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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-21/17

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 settembre 2018. — Catlin Europe SE contro O. K. Trans Praha spol. s r. o. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Regolamento (CE) n. 1896/2006 – Emissione di un’ingiunzione di pagamento insieme alla domanda di ingiunzione – Mancanza della traduzione della domanda di ingiunzione – Ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva – Domanda di riesame successivamente alla scadenza del termine per l’opposizione – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Applicabilità – Articolo 8 e allegato II – Comunicazione al destinatario del diritto di rifiutare di ricevere un atto introduttivo del procedimento non tradotto – Assenza del modulo standard – Conseguenze. — Causa C-21/17

Giurisprudenza europea62017CJ0021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce il rapporto tra il regolamento sull’ingiunzione di pagamento europea e quello sulla notificazione degli atti quando la domanda allegata non è tradotta. Stabilisce che il destinatario deve essere informato, tramite il modulo standard obbligatorio, del diritto di rifiutare un atto non tradotto. In caso di omissione, la notifica è irregolare e l’ingiunzione non diventa esecutiva, per cui non si apre la via del riesame ex articolo 20 del regolamento n. 1896/2006.

Notificazione di un’ingiunzione di pagamento europea non tradotta: obbligo di informare il destinatario del diritto di rifiuto ex regolamento n. 1393/2007 e inutilizzabilità dell’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006.

La questione giuridica

Se, nel quadro del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, la mancata comunicazione al convenuto del modulo standard di cui all’allegato II del regolamento n. 1393/2007, che informa del diritto di rifiutare un atto non tradotto, consenta al convenuto di chiedere il riesame dell’ingiunzione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006.

Principio di diritto

Quando un’ingiunzione di pagamento europea è notificata o comunicata insieme alla domanda non tradotta in una lingua che il destinatario si presume comprenda, l’autorità deve informarlo, in modo obbligatorio e tramite il modulo standard dell’allegato II del regolamento n. 1393/2007, del diritto di rifiutare la ricezione dell’atto. Se tale informazione manca, la notificazione è irregolare, va regolarizzata consegnando senza indugio il modulo standard, l’ingiunzione non acquista validamente forza esecutiva e il termine per l’opposizione non decorre; di conseguenza, non si applica l’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006 sul riesame eccezionale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1896/2006
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1896/2006
  • Articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1896/2006
  • Articolo 16, paragrafi 1-3, del regolamento (CE) n. 1896/2006
  • Articolo 20 del regolamento (CE) n. 1896/2006
  • Articolo 26 del regolamento (CE) n. 1896/2006
  • Articolo 27 del regolamento (CE) n. 1896/2006
  • Regolamento (CE) n. 1393/2007
  • Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007
  • Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1393/2007
  • Allegato II del regolamento (CE) n. 1393/2007
  • Articolo 25 del regolamento (CE) n. 1393/2007
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
  • CEDU, articolo 6, paragrafo 1

Notificazione di un’ingiunzione di pagamento europea non tradotta e obbligo di informazione sul diritto di rifiuto

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Nejvyšší soud (Corte suprema ceca) nell’ambito di un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento tra Catlin Europe SE e O.K. Trans Praha spol. s. r. o. Il nodo interpretativo concerne il coordinamento tra il regolamento n. 1896/2006 e il regolamento n. 1393/2007 quando la domanda di ingiunzione, notificata insieme all’ingiunzione, non è redatta né accompagnata da traduzione in una lingua presumibilmente compresa dal destinatario.

Fatti e procedimento principale

O.K. Trans Praha aveva ottenuto dal giudice ceco un’ingiunzione di pagamento europea nei confronti della controparte estera. L’ingiunzione era stata notificata alla destinataria ed era divenuta esecutiva; successivamente, oltre il termine di 30 giorni per l’opposizione previsto dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, la Catlin Europe aveva chiesto il riesame ex articolo 20, paragrafo 2. La società sosteneva che la notifica fosse viziata perché la copia del modulo di domanda, allegata all’ingiunzione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, era redatta solo in lingua ceca e non tradotta in tedesco; inoltre, non le era stato comunicato, mediante il modulo standard dell’allegato II del regolamento n. 1393/2007, il diritto di rifiutare di ricevere l’atto non tradotto.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 7 del regolamento n. 1896/2006, che disciplina il contenuto della domanda di ingiunzione;
  • l’articolo 12, paragrafo 2, dello stesso regolamento, secondo cui l’ingiunzione è emessa insieme a una copia del modulo di domanda;
  • l’articolo 16, che fissa il termine per l’opposizione;
  • l’articolo 20, che disciplina il riesame in casi eccezionali;
  • l’articolo 26, che rinvia al diritto nazionale per le questioni procedurali non disciplinate dal regolamento;
  • l’articolo 27, che collega il regolamento n. 1896/2006 alla disciplina sulla notificazione degli atti;
  • l’articolo 8 e l’allegato II del regolamento n. 1393/2007, che impongono di informare il destinatario del diritto di rifiutare la ricezione di un atto non tradotto. La Corte richiama anche la propria giurisprudenza in materia di funzione del modulo standard e di tutela dei diritti della difesa, alla luce dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 6, paragrafo 1, CEDU.

Questioni esaminate dalla Corte

La Corte affronta due profili:

  • se l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 si applichi anche alla notifica dell’ingiunzione di pagamento europea e della domanda ad essa allegata, quando quest’ultima non sia tradotta in una lingua compresa dal destinatario;
  • se l’omessa informazione sul diritto di rifiuto possa integrare una situazione che consente il riesame dell’ingiunzione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che il diritto di rifiutare un atto non tradotto è un vero e proprio diritto del destinatario, finalizzato a garantire che questi possa comprendere effettivamente la portata dell’azione promossa nei suoi confronti e preparare la propria difesa. Per questo motivo l’informazione preventiva e scritta sul diritto di rifiuto è essenziale e deve essere fornita sempre con il modulo standard dell’allegato II, senza margini di discrezionalità per l’autorità notificante.

La Corte precisa poi che il regolamento n. 1896/2006 non disciplina in modo completo le modalità linguistiche della notificazione della domanda di ingiunzione; pertanto, per le questioni non regolate, opera il rinvio alla disciplina generale del regolamento n. 1393/2007. Poiché la domanda di ingiunzione è l’atto introduttivo del procedimento e l’ingiunzione viene emessa insieme a una copia della domanda, l’obbligo informativo dell’articolo 8 del regolamento n. 1393/2007 si applica sia all’ingiunzione sia alla domanda allegata.

La Corte sottolinea inoltre che il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento è non contraddittorio: il convenuto viene a conoscenza del procedimento solo al momento della notificazione. Proprio per questo il rispetto delle garanzie linguistiche e del diritto di rifiuto è particolarmente importante.

Quanto alle conseguenze dell’omissione del modulo standard, la Corte ribadisce che tale omissione non comporta nullità dell’atto o della procedura di notificazione in quanto ciò sarebbe incompatibile con l’obiettivo di rapidità ed efficienza del regolamento n. 1393/2007. Tuttavia, trattandosi di una formalità essenziale per i diritti di difesa, la mancanza deve essere sanata tramite la successiva comunicazione del modulo standard al destinatario.

Nel caso concreto, siccome la notificazione era irregolare, l’ingiunzione non aveva validamente acquisito forza esecutiva e il termine per l’opposizione non aveva iniziato a decorrere. Da ciò segue che non c’era spazio per il riesame ex articolo 20 del regolamento n. 1896/2006, il quale presuppone invece il decorso del termine di opposizione.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che:

  • quando un’ingiunzione di pagamento europea è notificata con la domanda allegata non tradotta in una lingua che il destinatario si presume comprenda, quest’ultimo deve essere informato del diritto di rifiutare la ricezione mediante il modulo standard dell’allegato II del regolamento n. 1393/2007;
  • se tale informazione manca, la notificazione deve essere regolarizzata con la consegna del modulo standard;
  • in presenza di questa irregolarità, l’ingiunzione non acquista forza esecutiva e il termine per proporre opposizione non decorre;
  • di conseguenza, l’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006 sul riesame eccezionale non è applicabile.

Principio affermato

La pronuncia afferma che il diritto del destinatario di rifiutare un atto non tradotto, previsto dal regolamento n. 1393/2007, deve essere sempre comunicato con il modulo standard dell’allegato II anche quando l’atto notificato è un’ingiunzione di pagamento europea accompagnata dalla relativa domanda. L’omissione di tale informazione non apre la via al riesame ex articolo 20 del regolamento n. 1896/2006, ma rende la notificazione irregolare e impedisce che decorra il termine per l’opposizione.

Come è indicizzato

Materieprocedimento europeo d’ingiunzione di pagamentonotificazione e comunicazione degli attidiritti di difesacooperazione giudiziaria civile e commerciale

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