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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-4/17

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 settembre 2018. — Repubblica ceca contro Commissione europea. — Impugnazione – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) – Spese ammissibili al finanziamento dell’Unione europea – Spese sostenute dalla Repubblica ceca – Regolamento (CE) n. 479/2008 – Articolo 11, paragrafo 3 – Nozione di “ristrutturazione dei vigneti”. — Causa C-4/17 P

Giurisprudenza europea62017CJ0004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l'impugnazione della Repubblica ceca contro la sentenza del Tribunale e ha annullato anche la decisione della Commissione che escludeva dal finanziamento FEAGA le spese per la protezione dei vigneti contro animali e uccelli. Secondo la Corte, tale misura poteva rientrare nella ristrutturazione dei vigneti ai sensi dell'articolo 11 del regolamento n. 479/2008 perché, nel caso concreto, contribuiva alla competitività dei produttori di vino. La Corte ha quindi ritenuto illegittima l'interpretazione restrittiva della Commissione e ha condannato quest'ultima alle spese.

Impugnazione FEAGA: la Corte chiarisce se la protezione dei vigneti contro animali e uccelli possa rientrare nella nozione di "ristrutturazione dei vigneti" ai sensi dell'articolo 11 del regolamento n. 479/2008.

La questione giuridica

La Corte è chiamata a stabilire, in sede di impugnazione contro la sentenza del Tribunale, se il Tribunale abbia violato l'articolo 11 del regolamento n. 479/2008 ritenendo non ammissibili al sostegno FEAGA le spese per misure di protezione dei vigneti contro i danni arrecati da animali e uccelli, e se tale interpretazione fosse compatibile con i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

Principio di diritto

Ai fini dell'articolo 11 del regolamento n. 479/2008, una misura nazionale che protegge i vigneti dai danni causati da animali e uccelli può rientrare nella nozione di "ristrutturazione dei vigneti" quando, valutata concretamente nel contesto di gestione esistente, contribuisce a migliorare le tecniche di gestione del vigneto e ad accrescere la competitività dei produttori di vino; in mancanza di un'esclusione espressa nel testo applicabile ratione temporis, la Commissione non poteva negarne l'ammissibilità al FEAGA. Di conseguenza, la decisione di esclusione delle spese ceca è stata annullata.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 1493/1999, articolo 11
  • Regolamento (CE) n. 479/2008, articoli 4, 5, 11 e considerando 11
  • Regolamento (CE) n. 885/2006, articoli 11 e 16
  • Regolamento (CE) n. 1290/2005, articolo 31
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 52
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 41
  • Regolamento (CE) n. 555/2008, articolo 6, paragrafo 2
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 202/2013

Impugnazione FEAGA e ammissibilità della protezione dei vigneti contro animali e uccelli

La pronuncia riguarda un'impugnazione proposta dalla Repubblica ceca avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione di escludere dal finanziamento FEAGA alcune spese sostenute nell'ambito di una misura nazionale di protezione dei vigneti contro danni causati da animali e uccelli. La controversia verte sulla corretta interpretazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008, in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Parti e oggetto del contenzioso

La ricorrente in impugnazione è la Repubblica ceca; la controparte è la Commissione europea. In primo grado, la Repubblica ceca aveva chiesto l'annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/103, nella parte in cui escludeva dal finanziamento dell'Unione le spese sostenute per la misura di protezione controversa, per un importo complessivo di EUR 2 123 199,04 relativo agli anni 2010-2012.

Contesto fattuale e amministrativo

La Repubblica ceca aveva presentato nel 2008 un progetto di programma di sostegno per il settore vitivinicolo comprendente una misura di protezione dei vigneti, attuata tramite recinzioni, dispositivi di dissuasione e strumenti attivi di allontanamento degli uccelli. La Commissione, pur formulando obiezioni ad altri aspetti del progetto, non aveva contestato inizialmente tale misura. In seguito, a seguito di verifiche e comunicazioni di audit, la Commissione ha ritenuto che la misura non fosse ammissibile come ristrutturazione dei vigneti e ha proposto una rettifica finanziaria, poi formalizzata con la decisione impugnata.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999, che definiva il regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e ne indicava le finalità;
  • l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008, che riprende e aggiorna il regime, stabilendo che le misure di ristrutturazione e riconversione hanno lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino e possono riguardare, tra l'altro, il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti;
  • gli articoli 4 e 5 del regolamento n. 479/2008, relativi alla compatibilità dei programmi di sostegno e alla loro presentazione;
  • l'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, su cui si fonda la decisione di esecuzione della Commissione;
  • la Carta dei diritti fondamentali, articolo 41, e le disposizioni procedurali dei regolamenti n. 885/2006 e n. 1290/2005 invocate nel giudizio di primo grado.

Questioni giuridiche affrontate in impugnazione

La Repubblica ceca ha dedotto tre motivi:

  • violazione dell'articolo 11 del regolamento n. 479/2008;
  • violazione dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento, nonché dei principi di certezza del diritto e legittimo affidamento;
  • violazione dell'articolo 41 della Carta, in combinato disposto con le norme sul procedimento di liquidazione dei conti FEAGA. La Corte si sofferma in via decisiva sul primo motivo, ritenendolo assorbente.

Ricevibilità del primo motivo

La Corte respinge l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. Pur non essendo stato formulato in primo grado un motivo autonomo fondato direttamente sulla violazione dell'articolo 11 del regolamento n. 479/2008, la Corte osserva che la Repubblica ceca aveva comunque sostenuto in quel giudizio la conformità della misura alle condizioni dell'articolo 11. Pertanto, in impugnazione, la censura della sentenza del Tribunale costituisce un ampliamento di un argomento già dedotto e risulta ricevibile.

Ragionamento della Corte sull'articolo 11 del regolamento n. 479/2008

La Corte afferma innanzitutto che la misura controversa non può essere qualificata come riconversione dei vigneti, ma solo, se del caso, come ristrutturazione. Richiama poi i criteri di interpretazione autonoma e uniforme del diritto dell'Unione e rileva che il termine "ristrutturazione" è ambiguo e va interpretato alla luce dell'effetto utile e delle finalità della disciplina.

Secondo la Corte, lo scopo dell'articolo 11 è aumentare la competitività dei produttori di vino. In tale prospettiva, una misura che migliori concretamente la gestione del vigneto e produca un aumento significativo di competitività può rientrare nella ristrutturazione, anche se utilizza tecniche non innovative o di lunga data. La Corte sottolinea che il testo dell'articolo 11, paragrafo 3, non esige che il miglioramento derivi da una tecnica nuova o tecnologicamente avanzata.

Valutazione concreta della misura ceca

Nel caso di specie, la Repubblica ceca aveva evidenziato che la misura aveva consentito un incremento rilevante della produzione di vini di qualità da uve stramature, passata da 51 000 ettolitri nel 2005 a 161 000 ettolitri nel 2012. Poiché la Commissione non ha contestato tali dati né ha dimostrato l'assenza di domanda di tali vini, la Corte ritiene accertato che la misura abbia contribuito al miglioramento della competitività dei produttori cechi.

La Corte osserva inoltre che un regolamento di esecuzione successivo, che esclude espressamente dal sostegno misure di protezione contro selvaggina, uccelli o grandine, non è applicabile ratione temporis e non può influire sull'interpretazione del testo vigente all'epoca dei fatti. Ne consegue che, in assenza di un'esclusione espressa, non esisteva base giuridica per negare l'ammissibilità della misura.

Certezza del diritto e conseguenze della decisione

Pur concentrandosi sul primo motivo, la Corte richiama il principio di certezza del diritto e afferma che la Commissione non poteva, nella liquidazione dei conti FEAGA, adottare un'interpretazione non imposta dal senso comune delle parole del regolamento. Poiché la lettura della Commissione si discostava dal significato ordinario dell'articolo 11, paragrafo 3, la decisione di esclusione era illegittima.

Dispositivo

La Corte:

  • annulla la sentenza del Tribunale;
  • annulla la decisione di esecuzione (UE) 2015/103 nella parte in cui esclude le spese sostenute dalla Repubblica ceca per la misura di protezione dei vigneti contro danni causati da animali e uccelli, per gli anni 2010-2012 e per l'importo di EUR 2 123 199,04;
  • condanna la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica ceca sia in primo grado sia in impugnazione.

Principio affermato

La Corte stabilisce che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento n. 479/2008, la nozione di ristrutturazione dei vigneti può comprendere anche misure di protezione dei vigneti contro danni causati da animali e uccelli, purché tali misure contribuiscano concretamente a migliorare le tecniche di gestione e a incrementare la competitività dei produttori di vino. In assenza di una previsione normativa contraria applicabile ai fatti, la Commissione non può escludere tali spese dal finanziamento FEAGA sulla base di un'interpretazione eccessivamente restrittiva.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunefinanziamento del feagaorganizzazione comune del mercato vitivinicoloristrutturazione dei vignetiprincipi di certezza del diritto e legittimo affidamento

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