Cassazione Penale, Sentenza n. 47285/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per possesso di documento d'identità elettronica altrui (art. 497-bis c.p.). Lamentata violazione dell'art. 20-bis c.p. e carenza di motivazione rispetto alla revoca della sospensione del procedimento disposta per consentire la redazione del programma trattamentale ai fini della possibile sostituzione della pena detentiva. Si denunciava inoltre che la Corte territoriale non aveva valutato le argomentazioni difensive e la documentazione UIEPE favorevole all'imputato, nonché non aveva adeguatamente esaminato la coevità di fatti posti a base della misura cautelare intervenuta in altro procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la revoca della sospensione e la mancata applicazione della pena sostitutiva non fossero state adeguatamente motivate: sebbene la sottoposizione a misura cautelare in altra causa non sia di per sé ostativa alla sostituzione, il giudice deve svolgere una valutazione prognostica ai sensi dell'art. 58 legge n. 689/1981 (ed art. 133 c.p.), correlando gli elementi ostativi alla specifica sanzione sostitutiva. Inoltre il Tribunale avrebbe dovuto sollecitare e acquisire gli elementi dall'UIEPE e motivare l'incidenza delle informazioni tratte dal procedimento cautelare. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, con indicazione di riesaminare la questione della applicabilità della pena sostitutiva.
Norme richiamate
art. 497-bis cod. pen.
Norma del reato per cui l'imputato è stato condannato (possesso di documento d'identità elettronica altrui); citata come fatto-reato accertato.
art. 20-bis cod. pen.
Disciplina della sospensione del procedimento per consentire la predisposizione del programma trattamentale: il ricorso contestava la revoca della sospensione senza adeguata motivazione.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Regola la procedura per la condanna a pena sostitutiva; la Corte richiama la procedura bifasica in cui il giudice deve acquisire elementi dall'UIEPE prima di decidere sulla sostituzione.
art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689
Prevede la valutazione prognostica del giudice sull'idoneità della pena sostitutiva a fini rieducativi e di prevenzione; la Cassazione ha richiamato l'obbligo di motivare la negativa prognosi correlandola alla specifica sanzione sostitutiva.
art. 70, legge 24 novembre 1981, n. 689
Regola l'esecuzione in presenza di più titoli: la Corte osserva che eventuali conflitti tra titoli vengono risolti in sede esecutiva e non costituiscono ostativo automatico alla sostituzione.
art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689
Elenca le sanzioni sostitutive possibili; richiamato nel contesto della procedura di sostituzione come misura alternativa alla detenzione.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena che, secondo la giurisprudenza citata, sono rilevanti anche per la valutazione prognostica ai fini delle sanzioni sostitutive.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme sulla censura in Cassazione relative a violazione di legge e vizi di motivazione; il ricorso invocava tali profili con riferimento alla decisione di revoca e motivazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola i limiti della motivazione che devono essere esposti nel ricorso; richiamato nel contesto dell'enunciazione del motivo unico di impugnazione.
Massime di principio
- La sottoposizione dell'imputato a misura cautelare in un altro procedimento non impedisce di per sé l'applicazione di una pena sostitutiva: il giudice deve decidere autonomamente sulla richiesta di sostituzione valutando i presupposti di legge.
- Quando la produzione del programma trattamentale è impedita da eventi sopravvenuti (es. custodia cautelare), il giudice ha l'obbligo di sollecitare l'UIEPE e acquisire le informazioni utili; l'assenza del programma non giustifica automaticamente il diniego.
- La negativa prognosi ai fini dell'applicazione di una pena sostitutiva deve essere motivata e correlata alla specifica sanzione invocata: il giudice deve spiegare in che modo gli elementi negativi incidono sull'esecuzione e sull'adempimento delle prescrizioni.
- Le informazioni tratte da procedimenti cautelari possono essere utilizzate nel giudizio sulla sostituzione, ma il loro utilizzo richiede una motivazione chiara che colleghi quei fatti alla mancata idoneità della misura alternativa.
- In caso di carenze motivazionali sul punto della sostituzione, la Corte di merito può essere rimessa a riesaminare la questione e completare l'istruttoria, inclusa l'acquisizione di atti dall'UIEPE.
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