Cassazione Civile, Ordinanza n. 32583/2022 del 04/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento con cui l'Ufficio ha disconosciuto, come costi indeducibili e detraibilità IVA correlata, un importo complessivo di 80.000 euro fatturato da una società terza a titolo di acconti per prestazioni previste in un contratto di mandato del 6.12.2010, ritenendo le operazioni oggettivamente inesistenti e recuperando maggiore IVA, IRES e IRAP. In appello la CTR del Veneto ha riformato la decisione di primo grado, valorizzando la vaghezza delle prestazioni descritte, la mancanza di struttura tecnica della mandataria, l'inidoneità della documentazione a provare l'effettività delle consulenze e la mancata coltivazione, da parte della contribuente, del contenzioso volto al recupero degli acconti dopo la risoluzione del contratto. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) tardività/inammissibilità dell'appello erariale per nullità della notificazione, eseguita personalmente alla parte anziché presso il domicilio eletto, assumendo che nel processo tributario la costituzione dell'appellato non sanerebbe il vizio; 2) violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972 per avere la CTR escluso l'inerenza e la deducibilità dei costi senza considerare gli elementi documentali prodotti e senza applicare correttamente l'onere della prova in tema di operazioni fittizie, che, secondo la ricorrente, incomberebbe sull'Amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la notificazione dell'appello effettuata alla parte personalmente, e non al procuratore nel domicilio eletto, integri una nullità e non una inesistenza; tale nullità è sanata ex tunc dalla costituzione dell'appellata, con conseguente infondatezza della doglianza. Sul secondo motivo ha dichiarato inammissibile la censura nella parte in cui mirava a sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito, e comunque infondata nella parte residua, ritenendo corretto il governo dell'art. 2697 c.c. da parte della CTR: l'Ufficio aveva assolto, anche per presunzioni, l'onere di dimostrare l'oggettiva inesistenza delle operazioni, valorizzando l'inadeguatezza strutturale della società fatturante; a quel punto gravava sulla contribuente l'onere di provare l'effettività e l'inerenza dei costi, prova che la CTR ha ritenuto non raggiunta, anche per l'illogicità del comportamento tenuto nel non perseguire il recupero degli acconti dopo la risoluzione del mandato. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità della notificazione presso il domicilio eletto nel processo tributario
art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente per affermare che la notifica dell'impugnazione deve avvenire esclusivamente presso il domicilio eletto
art. 17 d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente nell'eccezione di tardività dell'appello
art. 291 c.p.c.
la nullità della notifica dell'impugnazione deve essere rinnovata d'ufficio, salvo sanatoria per costituzione dell'intimato
art. 156, comma 2, c.p.c.
la nullità della notificazione è sanata ex tunc dalla costituzione della parte intimata
art. 2697 c.c.
regola il riparto dell'onere della prova; in caso di contestazione di costi per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare gli elementi dell'inesistenza, ma una volta raggiunta tale prova il contribuente deve dimostrare l'effettività/inerenza dei costi
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
richiamato dalla ricorrente in tema di detraibilità IVA connessa ai costi contestati
art. 21 d.P.R. n. 633/1972
la CTR ha ritenuto le fatture non conformi alla norma per estrema vaghezza e genericità della descrizione delle operazioni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La notificazione dell'impugnazione eseguita alla parte personalmente, anziché al procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, integra una nullità e non un'inesistenza; la nullità è sanata ex tunc dalla costituzione della parte intimata.
- Nel processo tributario, la costituzione dell'appellato sana la nullità della notificazione dell'appello se il vizio non ha impedito la conoscenza dell'atto.
- Quando l'Amministrazione contesta costi e IVA per operazioni oggettivamente inesistenti, può assolvere l'onere probatorio anche mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, come l'assenza di struttura, mezzi e personale del soggetto fatturante.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito una prova sufficiente dell'inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettività delle prestazioni e la loro inerenza ai fini della deducibilità dei costi.
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione il giudizio di merito sulla valutazione delle prove, se la censura mira sostanzialmente a ottenere una nuova lettura del compendio istruttorio.
- La descrizione fatturale delle operazioni deve consentire di individuare con sufficiente determinatezza la prestazione resa; formule generiche e vaghe possono concorrere a sorreggere il giudizio di inesistenza o inattendibilità dell'operazione.
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