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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34062/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitorE)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 15.000, che la società ricorrente assumeva dovuti in forza di una garanzia collegata a un rapporto tra la resistente e un terzo debitore. La resistente aveva proposto opposizione sostenendo di non aver sottoscritto l’accordo di garanzia, né di averlo fatto il terzo debitore, chiedendo la revoca del decreto e il risarcimento ex art. 96 c.p.c. Il Tribunale rigettava l’opposizione, ma la Corte d’appello accoglieva il gravame della resistente ritenendo non provata la conclusione del contratto di garanzia, in particolare per la mancanza della copia originale del contratto e quindi dell’autenticità delle sottoscrizioni. La società creditrice ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione dell’art. 1965 c.c., omesso esame di fatti decisivi e ultrapetizione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato la fonte dell’obbligazione principale come transazione, senza i requisiti di legge e senza considerare la diversa ricostruzione come semplice riconoscimento di debito o piano di rateazione; con il secondo denunciava violazione dell’art. 1937 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando la negata prova della conclusione del contratto e la mancata qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia a prima richiesta, nonché la pretesa ignoranza di documenti e circostanze relative all’emissione della polizza e al ruolo del broker.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero sostanzialmente diretti a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove, mascherando censure di merito sotto l’etichetta della violazione di legge e dell’omesso esame. In particolare, il primo motivo mirava a rimettere in discussione l’accertamento sulla natura dell’obbligazione principale e sull’esistenza di una transazione o di un diverso accordo rateale, mentre il secondo non aggrediva la ratio decisiva della sentenza d’appello, fondata non sulla qualificazione del contratto, ma sulla mancata prova della concreta manifestazione di volontà contrattuale e dell’autenticità delle sottoscrizioni in assenza dell’originale del contratto. Poiché non era stata censurata la vera ragione decisiva della decisione impugnata, il ricorso è stato dichiarato eccentrico e quindi inammissibile. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata difesa dell’intimata; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1965 c.c.

    la ricorrente lo invocava per contestare la qualificazione dell’accordo come transazione; la Corte rileva che la censura, in realtà, mirava a una rivalutazione fattuale e non coglieva la ratio della decisione di merito.

  • art. 1937 c.c.

    la ricorrente lo richiamava per sostenere la validità/riconducibilità della garanzia; la Corte osserva che la doglianza non incideva sulla vera ragione decisiva della sentenza d’appello, ossia la mancanza di prova della conclusione del contratto e dell’autenticità delle sottoscrizioni.

  • art. 96 c.p.c.

    era stata chiesta dalla resistente nel giudizio di opposizione come risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ma la sentenza di cassazione non si pronuncia sul punto.

  • art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove: se il motivo mira solo a rimettere in discussione l’accertamento compiuto dal giudice di merito, è inammissibile.
  • Per essere ammissibile, il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi deve colpire il fatto effettivamente decisivo posto a fondamento della decisione impugnata; se la doglianza non attacca la ratio decidendi, il ricorso è eccentrico e va dichiarato inammissibile.
  • Quando la sentenza di merito fonda la decisione sulla mancata prova della conclusione del contratto o dell’autenticità delle sottoscrizioni, la contestazione della sola qualificazione giuridica del rapporto non è sufficiente a superare la decisione, se non incide sul decisivo accertamento fattuale.
  • La critica alla qualificazione giuridica di un accordo è irrilevante se il giudice d’appello ha deciso in via assorbente su un presupposto preliminare di fatto, come la prova della manifestazione di volontà contrattuale.
  • Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice del merito circa l’attendibilità e la rilevanza di documenti e testimonianze, salvo che sia dedotto un vizio nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c. e nei confronti del fatto realmente decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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