incidere sulla soccombenza e giustificare la compensazione delle spese.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale sulle spese di lite; la Corte ritiene legittima la compensazione per soccombenza reciproca.
art. 92 c.p.c.
La soccombenza reciproca derivante anche dalla domanda ex art. 96 c.p.c. devoluta in appello consente la compensazione, anche integrale, delle spese.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto/inammissibilità delle impugnazioni.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o del materiale probatorio: quando il dissenso riguarda l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione dei fatti, il motivo è inammissibile.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare una motivazione ritenuta insufficiente o non convincente.
- L'errore di percezione della prova è distinguibile dall'errore di valutazione: solo il primo, se riguarda il contenuto oggettivo di una prova e un fatto discusso, può avere rilievo in cassazione; il secondo resta riservato al giudice di merito.
- In tema di vendita, la difformità del bene integra aliud pro alio solo quando la cosa consegnata sia radicalmente diversa da quella pattuita o sia inidonea a svolgere la funzione economico-sociale concretamente assunta come essenziale dalle parti.
- La domanda di risarcimento dei danni da vizi della cosa venduta presuppone la prova della sussistenza dell'inadempimento e del pregiudizio; la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non può supplire alla mancanza di prova dell'esistenza del danno.
- Non sussiste omessa pronuncia se il giudice di merito ha esaminato, anche implicitamente, la domanda risarcitoria e l'ha disattesa per difetto dei presupposti di fatto e di prova.
- La reiterazione in appello della domanda di condanna per lite temeraria può integrare soccombenza sulla relativa questione e legittimare la compensazione, anche integrale, delle spese di lite.
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