Sentenza n. 6375/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento - della determinazione direttoriale n.13106 del 14/12/2022 della direzione regionale salute e welfare della Regione Umbria (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 -2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente: - DGR n. 1118 del 14.11.2022 dell’ASL Umbria 1; - DGR n. 1773 del 15.11.2022 dell’ASL Umbria 2; - DGR n. 366 del 11.11.2022 dell’Azienda Ospedaliera di Perugia; - DGR n. 145 del 10.11.2022 dell’Azienda Ospedaliera di Terni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di determinazione e riparto degli oneri di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusa la determinazione regionale di attribuzione degli importi dovuti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato gli atti statali, regionali e delle aziende sanitarie relativi all'applicazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, chiedendone l'annullamento. Nel corso del giudizio è entrata in vigore la disciplina di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, che ha previsto, per tali annualità, l'estinzione degli obblighi delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento previsto dalla nuova disciplina e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere o, in subordine, di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La ricorrente aveva effettuato il versamento previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, sicché non risultava più sussistente un interesse concreto e attuale alla decisione di annullamento degli atti impugnati. Il Tribunale ha escluso, invece, la cessazione della materia del contendere, poiché la Regione non aveva depositato il provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento richiesto dalla stessa disposizione normativa. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell'esito processuale in rito.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...
Il pagamento della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici e preclude ulteriori azioni giurisdizionali relative agli obblighi per gli anni 2015-2018; tuttavia, la cessazione della materia del contendere richiede anche l'accertamento regionale dell'avvenuto pagamento previsto dalla disposizione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando, per sopravvenuto difetto di interesse, non permane un interesse concreto e attuale alla decisione; nel caso concreto, il versamento effettuato dalla ricorrente ha fatto venir meno tale interesse.
art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015
È richiamato quale base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni oggetto della controversia.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015
È richiamato quale disciplina dei provvedimenti regionali e provinciali relativi agli obblighi di ripiano e delle conseguenze dell'eventuale inadempimento.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta estingue l'obbligazione amministrativamente contestata a seguito del pagamento di una quota ridotta, il pagamento può determinare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di annullamento degli atti presupposti e consequenziali.
- La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale richiede il perfezionamento degli adempimenti espressamente prescritti dalla stessa disciplina; in mancanza del provvedimento amministrativo di accertamento del pagamento, il giudice può dichiarare soltanto l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- L'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse presuppone che, per effetto di fatti o norme sopravvenuti, non permanga un'utilità concreta e attuale derivante dalla decisione sulla domanda di annullamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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