Sentenza n. 1622/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Palermo che imponeva la ricostruzione della carriera, il pagamento di differenze retributive e la regolarizzazione della posizione contributiva
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto, in applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, l'integrale valutazione del servizio pre-ruolo ai fini giuridici ed economici, il collocamento nelle corrette classi stipendiali, il pagamento di specifiche differenze retributive e la regolarizzazione della posizione contributiva, con corresponsione all'INPS dei contributi dovuti entro i limiti della prescrizione quinquennale. L'INPS ha chiesto, ed ha ottenuto, l'estromissione dal giudizio, non essendo stata formulata nei suoi confronti alcuna domanda. Il TAR ha rilevato l'inammissibilità della domanda di ottemperanza relativa alla regolarizzazione contributiva, poiché il relativo capo della sentenza civile non indicava l'importo delle differenze contributive dovute. La quantificazione avrebbe richiesto un accertamento cognitivo sul rapporto sottostante, non eseguibile dal giudice amministrativo dell'ottemperanza in assenza di giurisdizione sul rapporto di lavoro. Le ricorrenti hanno invece chiesto anche l'esecuzione degli ulteriori capi della sentenza, relativi alla ricostruzione della carriera e alle differenze retributive, per i quali il comando giudiziale risultava sufficientemente determinato.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente disposto l'estromissione dell'INPS, poiché nei suoi confronti non era stata proposta alcuna domanda. Ha dichiarato inammissibile la domanda di esecuzione del capo relativo alla regolarizzazione della posizione contributiva: il giudice dell'ottemperanza di una sentenza civile può svolgere soltanto un'attività esecutiva del comando già formato e non può integrare il giudicato mediante una nuova quantificazione delle contribuzioni dovute, attività che presupporrebbe un accertamento sul rapporto sostanziale spettante al giudice ordinario del lavoro. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza relativa agli altri capi della sentenza civile e ha ordinato al Ministero di dare loro esecuzione entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a dirigente o funzionario competente della medesima Direzione, per l'ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario opera senza compenso, in quanto l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il relativo incarico è obbligatorio e gli atti devono essere depositati tramite il Processo Amministrativo Telematico secondo le modalità indicate dal giudice. Le spese sono state compensate in ragione dell'accoglimento solo parziale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda di ottemperanza relativamente ai capi della sentenza civile sufficientemente determinati; il giudice fissa un termine per l'adempimento e può nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza dei decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicabile analogicamente anche ad altre condanne pecuniarie quando il commissario sia un dirigente dell'amministrazione resistente.
clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
È richiamata nella sentenza civile posta in esecuzione quale fondamento del riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo delle ricorrenti; il TAR non riesamina tale questione sostanziale, limitandosi all'esecuzione del giudicato civile.
Massime di principio
- Nell'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve limitarsi all'esecuzione del comando già formato e non può integrare il giudicato mediante nuovi accertamenti sul rapporto sostanziale sottostante, poiché tali accertamenti spettano al giudice munito di giurisdizione sul rapporto.
- Una sentenza civile di condanna è eseguibile in sede di ottemperanza soltanto quando il contenuto della prestazione dovuta sia ricavabile dal dispositivo e dalla motivazione mediante una semplice operazione matematica; se la quantificazione richiede un nuovo accertamento cognitivo, la relativa domanda di ottemperanza è inammissibile.
- Il potere del giudice dell'ottemperanza di integrare o specificare il contenuto del giudicato, nell'ambito del giudicato a formazione progressiva, opera per le sentenze del giudice amministrativo e non si estende, con analoga ampiezza, alle sentenze provenienti da un diverso ordine giurisdizionale.
- In caso di accoglimento della domanda di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare, per l'eventuale successiva inerzia, un commissario ad acta appartenente all'amministrazione obbligata; l'incarico è obbligatorio e, quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, non comporta compenso ulteriore.
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