Sentenza del 03/05/2018 n. 2053 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Denuncia penale del de cuius - Notifica avviso di accertamento esclusivamente agli eredi oltre il termine ordinario - Raddoppio dei termini di accertamento - Illegittimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl raddoppio dei termini è stato ritenuto illegittimo. La denuncia penale presentata nei confronti del de cuius, soggetto non più esistente al momento rilevante, non era idonea a giustificare l'estensione del termine di accertamento. Di conseguenza, l'avviso notificato esclusivamente agli eredi oltre il termine ordinario deve essere considerato tardivo e illegittimo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Gli eredi hanno contestato la legittimità dell'avviso di accertamento notificato oltre il termine ordinario previsto dalla legge. L'Amministrazione aveva fatto valere il raddoppio dei termini di accertamento sulla base di una denuncia penale presentata nei confronti del de cuius e depositata prima dell'emissione dell'atto impositivo. Tuttavia, la denuncia riguardava una persona già deceduta: ai sensi dell'art. 331 c.p.p., la morte del reo determina l'estinzione del reato e rende improcedibile la denuncia, che non può produrre effetti nei confronti degli eredi.
Norme richiamate
Art. 331 c.p.p.
La morte del reo determina l'estinzione del reato
La denuncia penale rivolta al de cuius non può produrre effetti processuali dopo la sua morte, poiché il reato si estingue e la procedibilità viene meno.
Norme sui termini ordinari di accertamento tributario
L'avviso di accertamento deve essere notificato entro il termine ordinario previsto dalla legge, salvo che ricorrano validi presupposti per il raddoppio.
Norme sul raddoppio dei termini di accertamento
Il raddoppio richiede una denuncia penale valida e idonea a riferirsi a un reato effettivamente procedibile; una denuncia presentata contro un soggetto deceduto non è sufficiente.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non può fondarsi su una denuncia penale meramente formale o improcedibile: deve esistere un presupposto penale concretamente valido.
- La morte del contribuente prima dell'utilizzabilità della denuncia penale impedisce di attribuire a tale denuncia effetti favorevoli all'Amministrazione sul piano dei termini tributari.
- La notifica dell'avviso agli eredi non consente di recuperare un termine di accertamento già scaduto nei confronti del de cuius.
- In situazioni analoghe occorre verificare la data della morte, la data della denuncia, la validità e procedibilità del procedimento penale e la data di notifica dell'avviso rispetto al termine ordinario.
- Gli eredi possono contestare l'accertamento tardivo quando il raddoppio dei termini è stato applicato esclusivamente sulla base di una denuncia penale inefficace o improcedibile.
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