Sentenza n. 6964/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento in parte qua, della determinazione del Direttore Generale dell'AIFA n. IP - 809-2025, del 20 ottobre 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 12 novembre 2025 con cui è stata autorizzata l'importazione parallela del medicinale LERCANIDIPIN-OMNIAPHARM 20MG FILMTABLETTEN - 28 FILMTABLETTEN dalla GERMANIA con numero di autorizzazione Zul. Nr.65406.00.00, intestato alla società Recordati Pharma GmbH Eberhard-Finckh-Str. 55 89075 Ulm Baden-Württemberg - Germania, e prodotto da Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Via Matteo Civitali, 1 20148 Milano, Italia, nella parte in cui non consente il cambio di denominazione del farmaco richiesto da GMM Farma S.r.l.; nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, tra i quali, se ed in quanto occorrer possa, la comunicazione dell'AIFA n. 0119234-23/09/2025 -AIFA-AIFA_UCIP-P (codice pratica: MC1/2024/1236) recante ad oggetto Risposta alle osservazioni alla comunicazione AIFA - Domanda di importazione parallela. MEDICINALE Lercanidipin-Omniapharm 20 mg Filmtabletten, 28 Filmtabletten. Paese UE: Germania. Codice pratica: MC1/2024/1236
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione AIFA che autorizza l'importazione parallela di un medicinale senza consentire il cambio di denominazione richiesto dall'impresa importatrice, nonché comunicazione AIFA sulle osservazioni alla domanda
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento in parte qua, la determinazione AIFA n. IP-809-2025, nella parte in cui ha autorizzato l'importazione parallela del medicinale senza consentire il cambio di denominazione richiesto, nonché la comunicazione AIFA relativa alle osservazioni sulla domanda di importazione parallela. Dal testo della sentenza non emergono in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti. Successivamente la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, mediante dichiarazione sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale, ritualmente notificata all'amministrazione resistente e ribadita in udienza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia. Ha ritenuto rispettate le formalità previste dall'art. 84 c.p.a.: la rinuncia proveniva dalla parte o da difensore munito di mandato speciale, era stata notificata alle altre parti nel termine previsto ed era stata ribadita in udienza. Non risultava alcuna opposizione delle controparti ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a. Il Collegio ha quindi applicato l'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate, ai sensi dell'art. 84, comma 2, c.p.a., in considerazione degli interessi sottesi alla domanda giudiziale successivamente rinunciata.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
la rinunzia debba provenire direttamente dalla parte (oppure dal difensore munito di mandato speciale a rinunziare o dal difensore con dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale) e debba essere notificata alle altre parti nel termine di dieci giorni prima dell’udienza
La rinuncia al ricorso è valida quando proviene dalla parte o da un difensore munito di mandato speciale, è notificata alle altre parti nel termine previsto e non è oggetto di opposizione; può inoltre essere ribadita in udienza.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso, quando sono rispettate le formalità previste e non vi è opposizione, determina l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo produce l'estinzione del giudizio quando proviene dalla parte o da un difensore munito di mandato speciale, è notificata alle altre parti nel termine previsto dall'art. 84 c.p.a. e non è contestata ai sensi della medesima disposizione.
- La rinuncia validamente formulata può essere ribadita in udienza; accertato il rispetto delle formalità, il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
- In caso di rinuncia al ricorso, le spese possono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 84, comma 2, c.p.a., tenendo conto degli interessi sottesi alla domanda giudiziale rinunciata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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