Cassazione Civile, Ordinanza n. 19722/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dirigente sanitario presso un’azienda sanitaria regionale. Il dirigente aveva chiesto il pagamento del compenso per un incarico aggiuntivo di direzione di una struttura denominata Hospice, ritenendo che le attività svolte fossero assimilabili a quelle di direzione di struttura complessa; aveva inoltre avanzato pretese relative alla parte variabile aziendale della retribuzione di posizione e al compenso per attività di coordinamento funzionale e gestionale. Il Tribunale aveva accolto solo in parte le domande, e la Corte d’appello aveva rigettato sia l’appello principale dell’azienda sia l’appello incidentale del dirigente, confermando la decisione di primo grado con motivazione per relationem. L’azienda ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente, perché la Corte d’appello avrebbe recepito acriticamente la decisione di primo grado senza rispondere ai motivi di gravame; (2) vizio motivazionale e travisamento del fatto in relazione alla mancata pesatura dell’incarico ex art. 39, comma 9, CCNL; (3) ulteriore vizio motivazionale sulla natura della delibera istitutiva dell’Hospice, sostenendo che si trattasse di atto di gestione e non di macro-organizzazione, e contestando la prova documentale e i conteggi; (4) violazione delle norme legali e contrattuali in tema di organizzazione sanitaria e graduazione degli incarichi, assumendo che il giudice di merito avesse applicato disposizioni non pertinenti e riconosciuto un diritto del dirigente a ottenere una diversa organizzazione o graduazione della struttura. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la sentenza d’appello era affetta da nullità per motivazione solo apparente, perché non consentiva di ricostruire il percorso logico seguito né di verificare l’effettiva valutazione dei motivi di appello e delle difese delle parti. Ha quindi accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri, cassando la sentenza con rinvio alla stessa Corte d’appello in diversa composizione anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d’appello avesse pronunciato con motivazione apparente, limitandosi a un richiamo generico e acritico della sentenza di primo grado senza dare conto delle ragioni del rigetto dei motivi di appello né del rapporto tra le domande e le questioni realmente decise. In particolare, la motivazione non rendeva comprensibile se e come fosse stata esaminata la domanda relativa al compenso per l’incarico di direzione e risultava internamente confusa quanto ai diversi profili retributivi. Per questo la sentenza è stata cassata in relazione al primo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e regolare anche le spese del giudizio di legittimità. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 132, comma 4, c.p.c.
È richiamato come parametro della validità della sentenza: la motivazione deve essere esistente e intellegibile, altrimenti la decisione è nulla.
art. 156 c.p.c.
È evocato per la nullità del provvedimento/processo in caso di violazione delle forme essenziali della motivazione.
art. 11 Cost.
È richiamato nel motivo di ricorso, ma nel testo non emerge una specifica applicazione sostanziale alla decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente la deduzione della nullità della sentenza per motivazione apparente, qualificata come error in procedendo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato in relazione ai vizi motivazionali; la Corte ribadisce che, dopo la riforma, è sindacabile solo l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 39, comma 9, CCNL dirigenza sanitaria 8 giugno 2000
È invocato dalla ricorrente come norma sulla pesatura/graduazione dell’incarico, ma il suo esame resta assorbito.
art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992
È richiamato nel quarto motivo come disciplina dell’organizzazione sanitaria e degli incarichi dirigenziali.
art. 2, comma 1, d.lgs. 165/2001
È richiamato nel quarto motivo in tema di organizzazione del pubblico impiego e riparto delle competenze organizzative.
artt. 26, 27, comma 3, 35 e 39, comma 9, CCNL dirigenza sanitaria 8 giugno 2000
Sono richiamati dalla ricorrente per sostenere l’inapplicabilità delle disposizioni invocate dal dirigente al caso concreto.
art. 51, comma 3, CCNL 1996
È richiamato nel quarto motivo in relazione alla disciplina retributiva e organizzativa del personale dirigenziale.
art. 36 Cost.
È menzionato dalla Corte territoriale come base del diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente anche nel pubblico impiego.
Massime di principio
- La sentenza d’appello può essere motivata per relationem alla decisione di primo grado solo se il giudice del gravame esplicita, anche sinteticamente, le ragioni della conferma in rapporto ai motivi di appello; un richiamo acritico e generico integra motivazione apparente e determina nullità della sentenza.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle sole anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, tra cui la motivazione apparente, la mancanza assoluta di motivi, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa o incomprensibile.
- La motivazione è apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il fondamento della decisione né il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, sicché non è possibile supplire alle lacune con interpretazioni congetturali.
- Quando la carenza motivazionale investe il nucleo della decisione e impedisce di verificare l’esame delle censure di appello, la sentenza va cassata con rinvio e restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
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