Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6020/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza dell'8/05/2023 del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza cautelare (27/03/2023) relativa a ipotesi di reato di voto di scambio (art. 416-ter c.p.) e di concorso esterno in associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente deduceva violazioni di legge (art. 273 c.p.p., art. 416-ter e art. 416-bis c.p.) e censurava mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione del Tribunale in ordine alla gravità degli indizi: contestava la valutazione del ruolo e della capacità di spostare voti nel Rione 219 (cfr. differenze nei risultati elettorali e indicazioni iniziali del GIP), la interpretazione delle intercettazioni, l'ipotesi dell'accordo (patto) con i vertici del clan, l'interpretazione del versamento di 1.000 euro effettuato dal padre come circostanza non in contraddizione con l'accusa, la deduzione della direzione dei voti al ballottaggio e la sussistenza di apporti concreti all'associazione mafiosa (agevolazioni amministrative come il rilascio di certificazioni anagrafiche). Infine censurava l'applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e la necessità/proporzionalità della custodia cautelare in carcere.

La decisione

Il giudice ha respinto il ricorso. La Corte ha ritenuto i primi tre motivi aspecifici e non consentiti in quanto il ricorrente non ha confutato adeguatamente la motivazione del Tribunale ma si è limitato a riproporre una rivalutazione fattuale degli indizi. Quanto al merito, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale di Napoli: i giudici del riesame avevano motivato in modo articolato e non contraddittorio la sussistenza di indizi gravi in relazione al voto di scambio (art. 416-ter) e al concorso esterno (art. 416-bis), richiamando intercettazioni, denunce e indagini di polizia giudiziaria. È stato riaffermato che il reato di voto di scambio è formalmente perfezionato con l'accordo volto a condizionare il risultato elettorale, senza necessità dell'effettiva rilevanza numerica dei voti. È stata inoltre ritenuta congrua la valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere, in particolare alla luce della presunzione relativa di adeguatezza prevista per i reati commessi avvalendosi delle condizioni dell'art. 416-bis. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali; non è disposta la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 416-ter cod. pen.

    Il reato di voto di scambio è un reato-contratto che si consuma con il solo accordo volto a condizionare il risultato elettorale: non è necessaria l'effettiva rilevanza numerica dei voti ottenuti. L'elemento intimidatorio tipico delle organizzazioni mafiose può rendere efficace l'indicazione del candidato anche in assenza di atti di violenza o minaccia espliciti.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il concorso esterno nell'associazione mafiosa può realizzarsi anche mediante un "patto" politico-mafioso in cui un esponente politico, pur non essendo inserito stabilmente, si impegna a favorire gli interessi strategici del gruppo rafforzandone la presenza sul territorio.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle censure processuali: la Corte ricorda che i motivi di ricorso non possono limitarsi a una rivalutazione dei fatti ma devono confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle esigenze cautelari; richiamata nel confronto con la disciplina speciale di cui all'art. 275.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis esiste una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere; questa presunzione prevale sulla norma generale (art. 274) e può essere superata solo con elementi specifici che dimostrino la possibilità di misure meno afflittive.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Gli strumenti di controllo a distanza (elettronici) sono implicitamente ritenuti non idonei quando il giudice del riesame ritiene inadeguati gli arresti domiciliari a contenere il pericolo di reiterazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposto l'obbligo di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto.

  • art. 94 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle conseguenze del provvedimento sulla situazione personale dell'indagato (organi giudicanti devono provvedere in ordine alla permanenza della custodia).

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non è sede per una nuova valutazione globale degli indizi: il ricorrente deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e indicare specifici vizi di travisamento dei fatti o contraddizioni manifeste nella motivazione per ottenere accoglimento.
  • L'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; la Cassazione può sindacare tali valutazioni solo se è dimostrabile un travisamento decisivo del contenuto.
  • Il reato di voto di scambio (art. 416-ter) è perfezionato con l'accordo volto a condizionare il voto: non è necessario dimostrare che l'accordo abbia prodotto un concreto e massiccio trasferimento numerico di consensi.
  • Il concorso esterno in associazione mafiosa (art. 416-bis) può essere integrato da apporti politici o amministrativi che, pur non costituendo adesione stabile, risultino idonei a rafforzare la capacità operativa e il controllo territoriale dell'associazione (es. canalizzazione di voti, facilitazioni amministrative).
  • In presenza di reati connessi alla criminalità organizzata si applica una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere: per ottenere misure meno afflittive è necessario fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'insussistenza o l'irrilevanza del pericolo di reiterazione.
  • Un versamento effettuato da terzi (es. padre del candidato) non esclude automaticamente la sussistenza di un patto illecito: va valutato nel contesto probatorio (scopo del pagamento, spontaneità, destinazione alla campagna, collegamenti con il clan).
  • La difficoltà probatoria di dimostrare la direzione puntuale dei voti al ballottaggio non esclude la rilevanza penale di un accordo illecito precedente: l'accordo stesso è l'elemento costitutivo del reato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.