Cassazione Penale, Sentenza n. 6020/2024 del 12/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza dell'8/05/2023 del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza cautelare (27/03/2023) relativa a ipotesi di reato di voto di scambio (art. 416-ter c.p.) e di concorso esterno in associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente deduceva violazioni di legge (art. 273 c.p.p., art. 416-ter e art. 416-bis c.p.) e censurava mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione del Tribunale in ordine alla gravità degli indizi: contestava la valutazione del ruolo e della capacità di spostare voti nel Rione 219 (cfr. differenze nei risultati elettorali e indicazioni iniziali del GIP), la interpretazione delle intercettazioni, l'ipotesi dell'accordo (patto) con i vertici del clan, l'interpretazione del versamento di 1.000 euro effettuato dal padre come circostanza non in contraddizione con l'accusa, la deduzione della direzione dei voti al ballottaggio e la sussistenza di apporti concreti all'associazione mafiosa (agevolazioni amministrative come il rilascio di certificazioni anagrafiche). Infine censurava l'applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e la necessità/proporzionalità della custodia cautelare in carcere.
La decisione
Il giudice ha respinto il ricorso. La Corte ha ritenuto i primi tre motivi aspecifici e non consentiti in quanto il ricorrente non ha confutato adeguatamente la motivazione del Tribunale ma si è limitato a riproporre una rivalutazione fattuale degli indizi. Quanto al merito, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale di Napoli: i giudici del riesame avevano motivato in modo articolato e non contraddittorio la sussistenza di indizi gravi in relazione al voto di scambio (art. 416-ter) e al concorso esterno (art. 416-bis), richiamando intercettazioni, denunce e indagini di polizia giudiziaria. È stato riaffermato che il reato di voto di scambio è formalmente perfezionato con l'accordo volto a condizionare il risultato elettorale, senza necessità dell'effettiva rilevanza numerica dei voti. È stata inoltre ritenuta congrua la valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere, in particolare alla luce della presunzione relativa di adeguatezza prevista per i reati commessi avvalendosi delle condizioni dell'art. 416-bis. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali; non è disposta la rimessione in libertà.
Norme richiamate
art. 416-ter cod. pen.
Il reato di voto di scambio è un reato-contratto che si consuma con il solo accordo volto a condizionare il risultato elettorale: non è necessaria l'effettiva rilevanza numerica dei voti ottenuti. L'elemento intimidatorio tipico delle organizzazioni mafiose può rendere efficace l'indicazione del candidato anche in assenza di atti di violenza o minaccia espliciti.
art. 416-bis cod. pen.
Il concorso esterno nell'associazione mafiosa può realizzarsi anche mediante un "patto" politico-mafioso in cui un esponente politico, pur non essendo inserito stabilmente, si impegna a favorire gli interessi strategici del gruppo rafforzandone la presenza sul territorio.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle censure processuali: la Corte ricorda che i motivi di ricorso non possono limitarsi a una rivalutazione dei fatti ma devono confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma generale sulle esigenze cautelari; richiamata nel confronto con la disciplina speciale di cui all'art. 275.
art. 275 cod. proc. pen.
Per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis esiste una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere; questa presunzione prevale sulla norma generale (art. 274) e può essere superata solo con elementi specifici che dimostrino la possibilità di misure meno afflittive.
art. 275-bis cod. proc. pen.
Gli strumenti di controllo a distanza (elettronici) sono implicitamente ritenuti non idonei quando il giudice del riesame ritiene inadeguati gli arresti domiciliari a contenere il pericolo di reiterazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposto l'obbligo di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto.
art. 94 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alle conseguenze del provvedimento sulla situazione personale dell'indagato (organi giudicanti devono provvedere in ordine alla permanenza della custodia).
Massime di principio
- La Corte di legittimità non è sede per una nuova valutazione globale degli indizi: il ricorrente deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e indicare specifici vizi di travisamento dei fatti o contraddizioni manifeste nella motivazione per ottenere accoglimento.
- L'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; la Cassazione può sindacare tali valutazioni solo se è dimostrabile un travisamento decisivo del contenuto.
- Il reato di voto di scambio (art. 416-ter) è perfezionato con l'accordo volto a condizionare il voto: non è necessario dimostrare che l'accordo abbia prodotto un concreto e massiccio trasferimento numerico di consensi.
- Il concorso esterno in associazione mafiosa (art. 416-bis) può essere integrato da apporti politici o amministrativi che, pur non costituendo adesione stabile, risultino idonei a rafforzare la capacità operativa e il controllo territoriale dell'associazione (es. canalizzazione di voti, facilitazioni amministrative).
- In presenza di reati connessi alla criminalità organizzata si applica una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere: per ottenere misure meno afflittive è necessario fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'insussistenza o l'irrilevanza del pericolo di reiterazione.
- Un versamento effettuato da terzi (es. padre del candidato) non esclude automaticamente la sussistenza di un patto illecito: va valutato nel contesto probatorio (scopo del pagamento, spontaneità, destinazione alla campagna, collegamenti con il clan).
- La difficoltà probatoria di dimostrare la direzione puntuale dei voti al ballottaggio non esclude la rilevanza penale di un accordo illecito precedente: l'accordo stesso è l'elemento costitutivo del reato.
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