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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3402/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Tomasello era accusato di furto aggravato di energia elettrica (art. 624 e art. 625 c.p.) mediante allaccio abusivo diretto alla rete di distribuzione gestita da E-Distribuzione S.p.A., con aggravanti contestate per manomissione della presa/contatore, uso di mezzi fraudolenti e per l'appartenenza dell'oggetto del reato a cose destinate a pubblico servizio (art. 625, comma 1, n.7). Il Tribunale di primo grado ha dichiarato il difetto di querela e quindi la non procedibilità, ritenendo che l'aggravante n.7 non potesse operare perché la fornitura era destinata a una dimora privata. Il pubblico ministero ha impugnato (ex art. 608 c.p.p.) sostenendo che l'energia elettrica è bene destinato a pubblico servizio e che, per tale ragione, l'aggravante opera indipendentemente dalla destinazione d'uso privata e pertanto la pubblica accusa può procedere d'ufficio anche dopo il D.Lgs.150/2022 che ha introdotto il regime di procedibilità a querela per taluni reati.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero: ha ritenuto che l'energia elettrica sia un bene "indispensabile" destinato a pubblico servizio e che l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.7 c.p. trovi applicazione in ragione della destinazione funzionale del bene alla fruizione pubblica, a prescindere dal fatto che l'allacciamento o la manomissione siano avvenuti su una proprietà privata. Ne consegue che, quando ricorre tale aggravante, il reato è procedibile d'ufficio anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2022. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 624

    Regola il reato di furto; nel caso di specie la condotta contestata (appropriazione di energia tramite allaccio abusivo) è stata inquadrata come furto.

  • Codice penale, art. 625, comma 1, n.7

    Aggravante per il caso in cui l'oggetto del reato appartenga al genere di cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità. La Corte ha interpretato la norma come riferita alla destinazione funzionale del bene alla resa di un servizio fruibile dalla collettività, applicabile anche quando l'uso concreto sia privato o l'intervento avvenga su proprietà privata.

  • D.Lgs. 150/2022

    Ha modificato il regime di procedibilità prevedendo, per taluni reati, la necessità di querela. La Corte ha chiarito che tale regime non impedisce la procedibilità d'ufficio quando ricorra un'aggravante che renda il reato perseguibile ex officio (come l'art. 625, comma 1, n.7, quando applicabile).

  • Codice di procedura penale, art. 608

    Norma invocata quale titolo di impugnazione del provvedimento di primo grado da parte del Pubblico Ministero (ricorso per cassazione).

  • Giurisprudenza citata (es. sez. 4, n.21456/2002; sez. 5, n.1094/2021; sez. 6, n.698/2013 e altre)

    La Corte ha richiamato orientamenti consolidati secondo cui l'aggravante opera in riferimento alla destinazione funzionale del bene al pubblico servizio e indipendentemente dagli effetti concreti dell'illecito, confermando l'applicazione dell'aggravante anche in ipotesi di allacciamenti abusivi in proprietà privata.

Massime di principio

  • L'energia elettrica è qualificabile come bene destinato a pubblico servizio: l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.7 c.p. può operare anche quando il prelievo illecito avviene per l'alimentazione di una abitazione privata.
  • Quando ricorre tale aggravante, il reato resta procedibile d'ufficio nonostante le modifiche al regime di procedibilità introdotte dal D.Lgs. 150/2022 che richiedono normalmente la querela.
  • La valutazione dell'aggravante si concentra sulla destinazione funzionale del bene alla resa di un servizio fruibile dalla collettività (nexus funzionale), non sull'accessibilità fisica del bene o sulla sua installazione all'interno di una proprietà privata.
  • Per il pubblico ministero, è sufficiente dimostrare il nesso funzionale tra il bene sottratto (energia) e la rete/pubblico servizio per ottenere la procedibilità d'ufficio; non è necessario provare un danno concreto alla collettività.
  • Per la difesa, le vie percorribili consistono nel contestare la sussistenza del nesso funzionale al pubblico servizio o dimostrare l'assenza degli elementi costitutivi dell'aggravante, ma tale argomentazione deve confrontarsi con l'orientamento consolidato favorevole all'operatività dell'aggravante in casi analoghi.
  • In casi di allacciamenti o manomissioni, il giudice deve valutare fatti e natura della rete/distribuzione, ma la giurisprudenza di legittimità tende a prevalere nel riconoscere l'aggravante per l'energia sottratta alla rete pubblica.

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