Sentenza n. 3507/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento di rigetto Prot. Uscita N.0044221 del 30/03/2026, notificato in pari data, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta ha respinto l’istanza del ricorrente (P-CE/L/N/2025/110407) di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato; - del presupposto preavviso di rigetto con cui l'Amministrazione comunicava i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, fondato sulla presentazione dell'istanza oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza del titolo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale, aveva svolto attività lavorativa e aveva ottenuto un permesso di soggiorno valido dal 16 luglio 2024 al 16 febbraio 2025. Il 1° luglio 2025 aveva presentato istanza di conversione del permesso in lavoro subordinato, sulla base di una proposta di contratto a tempo determinato di nove mesi con la medesima datrice di lavoro. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva preannunciato il rigetto rilevando la scadenza del permesso e l’asserita mancanza del minimo contributivo di 39 giornate. Il ricorrente aveva contestato tali rilievi con memoria ex art. 10-bis l. 241/1990, allegando documentazione contributiva. Il diniego finale era stato tuttavia motivato esclusivamente con la scadenza del permesso oltre i termini previsti. Sono stati dedotti: violazione dell’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998; violazione della circolare del Ministero del Lavoro n. 10 del 5 maggio 2025; violazione dell’art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta illogicità e contraddittorietà. Il ricorrente ha sostenuto che il termine per presentare la domanda di conversione è ordinatorio o sollecitatorio, non decadenziale, e che l’amministrazione avrebbe dovuto verificare i requisiti sostanziali, ossia lo svolgimento di almeno tre mesi di lavoro stagionale regolare e la disponibilità di un contratto di lavoro subordinato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che l’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 subordini la conversione alla sussistenza di requisiti sostanziali — almeno tre mesi di attività lavorativa stagionale regolare e offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato — senza prevedere espressamente un termine decadenziale per la presentazione dell’istanza. In assenza di una previsione legislativa, la perentorietà del termine non può essere desunta in via interpretativa, poiché le decadenze sono di stretta interpretazione e devono essere stabilite dalla legge. Il superamento del termine di validità del permesso o del termine amministrativamente considerato per la domanda non impedisce di per sé la conversione, se risultano dimostrati i presupposti sostanziali. Il diniego è quindi illegittimo perché fondato esclusivamente sulla tardività della domanda, senza una concreta valutazione dei requisiti sostanziali previsti dall’art. 24 TUI. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.
La disposizione individua requisiti sostanziali per la conversione e non prevede espressamente un termine decadenziale per la presentazione dell’istanza.
art. 10-bis l. 241/1990
La memoria del ricorrente è stata presentata per contestare i motivi ostativi comunicati con il preavviso di rigetto.
art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità del diniego, senza ulteriore specifica interpretazione nella motivazione decisoria.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato richiede la prova dello svolgimento di almeno tre mesi di attività lavorativa stagionale regolare e la disponibilità di un’offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
- In assenza di un’espressa previsione legislativa, il termine per la presentazione della domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può essere qualificato come decadenziale sulla sola base di un’interpretazione amministrativa.
- La scadenza del permesso di soggiorno o il superamento del termine previsto per la presentazione della domanda non costituiscono, di per sé, motivo ostativo alla conversione, quando siano dimostrati i presupposti sostanziali richiesti dalla legge.
- È illegittimo il diniego di conversione motivato esclusivamente dalla tardività della domanda, se l’amministrazione non ha proceduto a verificare in concreto la sussistenza dei requisiti sostanziali previsti per la conversione.
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