Ordinanza n. 184/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - della ulteriore nota di diniego, notificata a mezzo p.e.c. il 24.12.2025, emessa in esito alla richiesta di esecuzione del contenuto della sentenza n. 1012 del 28.05.2025 (r.g. n. 489/2025), resa dal T.A.R. Puglia, Sede di Lecce, Sezione Seconda, in condiviso annullamento, a propria volta, del provvedimento di diniego, notificato il 14.02.2025, sull’istanza autorizzatoria, a firma della Ipas s.p.a., per l’installazione di impianti pubblicitari presso il Comune di Ceglie Messapica, con cui la P.A. resistente negava nuovamente alla predetta Ipas il rilascio di concessioni, a titolo provvisorio, sulla istanza dalla stessa presentata; nonché, ancora, - di ogni eventuale atto e/o provvedimento prodromico e/o successivo a quello impugnato e/o comunque connesso a quest’ultimo, ancorché non conosciuto e/o notificato alla ricorrente, su cui, in ogni caso, si riservano motivi aggiunti; e per l’accertamento e la declaratoria - del diritto della ricorrente a ottenere provvedimenti espressi, in forma provvisoria, ricorrendone i presupposti di legge, nelle more del compimento della indicenda procedura a evidenza pubblica, realmente e seriamente partecipati, tutti compiutamente ed esaustivamente motivati in relazione all’istanza presentata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ulteriore nota di diniego del 24 dicembre 2025, adottata in esito alla richiesta di esecuzione della sentenza del TAR n. 1012/2025, relativa al rilascio provvisorio di concessioni per impianti pubblicitari
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la nuova nota con cui il Comune ha nuovamente negato il rilascio provvisorio delle concessioni richieste per l'installazione di impianti pubblicitari. La domanda si fondava anche sull'esigenza di ottenere, nelle more dell'espletamento di una procedura a evidenza pubblica, provvedimenti espressi e adeguatamente motivati, ove ne ricorressero i presupposti. La controversia si inserisce nel giudizio già definito dalla sentenza n. 1012/2025, che aveva escluso sia il rilascio automatico dell'autorizzazione, incompatibile con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con i principi di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, mutuo riconoscimento e proporzionalità, sia un diniego meramente laconico fondato sulla necessità della gara senza indicazioni sull'an, sul quando e sul quomodo della procedura competitiva.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ritenendo la propria giurisdizione e competenza, ha valutato che la nuova nota di diniego sembra fornire una motivazione adeguata rispetto ai profili indicati nella precedente sentenza: l'amministrazione non è tenuta a rilasciare sic et simpliciter l'autorizzazione provvisoria, ma non può neppure limitarsi a un diniego privo di indicazioni concrete sulla procedura competitiva. Non ravvisando, allo stato della fase cautelare, ragioni per sospendere l'efficacia dell'atto, il Collegio ha respinto l'istanza e compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, sulla quale il TAR ha pronunciato respingendo l'istanza di sospensione.
art. 12 direttiva 2006/123/CE
È richiamato, nella sentenza precedente, quale fondamento dell'esigenza di assoggettare a procedura competitiva l'assegnazione di risorse o autorizzazioni limitate, in coerenza con i principi europei di concorrenza e parità di trattamento.
Massime di principio
- Quando il rilascio di un'autorizzazione o concessione riguarda una risorsa limitata o un bene contendibile, l'amministrazione non può procedere al rilascio sic et simpliciter a favore del richiedente, dovendo rispettare l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE e i principi di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, mutuo riconoscimento e proporzionalità.
- Il diniego dell'autorizzazione non è adeguatamente motivato se si limita ad affermare in modo generico la necessità di espletare una gara; l'amministrazione deve fornire indicazioni concrete sull'an, sul quando e sul quomodo della procedura competitiva.
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto impugnato può essere negata quando la nuova motivazione dell'amministrazione appare adeguata rispetto ai rilievi formulati in una precedente sentenza resa tra le stesse parti.
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