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Sentenza

Sentenza n. 989/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palermo n. 190/2025, depositata e resa pubblica il 22.04.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 4782/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 30.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 19.11.2025.

Giustizia amministrativa202502444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva ordinato l'accredito di complessivi euro 1.000 sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 190/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito. La sentenza civile aveva condannato l'amministrazione a mettere a disposizione della docente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024, per complessivi euro 1.000. Il Ministero non ha dato esecuzione al titolo nel termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a., ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, stabilendo che l'intervento commissariale dovrà essere attivato su istanza della parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico e che i ritardi nell'esecuzione possono comportare responsabilità amministrativa. Ha inoltre applicato, a carico del Ministero e a favore della ricorrente, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento sino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione, liquidate in euro 189,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    È stato applicato per imporre una penalità di mora a carico dell'amministrazione inadempiente, parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni costituisce, insieme al giudicato e alla notificazione del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, quando viene nominato un dirigente dell'amministrazione debitrice, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato quale criterio per porre le spese processuali a carico dell'amministrazione soccombente.

  • d.m. n. 55/2014

    Utilizzato, analogicamente e con riferimento ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari, per la liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione quando risultino provati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
  • In presenza di un titolo giudiziale ineseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e, per l'eventuale ulteriore inadempimento, nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva su istanza della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine giudiziale di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento, ovvero fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento quando debba essere attivato il commissario ad acta.
  • L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, l'attività commissariale rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un autonomo compenso; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge Pinto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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