Sentenza n. 2214/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 996/2024 pubbl. il 23/05/2024 RG n. 305/2024 passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 996/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 996/2024, passata in giudicato. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale. Il giudizio di ottemperanza, avente a oggetto una pronuncia del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, è stato prospettato come limitato all'accertamento dell'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza possibilità di integrare il contenuto del giudicato o svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovato l'inadempimento dell'Amministrazione. A fronte delle allegazioni della ricorrente, le amministrazioni resistenti non hanno fornito chiarimenti né indicazioni circa la corretta esecuzione della sentenza passata in giudicato. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di perdurante inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il potere di sostituirsi all'Amministrazione e, se necessario, superare il dissenso di altre amministrazioni entro i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 600 euro per spese processuali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La disposizione fonda l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarvisi.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al relativo comando giudiziale.
- Quando il giudizio di ottemperanza riguarda una sentenza civile emessa dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il sindacato del giudice amministrativo ha carattere meramente esecutivo e si limita ad accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza integrare il contenuto del giudicato né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- Nel giudizio di ottemperanza, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, l'Amministrazione deve fornire chiarimenti e indicazioni sulla corretta esecuzione del titolo; la mancata collaborazione dell'Amministrazione può condurre all'accertamento dell'inadempimento e alla condanna a provvedere.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo la fissazione di un termine per l'esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche attribuendogli la facoltà di delega e di sostituzione dell'Amministrazione inadempiente.
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