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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-471/17

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 settembre 2018. — Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG contro Hauptzollamt Hannover. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale e tariffa doganale comune – Nomenclatura tariffaria e statistica – Classificazione delle merci – Tagliatelle (noodle) istantanee fritte – Sottovoce tariffaria 1902 30 10. — Causa C-471/17

Giurisprudenza europea62017CJ0471

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, investita in rinvio pregiudiziale dal Finanzgericht Hamburg, ha chiarito come classificare nella NC le tagliatelle istantanee fritte. Ha escluso la rilevanza dei regolamenti di classificazione invocati per ragioni di non identità o di irrilevanza temporale, e ha dato rilievo alle caratteristiche oggettive del prodotto. Ha quindi stabilito che le tagliatelle precotte e fritte, confezionate allo stato secco, devono essere classificate nella sottovoce 19023010 come paste alimentari secche.

Classificazione tariffaria nella NC delle tagliatelle istantanee fritte: rientrano nella sottovoce 19023010 come paste alimentari secche.

La questione giuridica

Se la nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che i piatti a base di tagliatelle istantanee, essenzialmente composti da un blocco di tagliatelle precotte e fritte, rientrano nella sottovoce 19023010 come paste alimentari "secche"; in particolare, se la frittura possa essere considerata un processo idoneo a rendere le paste "secche" ai fini della classificazione doganale.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che i piatti a base di tagliatelle istantanee costituiti essenzialmente da un blocco di tagliatelle precotte e fritte rientrano nella sottovoce 19023010 della nomenclatura combinata, perché l’aggettivo "secche" va inteso secondo il suo significato corrente e sistematico come prodotto portato allo stato secco al termine del processo produttivo, senza che sia decisivo il metodo tecnico con cui tale stato è ottenuto; pertanto, la frittura può integrare il processo di produzione rilevante ai fini della classificazione.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2658/87
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012
  • Regola generale 1 della NC
  • Regola generale 6 della NC
  • Nota 2 della sezione I della NC
  • Voce 1902 della NC
  • Sottovoce 19023010 della NC
  • Sottovoce 19023090 della NC
  • Regolamento (CE) n. 635/2005
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 767/2014
  • Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87
  • Articolo 267 TFUE

Classificazione tariffaria delle tagliatelle istantanee fritte nella sottovoce 19023010

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Hamburg in materia di classificazione doganale nella nomenclatura combinata (NC). La Corte doveva stabilire se tagliatelle istantanee precotte e fritte, importate in Germania, dovessero essere classificate come paste alimentari "secche" ai sensi della sottovoce 19023010 della NC.

Fatti e procedimento principale

Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG aveva importato vari piatti di noodle istantanei, confezionati in pacchetti contenenti un blocco di tagliatelle fritte e altri ingredienti accessori. In un primo momento la società li aveva dichiarati alla sottovoce 19023090; successivamente l’ufficio doganale aveva ritenuto applicabile la sottovoce 21041000, relativa a preparazioni per zuppe o brodi, per poi rideterminare il dazio sulla base della sottovoce 19023010 dopo l’adozione di un regolamento di esecuzione e di note esplicative della Commissione.

La controversia nazionale verteva quindi sul corretto inquadramento tariffario del prodotto e, in particolare, sul significato del termine "secche" nella sottovoce 19023010.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama la struttura della NC contenuta nell’allegato I al regolamento n. 2658/87, nella versione del regolamento di esecuzione n. 927/2012. Sono rilevanti:

  • le regole generali 1 e 6 della NC;
  • la nota 2 della sezione I della NC;
  • la voce 1902 e, all’interno di essa, la sottovoce 19023010;
  • i regolamenti di classificazione n. 635/2005 e n. 767/2014;
  • le note esplicative della NC pubblicate il 4 marzo 2015.

Applicabilità dei regolamenti di classificazione e delle note esplicative

La Corte precisa che il regolamento n. 635/2005 non era direttamente applicabile, perché il prodotto esaminato in quel regolamento non era identico a quello del procedimento principale; inoltre, i prodotti non erano neppure sufficientemente simili per consentire un’applicazione per analogia, poiché il regolamento non chiariva se il prodotto fosse stato fritto durante la produzione. Quanto al regolamento n. 767/2014, esso non poteva applicarsi ai fatti di causa perché adottato dopo le importazioni, e un regolamento di classificazione non può produrre effetti retroattivi.

La nota esplicativa del 2015, pur indicando la frittura come esempio di essiccazione industriale, non era applicabile ratione temporis e comunque non è giuridicamente vincolante.

Ragionamento della Corte sul significato di "secche"

La Corte ribadisce che la classificazione doganale si basa innanzitutto sulle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto, lette alla luce del testo della voce e delle note di sezione o di capitolo. Poiché la NC non definisce il termine "secche", esso va interpretato secondo il suo significato usuale nel linguaggio corrente e nel contesto sistematico della tariffa.

Secondo la Corte, "secche" indica un prodotto che non è impregnato di liquido o è poco impregnato, ed è quindi disidratato. Poiché la fabbricazione delle paste alimentari comporta necessariamente l’uso di liquido, sono "secche" quelle paste dalle quali l’umidità è stata estratta nel corso del processo produttivo fino a raggiungere lo stato secco, indipendentemente dal metodo tecnico usato per ottenere tale stato.

Nel caso concreto, le tagliatelle erano state precotte e poi fritte, quindi confezionate allo stato secco in piccoli blocchi; perciò rientrano nella sottovoce 19023010.

Confutazione dell’interpretazione restrittiva proposta

La Corte respinge l’idea che "secche" debba riferirsi soltanto a prodotti ottenuti mediante un processo di essiccazione in senso stretto, distinto dalla cottura o dalla frittura. Tale interpretazione non trova base nel testo della NC e non è imposta neppure dalla nota 2 della sezione I. Inoltre, sul piano sistematico, la voce 1902 distingue tra paste non cotte, paste farcite e "altre paste alimentari"; quest’ultima categoria comprende proprio paste cotte o altrimenti preparate che non sono farcite, come nel caso di specie.

La Corte richiama anche l’esigenza di certezza del diritto e di agevolazione dei controlli doganali, che verrebbe compromessa da un’interpretazione troppo restrittiva basata sulle sole tecniche di conservazione.

Dispositivo

La Corte dichiara che la nomenclatura combinata deve essere interpretata nel senso che rientrano nella sottovoce 19023010 i piatti a base di tagliatelle istantanee essenzialmente composti da un blocco di tagliatelle precotte e fritte.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleclassificazione tariffarianomenclatura combinataalimentari e preparazioni a base di cereali

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