Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27180/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 5/02/2025 con cui il GIP aveva rigettato la richiesta di sospensione del processo ex art. 721 c.p.p. sostenendo che il principio di specialità non ostava al procedimento per fatti diversi da quelli per cui era stata concessa l'estradizione, avendo l'imputato permanenza/rientro nel territorio dello Stato trascorsi 45 giorni dalla definitiva revoca della misura cautelare. Il ricorrente denunciava errata interpretazione e applicazione degli artt. 721, commi 1 e 2, c.p.p. e dell'art. 32 della legge n. 69/2005, deducendo che la semplice permanenza o un rientro occasionale non potevano integrare la deroga al principio di specialità e che, se la liberazione era avvenuta per cessazione delle esigenze cautelari, non poteva ritenersi una scelta volontaria tale da 'purgare' l'estradizione; chiedeva dunque che si richiedesse prova della stabilizzazione dell'imputato nel territorio nazionale e non un mero rientro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta l'applicazione della norma che dispone la 'purgazione' dell'estradizione quando l'estradato rimane nel territorio dello Stato trascorsi 45 giorni dalla definitiva liberazione o, dopo essere uscito, vi fa volontariamente ritorno. La Corte ha affermato che il giudice deve limitarsi a verificare la corrispondenza fattuale rispetto ai presupposti normativi (possibilità di allontanarsi e decorso dei 45 giorni dalla liberazione), senza dover valutare ulteriori profili di volontà o consenso tacito. Inoltre ha osservato che la difesa non aveva allegato o provato che la permanenza o il rientro di Pecoraro fosse dovuto alla necessità di difendersi nel procedimento per il quale si era ottenuta l'estradizione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 721 cod. proc. pen.

    art. 721, comma 5, lett. c), cod. proc. pen. (richiamato in motivazione)

    La norma descrive il caso di 'purgazione' dell'estradizione: l'estradato che, avendo la possibilità, non lascia il territorio dello Stato trascorsi 45 giorni dalla definitiva liberazione o vi fa volontariamente ritorno, legittima l'esercizio pieno della giurisdizione nazionale per reati diversi da quelli oggetto dell'estradizione.

  • legge 22 aprile 2005, n. 69

    art. 26 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (richiamato in motivazione)

    Il richiamo normativo al principio di specialità e ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere; la Corte sottolinea che il rigetto della sospensione non viola il principio di specialità se ricorrono i presupposti della 'purgazione' previsti dalla legge.

  • Convenzione europea di estradizione (13 dicembre 1957)

    art. 14, comma 1, lett. b) della Convenzione europea di estradizione

    La Convenzione disciplina la clausola di specialità e le ipotesi di deroga: la 'purgazione' si realizza quando l'estradato non lascia lo Stato di consegna entro il termine previsto o vi ritorna volontariamente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616 cod. proc. pen. (richiamato per la condanna alle spese)

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata qui per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali.

  • art. 32 legge n. 69/2005

    art. 32 della legge n. 69/2005 (messo a fondamento dall'impugnante)

    Citato dal ricorrente come norma pertinente all'ambito dell'estradizione e del principio di specialità; la Corte però si è attenuta alle norme e alla giurisprudenza interpretativa che definiscono la 'purgazione' (art. 14 Convenzione e art. 721 c.p.p.).

Massime di principio

  • La deroga al principio di specialità (c.d. 'purgazione' dell'estradizione) si verifica quando l'estradato rimane nello Stato di consegna oltre 45 giorni dalla sua definitiva liberazione o, dopo essere uscito, vi fa volontariamente ritorno: il giudice deve verificare fattualmente questi presupposti.
  • Non è necessario che il giudice accerti una volontà esplicita dell'estradato di acconsentire tacitamente all'esercizio dell'azione penale: la norma delimita il caso attraverso parametri oggettivi (possibilità di allontanarsi e decorso del termine), che separano definitivamente la posizione dell'interessato dalle garanzie concesse in sede di estradizione.
  • Spetta alla difesa allegare e provare circostanze concrete che giustifichino la permanenza o il rientro nello Stato (ad es. l'impossibilità materiale di lasciare il territorio o la necessità di permanere per difendersi nel procedimento di consegna); l'assenza di tali elementi favorisce la conclusione per la 'purgazione'.
  • In caso di liberazione dovuta a cessazione delle esigenze cautelari o a decorrenza dei termini, la mera liberazione non impedisce automaticamente la 'purgazione' se l'estradato non si allontana entro il termine previsto: è quindi importante documentare tempestivamente le ragioni della permanenza all'estero o il rientro.
  • Per evitare la perdita delle garanzie del principio di specialità, è prudente che l'interessato, se possibile, lasci il territorio dello Stato entro i 45 giorni dalla definitiva liberazione oppure documenti immediatamente le cause che lo costringono a rimanere.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.