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Sentenza

Sentenza del 04/04/2017 n. 1822 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - IRAP - Compravendita calciatori tra società - Cessione di contratto di prestazione sportiva - Plusvalenza ai fini IRAP -- Rilevanza - Tassabilità - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il trattamento ai fini IRAP dei corrispettivi derivanti dalla cessione, tra società sportive, del diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione di un calciatore. La cessione del contratto di prestazione sportiva è stata ricondotta allo schema civilistico della cessione di contratto previsto dall'art. 1406 c.c. Il diritto ceduto costituisce un bene immateriale strumentale all'attività d'impresa; pertanto, l'eventuale differenza positiva tra il corrispettivo della cessione e il valore contabile del diritto genera una plusvalenza rilevante e tassabile ai fini IRAP.

La decisione

La plusvalenza realizzata mediante la cessione del contratto di prestazione sportiva è stata ritenuta imponibile ai fini IRAP. La cessione dei diritti relativi all'utilizzo della prestazione dell'atleta non è stata considerata una mera vicenda contrattuale priva di rilevanza fiscale, ma un'operazione avente a oggetto un bene immateriale strumentale all'impresa, idonea a produrre un componente positivo imponibile. Il testo non indica espressamente l'esito processuale formale né il dispositivo completo della sentenza.

Norme richiamate

  • Art. 5 della legge n. 91/1981

    Disciplina il trasferimento dei calciatori professionisti e costituisce il riferimento normativo per la cessione del diritto all'utilizzo della prestazione sportiva.

  • Legge n. 586/1996

    Rileva nel quadro normativo della disciplina dei rapporti tra società sportive e atleti professionisti, compresa la circolazione dei relativi diritti contrattuali.

  • Art. 1406 del codice civile

    La cessione del diritto all'utilizzo della prestazione dell'atleta, dietro corrispettivo, è stata ricondotta allo schema della cessione del contratto.

Massime di principio

  • La cessione onerosa di un contratto o di un diritto contrattuale utilizzato nell'attività d'impresa può essere trattata fiscalmente come trasferimento di un bene immateriale strumentale.
  • Quando il corrispettivo di cessione supera il valore contabile del diritto ceduto, la differenza può costituire una plusvalenza rilevante ai fini IRAP.
  • La qualificazione civilistica dell'operazione come cessione di contratto non esclude la sua rilevanza fiscale: occorre valutare la funzione economica del diritto ceduto e il suo collegamento con l'attività d'impresa.
  • Per determinare l'imponibilità è necessario confrontare il corrispettivo ottenuto con il valore fiscale o contabile residuo del bene o diritto trasferito, verificando anche la normativa vigente e la concreta contabilizzazione dell'operazione.
  • L'esito indicato presuppone che il diritto ceduto sia effettivamente strumentale all'impresa e che l'operazione produca una componente positiva qualificabile come plusvalenza.

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