Cassazione Penale, Ordinanza n. 09366/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende, precisando che tale somma è stata determinata anche considerando l'esistenza, al momento della proposizione del ricorso, di un orientamento interpretativo contrario, benché minoritario.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma dell'11 luglio 2024, che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma del 19 maggio 2022 in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato rilievo della prescrizione, sostenendo che il reato dovesse ritenersi estinto. La Corte ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, perché contrastante con il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite in tema di sospensione della prescrizione.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
Individua il reato oggetto del giudizio, ossia la guida in stato di ebbrezza.
art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen.
Disciplina la sospensione del corso della prescrizione; la Corte richiama il testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, affermandone l'applicabilità ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 anche dopo l'intervento della legge n. 134 del 2021.
art. 2, comma 1, lett. a), legge 27 novembre 2021, n. 134
La Corte lo richiama come intervento normativo successivo, che non esclude l'applicazione della disciplina sospensiva della prescrizione per il periodo indicato.
legge 23 giugno 2017, n. 103
È richiamata quale fonte del regime di sospensione della prescrizione applicato al caso concreto.
Sez. Un., 12 dicembre 2024, Polichetti
Le Sezioni Unite vengono richiamate quale arresto decisivo: la disciplina della sospensione del corso della prescrizione continua ad applicarsi ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.
art. 616 c.p.p.
Norma implicata nella condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la doglianza sul mancato rilievo della prescrizione è manifestamente infondata quando contrasta con il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite sulla disciplina applicabile al periodo di commissione del reato.
- La disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 continua ad applicarsi ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, nonostante il successivo intervento normativo del 2021.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La presenza, al momento della proposizione del ricorso, di un orientamento interpretativo contrario ma minoritario può incidere soltanto sulla quantificazione della sanzione pecuniaria accessoria, non sull'esito di inammissibilità se il motivo è palesemente infondato.
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