Cassazione Civile, Ordinanza n. 20627/2025 del 22/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap relativo all'anno 2012, fondato su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e relativo a maggior reddito asseritamente percepito per varie componenti reddituali e costi ritenuti indeducibili. La società aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, ma il ricorso era stato dichiarato inammissibile per tardività, perché non risultava depositata la prova della tempestiva notificazione. La CTR aveva confermato tale decisione e aveva inoltre ritenuto l'appello inammissibile per difetto di specifici motivi, poiché la parte si era limitata a richiamare le originarie censure. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 22 e 23 d.lgs. 546/1992, degli artt. 2699 e 2700 c.c., dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la tempestività della notifica del ricorso di primo grado risultava comunque da atti equivalenti e da atti pubblici fidefacenti, oltre che da fatti non contestati; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR dichiarato inammissibile l'appello perché non contenente motivi specifici.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha affermato che nel processo tributario grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestiva proposizione del ricorso, mediante produzione della documentazione attestante la data di notifica, e che la relativa inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Ha quindi escluso che il mancato rilievo della questione da parte dell'Ufficio o il contenuto delle controdeduzioni potessero supplire all'onere probatorio della società. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna della società alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
viene richiamato come parametro del primo motivo di ricorso per denunciare errores in procedendo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del secondo motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
termine di decadenza di sessanta giorni
il termine per proporre ricorso nel processo tributario è perentorio e il suo rispetto costituisce condizione dell'azione impugnatoria.
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
impone il deposito della documentazione del ricorso notificato e della ricevuta, rilevando l'inammissibilità d'ufficio in ogni stato e grado se manca la prova richiesta.
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente
la parte resistente deve proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, ma ciò non esonera il giudice dal controllo officioso delle cause di inammissibilità.
art. 2699 c.c.
è richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla valenza probatoria degli atti pubblici.
art. 2700 c.c.
è richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla fede privilegiata dell'atto pubblico.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
è richiamato dalla ricorrente insieme alle norme processuali e probatorie, senza una specifica autonoma elaborazione da parte della Corte.
art. 115 c.p.c.
è richiamato dalla ricorrente per sostenere che fatti non contestati o pacifici avrebbero dovuto essere valutati dal giudice.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
è richiamato nel secondo motivo in relazione al requisito dei motivi specifici di appello nel processo tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario il ricorrente ha l'onere di provare la tempestiva proposizione del ricorso mediante la produzione della documentazione idonea a dimostrarne la data di notificazione; la mancanza di tale prova può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso per mancato deposito della documentazione attestante la tempestività è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sicché il silenzio della controparte o il contenuto delle controdeduzioni non sanano il difetto probatorio.
- Le controdeduzioni del resistente nel processo tributario servono a svolgere le difese e a proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio, ma non escludono il potere-dovere del giudice di verificare ex actis la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il primo motivo di ricorso è infondato e la decisione viene confermata su una questione assorbente di rito, il secondo motivo resta assorbito.
- Nel processo tributario, l'appello deve contenere specifici motivi di censura; la mera riproposizione delle doglianze originarie può non essere sufficiente a soddisfare il requisito di specificità.
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