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Sentenza

Sentenza n. 71/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 5.3.2025, n. 263, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 5 marzo 2025, n. 263, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Genova, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, con riferimento agli anni 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannando il Ministero al rilascio della carta e all’accredito complessivo di 1.500 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti fino al saldo. Il TAR ha verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, decorrente dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione. Il Ministero si è costituito ma non ha contestato il ricorso né dimostrato l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato, rilasciando al ricorrente la carta del docente e accreditando sulla stessa 1.500 euro, oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari. La decisione si fonda sul passaggio in giudicato del titolo esecutivo, sul decorso del termine di grazia e sulla mancata prova ministeriale dell’adempimento, gravante sul Ministero ai sensi dell’art. 2697 c.c.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    termine dilatorio (c.d. di grazia) di centoventi giorni

    Il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    In assenza di contestazioni specifiche, il Ministero, che assume di avere adempiuto alle obbligazioni derivanti dal giudicato, deve fornire la prova dell’avvenuto adempimento; la mancata dimostrazione giustifica l’accoglimento dell’actio iudicati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice può ordinare all’amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari a realizzare integralmente il comando giudiziale, fissando un termine per l’adempimento.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il creditore può agire in ottemperanza per l’esecuzione di un titolo giudiziale di condanna nei confronti dell’amministrazione.
  • L’amministrazione che deduca, anche implicitamente, l’avvenuto adempimento del giudicato deve dimostrarlo; la mancata prova dell’esecuzione, a fronte di un titolo esecutivo non contestato, consente di ritenere fondata l’actio iudicati.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli il potere di provvedere in via sostitutiva entro un termine prestabilito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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