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Sentenza

Sentenza n. 1305/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 413/2024 pubblicata il 19.11.2024 del Tribunale di Ravenna.

Giustizia amministrativa202501894

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 413/2024 del Tribunale di Ravenna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna. La pronuncia era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, l'amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero e gli uffici scolastici intimati non si sono costituiti in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto a una sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto, comprese le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inadempimento e su istanza della ricorrente, quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione della decisione passata in giudicato e di predisporre misure sostitutive per l'eventuale ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato della decisione e della sua notificazione all'amministrazione, unitamente alla perdurante inerzia dell'amministrazione obbligata, fonda l'accoglimento della domanda esecutiva.
  • Quando l'amministrazione non esegue una sentenza definitiva entro il termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un nuovo termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia, da attivarsi su istanza della parte vittoriosa.
  • Nel disporre l'esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può precisare che devono essere detratte le somme eventualmente già corrisposte e includere nell'ordine esecutivo le spese liquidate nel giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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