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Sentenza

Sentenza n. 2473/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento - della ordinanza dirigenziale della Città di Grottaferrata (RM), adottata dal Dirigente del Settore 2 Amministrativo Finanziario - Reg. Prot. 0007515 del 20/02/2024, notificata in pari data, recante l’ordine della chiusura immediata della Comunità alloggio per anziani denominata “Villa Lia”, sita in Grottaferrata, Via del Fosso Mariano, n. 15, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c), della Legge Regionale del Lazio n. 41/2003, nonché il ricovero degli ospiti presso le famiglie o altre strutture alternative adeguate alle loro condizioni e al piano personalizzato, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica del provvedimento; - ove occorra e per quanto di ragione, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al predetto provvedimento.

Giustizia amministrativa202402238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di chiusura immediata di una comunità alloggio per anziani e di trasferimento degli ospiti presso famiglie o strutture alternative

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di chiusura della comunità alloggio per anziani, deducendo: violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento repressivo e sanzionatorio; violazione dell’art. 13 della l.r. Lazio n. 41/2003 per mancata assegnazione di un termine per la regolarizzazione delle irregolarità; eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta; violazione della l.r. Lazio n. 41/2003 e della d.G.R. Lazio n. 126/2015; nullità o inesistenza dell’atto ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990; incompletezza, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti; irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità. Nel corso dell’udienza pubblica, tuttavia, la difesa della ricorrente ha dichiarato che il Comune aveva successivamente rilasciato una nuova autorizzazione, in continuità, per l’apertura e il funzionamento della medesima struttura, manifestando così la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure dedotte contro l’ordinanza di chiusura. La successiva autorizzazione comunale, rilasciata in continuità, e l’univoca dichiarazione della ricorrente circa il venir meno dell’interesse alla decisione hanno precluso la prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha richiamato il principio della domanda: il processo amministrativo è nella disponibilità della parte che lo ha promosso, la quale può dichiarare la perdita dell’interesse sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione; il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della domanda impugnatoria impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Norme invocate dalla ricorrente in relazione all’omessa comunicazione di avvio del procedimento; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 13 l.r. Lazio n. 41/2003

    Norma posta a fondamento dell’ordinanza di chiusura e richiamata dalla ricorrente in relazione alla mancata assegnazione di un termine per la regolarizzazione; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Norma invocata per sostenere la nullità o inesistenza dell’ordinanza; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la sopravvenuta perdita dell’interesse alla decisione della domanda impugnatoria determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., quando sia stata univocamente dichiarata dalla parte ricorrente.
  • Il processo amministrativo è nella disponibilità della parte che lo ha promosso: il ricorrente può dichiarare il venir meno dell’interesse alla decisione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione.
  • Accertata la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio all’esame del merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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