Sentenza n. 1838/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, n. 2292/2025, recante la condanna al pagamento del beneficio annuale per la Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, n. 2292/2025, passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato il loro diritto a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato l’amministrazione al pagamento di euro 1.500,00 per la prima ricorrente, euro 3.000,00 per la seconda ed euro 2.500,00 per la terza, oltre accessori di legge. L’amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo nel termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo. Le ricorrenti hanno quindi chiesto l’adozione delle misure necessarie per l’integrale esecuzione della pronuncia, compresa, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo giudiziale, oltre agli accessori di legge. Per l’ipotesi di mancata esecuzione, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario deve operare obbligatoriamente, non può rifiutare l’incarico per disposizioni interne dell’amministrazione e deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, utilizzando l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice. Il TAR ha inoltre precisato che i ritardi nell’esecuzione del titolo e della sentenza possono determinare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate in euro 857,00, oltre accessori di legge, in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha applicato i presupposti verificando l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine decorrente dalla notificazione del titolo giudiziale consente di procedere al giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme dovute.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle previste da tale legge.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente al commissario ad acta.
art. 26 c.p.a.
Richiamato, insieme all’art. 91 c.p.c., per la regolazione delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Fondamento della condanna dell’amministrazione soccombente alla rifusione delle spese di lite.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando esista un titolo giudiziale passato in giudicato e l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione entro il termine previsto dalla legge decorrente dalla notificazione del titolo.
- In presenza di una condanna giudiziale al pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine assegnato e nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
- La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro quando il commissario sia individuato all’interno dell’amministrazione resistente e l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né neutralizzato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo deve depositare atti e documenti esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico, utilizzando la procedura prevista per gli ausiliari del giudice.
- Il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può essere fonte di responsabilità amministrativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 1352/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 1353/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 1354/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 1355/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 96/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 1422/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →