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Sentenza

Sentenza n. 383/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento dei seguenti atti: 1) il decreto commissariale n. 159 del 2.10.2025, adottato dal Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Settore sanitario della Regione Molise, avente a oggetto “Sentenza TAR Molise n. 160/2024. Provvedimenti in esecuzione del giudicato”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 57 del 10.10.2024; 2) ove occorra, ogni relazione istruttoria della Regione Molise e, ove adottato, di ogni altra Amministrazione procedente, nonché la nota del Ministero della salute prot. n. 4339/2024, prot. RM n. 27531/2024, in quanto richiamati nelle premesse del predetto D.C.A. n. 159/2025, mai trasmessi alla ricorrente, con riserva di esperire eventuali motivi aggiunti; 3) ogni atto istruttorio, analisi o verbale presupposto, i pareri ministeriali richiamati per relationem negli atti impugnati, anche questi mai trasmessi alla ricorrente, con riserva eventuale di motivi aggiunti; 4) tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi ai suddetti provvedimenti, nella parte in cui pregiudicano la posizione giuridica della Struttura ricorrente per le prestazioni per cui è convenzionata;

Giustizia amministrativa202500394

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto commissariale di rideterminazione delle tariffe per prestazioni riabilitative residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari, adottato in asserita esecuzione di un precedente giudicato di annullamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto commissariale n. 159/2025, nonché gli atti istruttori e presupposti, deducendo la violazione e l’elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Molise n. 160/2024, con conseguente nullità ex art. 21-septies l. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, errore nei presupposti, illogicità, irragionevolezza, sviamento e mancato contemperamento degli interessi. La precedente sentenza aveva annullato il tariffario regionale perché privo di un’analitica disamina delle componenti di costo e dei dati istruttori, inclusa la quota di profitto. Secondo la ricorrente, il nuovo decreto aveva sostanzialmente riproposto le tariffe già annullate, omettendo di indicare le tariffe relative a tutte le prestazioni per cui la struttura era accreditata, tra cui quelle RD2/R2, e senza documentare l’incidenza del costo della vita, degli indici Istat, dei rinnovi contrattuali, del personale sanitario e non sanitario, delle misure post-pandemia, del rincaro energetico, dei beni e servizi, degli ammortamenti, delle apparecchiature, delle manutenzioni, dei costi generali, delle innovazioni tecnologiche e della quota di profitto. È stata inoltre dedotta la violazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-sexies d.lgs. 502/1992, poiché le tariffe non avrebbero garantito la remunerazione effettiva delle prestazioni secondo i costi standard di produzione e la reale struttura dei costi medi dei fattori produttivi. La ricorrente ha chiesto anche l’acquisizione della documentazione comprovante l’istruttoria tariffaria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato in parte qua i provvedimenti impugnati, limitatamente alle remunerazioni riconosciute alla struttura ricorrente. Il giudice ha rilevato che il nuovo decreto non aveva colmato il deficit istruttorio e motivazionale accertato nel precedente giudicato: l’Amministrazione si era limitata a formulare richiami generali a una presunta analitica disamina dei costi e al CCNL AIOP, senza esplicitare i dati, gli importi, i calcoli e i criteri concretamente utilizzati. Le tariffe erano state in larga parte riproposte in modo aprioristico, senza adeguata considerazione degli eventi sopravvenuti dal 2020, quali pandemia, adeguamenti organizzativi, rinnovi contrattuali, inflazione e rincaro energetico. Il decreto non aveva inoltre disciplinato tutte le tipologie prestazionali già comprese nel precedente nomenclatore e non aveva indicato la tariffa relativa alle prestazioni per le quali la ricorrente risultava accreditata e contrattualizzata. Il TAR ha affermato che, pur disponendo di discrezionalità quanto all’an, al quando e al quantum dell’aggiornamento tariffario, la Struttura commissariale, una volta esercitato il potere, deve svolgere un’istruttoria tecnica effettiva e congrua, considerare tutte le componenti rilevanti dei costi di produzione e dare conto dei dati acquisiti e dei passaggi motivazionali essenziali. Il piano di rientro finanziario non esonera l’Amministrazione da tali obblighi né consente di sostituire l’istruttoria con affermazioni generiche sui vincoli di bilancio. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La ricorrente ne ha invocato la violazione sostenendo la nullità del nuovo provvedimento per elusione del giudicato; il TAR ha accolto il ricorso per i vizi di istruttoria e motivazione, senza qualificare espressamente l’annullamento come declaratoria di nullità.

  • art. 8-ter d.lgs. 502/1992

    L'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento.

    La determinazione delle tariffe deve considerare i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi necessari per l’esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie.

  • art. 8-quater d.lgs. 502/1992

    garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di organizzazioni interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato

    La tariffazione deve tenere conto dell’organizzazione interna e della dotazione, anche qualitativa e quantitativa, del personale effettivamente necessario nelle strutture accreditate.

  • art. 8-sexies, comma 5, d.lgs. 502/1992

    con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l'unità di servizio da remunerare e determina le Tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, in base ai costi standard di produzione e di quote standard di costi generali

    Le tariffe massime devono essere determinate sulla base dei costi standard di produzione e delle quote standard dei costi generali.

  • art. 8-sexies, comma 6, d.lgs. 502/1992

    sono effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dell'andamento del costo dei principali fattori produttivi

    L’aggiornamento tariffario deve essere il risultato di un’effettiva istruttoria che consideri i livelli essenziali di assistenza, la spesa, l’innovazione tecnologica e organizzativa e l’andamento dei principali fattori produttivi.

  • art. 15, comma 13, lett. c), d.l. 95/2012

    I vincoli di contenimento della spesa sanitaria devono essere considerati nell’istruttoria, ma non esonerano l’Amministrazione dall’obbligo di motivare e documentare le scelte tariffarie.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione determina o aggiorna le tariffe per prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate, deve svolgere un’istruttoria effettiva, completa e attualizzata sulle componenti dei costi di produzione, inclusi personale sanitario e non sanitario, materiali, apparecchiature, manutenzioni, ammortamenti, costi generali, innovazione tecnologica e organizzativa, rinnovi contrattuali, inflazione, costi energetici e oneri sopravvenuti.
  • La motivazione di un provvedimento tariffario non è adeguata se si limita a richiamare in modo astratto una metodologia di calcolo, un contratto collettivo o i vincoli finanziari regionali, senza esplicitare i dati istruttori, gli importi e i passaggi logici che hanno condotto alla quantificazione delle singole tariffe.
  • L’aggiornamento tariffario non può consistere nella mera riproposizione nominale delle tariffe precedenti, soprattutto quando queste siano state annullate per carenza istruttoria e nel frattempo siano intervenuti fatti oggettivi idonei a incidere sui costi delle prestazioni.
  • Il giudicato che annulla una determinazione tariffaria per difetto di istruttoria e motivazione vincola l’Amministrazione nella riedizione del potere, imponendole di colmare concretamente le lacune accertate e di riesaminare tutte le tipologie prestazionali interessate, non soltanto alcune di esse.
  • La discrezionalità dell’amministrazione sanitaria sull’an, sul quando e sul quantum dell’aggiornamento tariffario non elimina l’obbligo di garantire, attraverso un’istruttoria documentata, che le tariffe siano coerenti con i costi standard e assicurino un’adeguata remunerazione delle prestazioni.
  • La sottoposizione della Regione a un piano di rientro sanitario non consente di derogare agli obblighi di istruttoria, motivazione e ponderazione degli interessi nella determinazione delle tariffe, né giustifica tariffe prive di adeguato supporto tecnico e potenzialmente incapienti rispetto ai costi di produzione.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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