Corte di giustizia, Sentenza C-17/17
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 settembre 2018. — Grenville Hampshire contro The Board of the Pension Protection Fund. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 2008/94/CE – Articolo 8 – Regimi di previdenza complementari – Tutela dei diritti a prestazioni di vecchiaia – Livello di tutela minima garantito. — Causa C-17/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l’articolo 8 della direttiva 2008/94 nel senso che la tutela minima del 50% non può essere garantita solo in media: deve spettare a ogni singolo lavoratore interessato dall’insolvenza del datore di lavoro. Ha inoltre riconosciuto l’effetto diretto della disposizione nei confronti del Pension Protection Fund, organismo incaricato di attuare la tutela pensionistica nel Regno Unito. La normativa nazionale che, per alcuni lavoratori, riduca le prestazioni al di sotto di tale soglia non è quindi compatibile con la direttiva.
Tutela minima individuale dei diritti pensionistici complementari in caso di insolvenza del datore di lavoro e sua diretta invocabilità nei confronti dell’organismo di garanzia nazionale
La questione giuridica
Se l’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE imponga agli Stati membri di garantire a ogni singolo lavoratore una tutela minima pari ad almeno il 50% del valore dei diritti maturati a prestazioni di vecchiaia in un regime complementare, oppure se sia sufficiente che tale livello sia garantito in media, pur ammettendo che alcuni lavoratori ricevano meno del 50% a causa di limiti nazionali; inoltre, se tale disposizione sia dotata di effetto diretto ed invocabile contro il Pension Protection Fund.
Principio di diritto
L’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE impone agli Stati membri di garantire, in caso di insolvenza del datore di lavoro, una tutela minima individuale: ciascun lavoratore subordinato deve ricevere prestazioni di vecchiaia almeno pari al 50% del valore dei diritti pensionistici maturati in un regime complementare, considerando anche la progressione delle prestazioni lungo la durata della pensione. La disposizione è inoltre sufficientemente precisa e incondizionata e può essere invocata direttamente dal singolo contro un organismo nazionale come il Board del Pension Protection Fund, che è qualificabile come emanazione dello Stato.
Norme richiamate
- Direttiva 2008/94/CE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 8 della direttiva 2008/94/CE
- Articolo 12, lettera a), della direttiva 2008/94/CE
- Direttiva 80/987/CEE
Tutela minima dei diritti pensionistici complementari in caso di insolvenza del datore di lavoro
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) nel contesto di una controversia tra un ex dipendente, Grenville Hampshire, e il Board of the Pension Protection Fund (PPF), con l’intervento del Secretary of State for Work and Pensions. Oggetto del giudizio è la compatibilità con l’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE del sistema britannico di protezione delle pensioni complementari in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Contesto normativo dell’Unione
La Corte richiama il considerando 3 della direttiva 2008/94, che esprime la finalità di garantire ai lavoratori subordinati un minimo di tutela in caso di insolvenza del datore di lavoro, e l’articolo 1, paragrafo 1, che delimita l’ambito di applicazione della direttiva ai diritti dei lavoratori nei confronti di datori di lavoro insolventi. Centrale è l’articolo 8, secondo cui gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori e di chi abbia già lasciato l’impresa, con riferimento ai diritti maturati o in corso di maturazione in materia di prestazioni di vecchiaia previste da regimi complementari di previdenza. È altresì menzionato l’articolo 12, lettera a), che consente misure nazionali dirette a evitare abusi.
Quadro nazionale britannico
La direttiva è stata trasposta dal Pension Act 2004, che ha istituito il Pension Protection Fund, finanziato da contributi versati dai regimi complementari riconosciuti. In caso di insolvenza del datore di lavoro, il Board del PPF può assumere il regime se l’attivo è inferiore alle passività garantite; in caso contrario, il regime resta fuori dal PPF e viene liquidato dai suoi amministratori. La legge prevede, tuttavia, che i lavoratori che non hanno ancora raggiunto l’età normale di pensionamento ricevano solo il 90% del valore dei diritti maturati e che tale importo sia soggetto a un massimale, oltre a ulteriori limiti di rivalutazione.
Fatti del procedimento principale
Il sig. Hampshire aveva lavorato per Turner & Newall plc dal 1971 al 1998 ed era iscritto al relativo regime pensionistico complementare. Dopo l’insolvenza del gruppo, il PPF avviava la procedura di accertamento delle passività garantite e dell’attivo del regime T&N. Il Board approvava una valutazione secondo cui l’attivo del regime eccedeva le passività garantite; di conseguenza, il regime non veniva accolto dal PPF. Applicando la normativa britannica, la pensione del sig. Hampshire veniva ridotta in modo significativo, anche per effetto del massimale e della disciplina sulla rivalutazione, con un risultato finale molto inferiore al valore dei diritti maturati.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva essenzialmente:
- se l’articolo 8 della direttiva 2008/94 imponga che ogni singolo lavoratore riceva almeno il 50% del valore dei diritti maturati;
- in subordine, se sia sufficiente un sistema che garantisca mediamente oltre il 50%, anche se alcuni lavoratori percepiscono meno di tale soglia a causa di massimali e limiti alla rivalutazione;
- se l’articolo 8 abbia effetto diretto.
Ricevibilità
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo del Regno Unito. Le questioni non sono ipotetiche, perché l’interpretazione dell’articolo 8 può incidere sulla validità della valutazione delle passività garantite e, dunque, sui diritti pensionistici del ricorrente. È inoltre pertinente la questione dell’effetto diretto, poiché il giudice nazionale deve stabilire se il sig. Hampshire possa invocare la direttiva nei confronti del PPF.
Ragionamento della Corte sulla prima e seconda questione
La Corte ribadisce che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità quanto al meccanismo e al livello di tutela, ma tale discrezionalità non consente di privare i singoli della tutela minima richiesta dalla direttiva. Richiamando la giurisprudenza Robins, Hogan e Webb-Sämann, la Corte afferma che l’articolo 8 deve essere inteso come garanzia minima individuale: ciascun lavoratore deve percepire almeno il 50% del valore dei diritti maturati.
La Corte precisa inoltre che la tutela deve essere effettiva per tutta la durata della pensione; pertanto, l’indennità deve essere calcolata tenendo conto della progressione delle prestazioni nel tempo, per evitare che l’importo garantito scenda al di sotto della soglia minima a causa del decorso del tempo. Ne consegue che non è sufficiente che la maggior parte dei lavoratori riceva oltre il 50%: la regola vale per ogni singolo lavoratore, senza eccezioni salvo i casi di abuso di cui all’articolo 12.
Ragionamento della Corte sull’effetto diretto
La Corte osserva che l’articolo 8 della direttiva è sufficientemente preciso e incondizionato quanto ai beneficiari, al contenuto della tutela e all’identità del debitore della prestazione. La direttiva lascia agli Stati membri la scelta del meccanismo, ma, una volta esercitata tale discrezionalità, il singolo deve poter far valere la tutela minima nei confronti dell’ente incaricato.
Il PPF è qualificato come ente incaricato di una funzione di interesse pubblico e dotato di poteri speciali, tra cui la riscossione di contributi e l’emanazione di istruzioni ai regimi coinvolti; esso è dunque assimilabile allo Stato. Di conseguenza, il sig. Hampshire può invocare direttamente l’articolo 8 contro il Board del PPF. La possibile incidenza di un nuovo calcolo sui diritti di terzi non impedisce il riconoscimento dell’effetto diretto nei confronti di un organismo pubblico o assimilato allo Stato.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 8 della direttiva 2008/94 deve essere interpretato nel senso che ogni singolo lavoratore subordinato deve beneficiare, in caso di insolvenza del proprio datore di lavoro, di prestazioni di vecchiaia almeno pari al 50% del valore dei diritti maturati in base a un regime complementare;
- l’articolo 8, nelle circostanze del procedimento principale, è munito di effetti diretti e può essere invocato dinanzi al giudice nazionale da un singolo lavoratore per contestare una decisione del Board del PPF.
Principi utili per la pratica
La pronuncia conferma che, in materia di garanzia delle pensioni complementari in caso di insolvenza, il parametro del 50% è una soglia minima individuale e non collettiva o media. Per gli operatori, ciò significa che sistemi nazionali con tetti massimi o limiti di rivalutazione devono comunque assicurare che nessun singolo lavoratore scenda sotto tale soglia, salvo questioni di abuso. La Corte ribadisce inoltre che organismi nazionali di garanzia con funzioni pubbliche possono essere direttamente destinatari dell’obbligo derivante dalla direttiva.
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