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Sentenza

Sentenza del 26/03/2021 n. 2932 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Proposizione di tempestivo ricorso in appello - Data di spedizione dell'atto di appello - Mancanza della ricevuta di spedizione- Inammissibilità del ricorso in appello

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per omessa dichiarazione relativo al 2009, denunciando tra l'altro la nullità dell'atto per difetto di delega del firmatario. L'Ufficio protestava l'impugnazione e trasferiva in appello la questione relativa alla legittimità della delega. In sede di appello la questione decisiva divenne la tempestività e la regolarità della notifica dell'atto d'impugnazione, a causa della mancata produzione della ricevuta di spedizione del ricorso per raccomandata e della discordanza tra la data manoscritta sull'avviso di ricevimento (26-01-2015) e la data di consegna asseverata dall'ufficio postale (27-01-2015).

La decisione

Il Tribunale regionale ha dichiarato inammissibile l'appello per violazione dell'art. 22 D.Lgs. n. 546/1992 richiamato dall'art. 53 comma 2, rilevando l'omesso deposito della ricevuta di spedizione necessaria a comprovare la tempestività della notificazione. La data valida ai fini probatori è quella asseverata dall'ufficio postale (27-01-2015), che rende l'appello tardivo rispetto al termine prorogato al 26-01-2015. L'appello è pertanto dichiarato inammissibile e le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22

    Per il procedimento d'appello è necessario depositare, oltre alla copia del ricorso spedito, la ricevuta di spedizione della raccomandata per comprovare la data di invio; la mancata allegazione comporta inammissibilità dell'impugnazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 comma 2

    Richiama l'art. 22 per le regole di costituzione in giudizio in appello, rendendo obbligatorio il deposito della ricevuta di spedizione per la verifica della tempestività.

Massime di principio

  • Per le impugnazioni inviate tramite servizio postale è essenziale depositare in giudizio la ricevuta di spedizione della raccomandata: la sua assenza può determinare l'inammissibilità dell'appello.
  • La data manoscritta sull'avviso di ricevimento non è idonea a provare la data di spedizione: è necessario che la data sia asseverata dall'ufficio postale con timbro datario o stampa meccanografica.
  • La data di consegna asseverata dall'ufficio postale ha fede privilegiata e, se posteriore al termine di impugnazione, rende l'atto tardivo.
  • Nel rito tributario l'inammissibilità per difetto di costituzione può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; pertanto il difensore deve curare con attenzione la documentazione di spedizione.
  • Se si è in dubbio sulla tempestività, conservare e depositare sia la ricevuta di spedizione rilasciata dall'ufficio postale sia ogni evidenza con timbro ufficiale; in alternativa valutare notifiche a mezzo ufficiale giudiziario o consegna a mani per avere data certa.

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