Sentenza del 25/08/2015 n. 814 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Diniego espresso di rimborso - Mancata impugnazione - Rapporto tributario definitivamente esaurito - Inidoneità di una nuova istanza di rimborso a riaprirlo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva ricevuto il diniego espresso dell’istanza di rimborso il 29 novembre 2006, motivato dal mancato raggiungimento dell’età di 55 anni prevista per gli uomini dall’art. 19, comma 4-bis, del TUIR. Non avendo impugnato tale diniego, il rapporto tributario si era consolidato. Dopo la pronuncia della Corte di giustizia europea sulla contrarietà della norma al principio di parità tra uomini e donne, il contribuente aveva presentato una nuova istanza di rimborso il 3 agosto 2009. Contro il silenzio dell’Amministrazione aveva proposto ricorso, sostenendo che il termine per far valere il diritto decorresse dalla pronuncia europea.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello e confermato l’inammissibilità del ricorso dichiarata in primo grado. La nuova istanza non poteva riaprire il rapporto, poiché il precedente diniego espresso non era stato impugnato ed era divenuto definitivo. Anche gli effetti retroattivi della pronuncia europea non possono incidere sui rapporti tributari già esauriti. Le spese sono state compensate per la particolarità della questione interpretativa.
Norme richiamate
Art. 17, comma 4-bis, DPR 917/1986 (TUIR), successivamente art. 19
La disposizione prevedeva un diverso regime fiscale per gli incentivi all’esodo in base all’età del lavoratore, applicando agli uomini il requisito dei 55 anni e alle donne quello dei 50 anni.
La norma è stata ritenuta incompatibile con il principio europeo di parità di trattamento tra uomini e donne.
Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, 9 febbraio 1976
Direttiva relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale, nonché alle condizioni di lavoro.
La normativa nazionale che prevedeva soglie di età differenti per uomini e donne è stata considerata contraria al principio di parità.
Art. 19 DPR 917/1986 (TUIR)
È la disposizione che ha disciplinato il trattamento fiscale dell’incentivo all’esodo e che, nella parte relativa alle differenti soglie di età, è stata superata per incompatibilità con il diritto europeo.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 62/E del 29 dicembre 2009
Nei rapporti non ancora esauriti andava applicata anche agli uomini la disciplina prevista per le donne.
L’estensione del trattamento più favorevole opera soltanto per i rapporti ancora aperti e non per quelli definitivamente consolidati.
Cassazione civile, sentenza n. 10958 del 6 maggio 2010
Sono rapporti esauriti anche quelli per i quali sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge.
Cassazione, sentenza n. 9329 del 20 aprile 2010
Il rapporto può consolidarsi anche per effetto di altri eventi ai quali l’ordinamento ricolleghi la definitività della situazione giuridica.
Cassazione, sentenza n. 9223 del 2011
La scadenza del termine per chiedere il rimborso consolida i rapporti di dare e avere tra contribuente ed Erario, impedendo di rimetterne successivamente in discussione il contenuto.
Massime di principio
- Un diniego espresso di rimborso deve essere impugnato entro il termine previsto dalla legge; se non viene contestato, diventa definitivo e consolida il rapporto tributario.
- La presentazione di una nuova istanza identica non riapre un rapporto già esaurito e il successivo silenzio dell’Amministrazione non consente di eludere la mancata impugnazione del primo diniego.
- Le pronunce europee o costituzionali con effetti retroattivi non incidono, di regola, sulle situazioni già consolidate per decorso dei termini o per mancata impugnazione di un provvedimento definitivo.
- Le nuove interpretazioni o norme più favorevoli possono essere fatte valere soltanto nei rapporti ancora pendenti, salvo diversa specifica previsione normativa.
- In caso di diniego di rimborso, è essenziale verificare immediatamente la decorrenza e il rispetto dei termini processuali, perché l’inerzia può rendere definitivamente non contestabile la pretesa dell’Amministrazione.
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