Sentenza n. 4963/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - della delibera del Plenum CSM del 21 maggio 2025, nella parte in cui descrive e chiarisce il nuovo assetto dell’impegno orario dei magistrati onorari stabilizzati, distinguendo tra il regime esclusivo e non esclusivo, con effetti interpretativi suscettibili di impatto diretto sull’organizzazione degli uffici e sull’applicazione del trattamento economico); - della Nota del Consiglio Superiore della Magistratura n. 9535 del 23 maggio 2025, redatta dall’Ufficio Studi e Documentazione con cui è stata diramata la predetta Delibera; - della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 4 giugno 2025, n. 26/VA/2025, recante “Disciplina attuativa delle disposizioni contenute nella legge 15 aprile 2025 n. 51”, nella parte in cui conferma e integra i criteri selettivi e organizzativi adottati con la precedente delibera del Plenum; - della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale – n. 71 del 11 giugno 2025, nella parte in cui, in attuazione della legge n. 51/2025, ridefinisce il trattamento economico dei magistrati onorari, introducendo una distinzione retributiva tra magistrati in regime esclusivo e non esclusivo; - nonché di tutti gli atti posti in essere in attuazione della Legge 15 aprile 2025, n. 51, presupposti, conseguenziali o comunque connessi e per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a non vedersi applicata la legge n. 51 del 15 aprile 2025 e quindi di godere di un trattamento economico e di status migliorativo e comunque diverso da quello previsto dalla legge suddetta ovvero di continuare a fruire del trattamento giuridico ed economico pregresso e per la condanna dell’Amministrazione al pagamento dei trattamenti differenziali conseguenti, il tutto previa declaratoria di illegittimità costituzionale della legge n. 51 del 15 aprile 2025 e/o disapplicazione della stessa rispetto alla normativa eurounitaria ovvero con rimessione della questione alla Corte di Giustizia Europea.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere del CSM, nota di diramazione del CSM e circolare del MEF attuative della legge n. 51/2025 sul regime orario, organizzativo, economico, previdenziale e fiscale dei magistrati onorari confermati
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, magistrati onorari confermati e stabilizzati ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017, hanno impugnato gli atti amministrativi con cui il CSM e il MEF hanno dato attuazione alla legge n. 51/2025. Hanno sostenuto che la novella legislativa avrebbe peggiorato retroattivamente il trattamento dei magistrati onorari non esclusivisti, riducendo il compenso annuo, introducendo un orario massimo di sedici ore settimanali distribuibile su più giornate, reintroducendo valutazioni quadriennali di idoneità, rafforzando il regime disciplinare e imponendo l’iscrizione alla Gestione separata INPS. Sono stati dedotti la violazione dei principi di certezza del diritto, irretroattività, legittimo affidamento e ragionevolezza; la disparità di trattamento tra magistrati esclusivisti e non esclusivisti, in violazione degli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e degli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; la violazione dell’art. 36 Cost. quanto all’adeguatezza e proporzionalità del compenso; la violazione dell’art. 97 Cost. per il pregiudizio arrecato al buon andamento e alla continuità dell’amministrazione della giustizia. È stato inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ai sensi dell’art. 267 TFUE e la rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità della legge n. 51/2025. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri, l’inammissibilità per mancata notifica a un controinteressato, genericità, carenza di interesse e natura meramente fattuale delle posizioni azionate.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse e, comunque, lo ha respinto nel merito. Quanto all’inammissibilità, ha rilevato che la delibera del CSM impugnata contiene mere indicazioni rivolte ai dirigenti degli uffici giudiziari e non incide direttamente sulle posizioni giuridiche dei ricorrenti. La legge attribuisce infatti ai dirigenti degli uffici il potere di definire concretamente il programma lavorativo dei magistrati onorari, tenendo conto delle specificità del singolo ufficio, delle funzioni svolte, delle pendenze e dell’organico. Gli eventuali effetti lesivi derivano pertanto dai successivi provvedimenti di programmazione adottati dai dirigenti, non direttamente dalla risoluzione consiliare. Nel merito, il TAR ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, osservando che la disciplina previgente e quella sopravvenuta mantengono le garanzie di compatibilità dell’incarico onorario con altre attività lavorative o professionali e che la differenziazione tra regime esclusivo e non esclusivo è coerente con la diversa entità dell’impegno richiesto e con la possibilità, per i non esclusivisti, di esercitare la professione forense. Ha escluso l’assimilabilità tra magistratura onoraria e magistratura togata, richiamando la diversa disciplina costituzionale del reclutamento e la funzione del pubblico concorso quale garanzia di indipendenza e qualificazione professionale. Ha inoltre ritenuto non dimostrata una violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione, rilevando che il precedente rinvio pregiudiziale richiamato dai ricorrenti riguardava questioni diverse. Non ha ravvisato i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia né per la rimessione alla Corte costituzionale, anche perché la carenza di interesse preclude la rilevanza della questione e, comunque, il ricorso è infondato nel merito. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 108 Cost.
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La riserva di legge sull’ordinamento giudiziario non impone una disciplina legislativa analitica e vincolata: sono ammissibili spazi di valutazione discrezionale del CSM, purché orientati da criteri generali sufficientemente precisi stabiliti dalla legge.
art. 24 Regolamento interno del CSM
Il Consiglio può adottare risoluzioni su quanto attiene all’esercizio delle proprie attribuzioni.
Le risoluzioni consiliari possono fornire criteri vincolanti per le articolazioni interne del CSM, ma non necessariamente producono effetti diretti sulle posizioni soggettive dei destinatari esterni.
art. 25 Regolamento interno del CSM
Le circolari e le direttive sono emanate ... per dare esecuzione o interpretazione alla legge e ai regolamenti, nonché per fornire criteri di orientamento sull’esercizio delle attribuzioni e della discrezionalità del Consiglio.
Le circolari e direttive del CSM hanno funzione attuativa, interpretativa e di orientamento, nei limiti delle competenze consiliari.
art. 1, comma 3, d.lgs. n. 116/2017
L’incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea ... e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego.
La magistratura onoraria conserva natura temporanea e non costituisce rapporto di pubblico impiego; l’incarico deve inoltre essere organizzato in modo compatibile con altre attività lavorative o professionali.
art. 23 d.lgs. n. 116/2017
Ai magistrati onorari spetta un’indennità composta di una parte fissa e di una parte variabile di risultato.
Il trattamento economico dei magistrati onorari è disciplinato dalla legge secondo una struttura indennitaria specifica.
art. 24 d.lgs. n. 116/2017
La disciplina riconosce la corresponsione dell’indennità anche durante il periodo di ferie con sospensione dei termini processuali.
art. 25 d.lgs. n. 116/2017
La disciplina prevede la regolarizzazione previdenziale dei magistrati onorari.
art. 29-bis d.lgs. n. 116/2017, come modificato dalla legge n. 51/2025
Attribuisce ai dirigenti degli uffici il compito di definire il programma lavorativo dei magistrati onorari confermati, nel rispetto dei limiti orari legislativi e delle indicazioni del CSM.
art. 31-bis d.lgs. n. 116/2017, come modificato dalla legge n. 51/2025
Ai magistrati onorari ... che esercitano le funzioni in via esclusiva è corrisposto un compenso annuo di euro 58.840 ... erogato in tredici mensilità.
Prevede il trattamento economico dei magistrati onorari in regime esclusivo.
art. 31-ter d.lgs. n. 116/2017, come modificato dalla legge n. 51/2025
Ai magistrati onorari ... che esercitano le funzioni in via non esclusiva, è corrisposto un compenso annuo di euro 25.000 ... erogato in dodici mensilità.
Prevede il trattamento economico e previdenziale dei magistrati onorari in regime non esclusivo; il TAR ha ritenuto non dimostrata, sulla base della differenza retributiva dedotta, una violazione grave e manifesta del diritto UE.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento non è stato ritenuto violato dalla disciplina legislativa dell’orario e dell’organizzazione del lavoro dei magistrati onorari.
art. 36 Cost.
Il TAR non ha ravvisato elementi sufficienti per ritenere manifestamente inadeguato il compenso dei magistrati onorari non esclusivisti.
art. 117, comma 1, Cost.
Il parametro non è stato ritenuto violato in relazione ai principi dell’Unione europea invocati dai ricorrenti.
clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
La differenziazione tra magistrati onorari esclusivisti e non esclusivisti non è stata ritenuta, nel caso concreto, dimostrativa di una violazione grave e manifesta del principio di non discriminazione.
art. 267 TFUE
Non sono stati ravvisati i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poiché le questioni unionistiche prospettate non risultavano pertinenti e decisive rispetto alla controversia.
art. 28 l. n. 87/1953
Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento.
Il richiamo è utilizzato per distinguere il controllo di legittimità costituzionale dal sindacato sulle scelte politiche e discrezionali del legislatore.
Massime di principio
- Una delibera o risoluzione di un organo di autogoverno che si limiti a fornire indicazioni ai dirigenti degli uffici, senza determinare direttamente il programma lavorativo o il trattamento individuale dei destinatari, non è immediatamente lesiva e non può essere impugnata autonomamente per carenza di interesse; l’eventuale lesione deve essere dedotta contro il successivo atto applicativo concretamente incidente sulla posizione soggettiva.
- Quando la legge attribuisce ai dirigenti degli uffici il compito di definire il programma lavorativo nel rispetto di un limite orario e delle indicazioni dell’organo di autogoverno, la concreta distribuzione dell’attività può essere rimessa alla valutazione dei dirigenti, che devono considerare le funzioni svolte, le caratteristiche dell’ufficio, le pendenze, l’organico e le modalità di svolgimento delle attività in udienza e fuori udienza.
- La riserva di legge prevista dall’art. 108 Cost. in materia di ordinamento giudiziario è rispettata quando la legge stabilisce criteri generali sufficientemente precisi, senza dover disciplinare in modo analitico ogni profilo organizzativo, potendo residuare al CSM un margine di valutazione discrezionale orientato dai criteri legislativi.
- La magistratura onoraria non è automaticamente assimilabile alla magistratura togata, poiché il diverso reclutamento, la natura temporanea dell’incarico, l’assenza di un rapporto di pubblico impiego e la compatibilità con altre attività professionali possono giustificare una disciplina differenziata, anche sul piano economico e organizzativo.
- La carenza di interesse a ricorrere, in quanto impedisce l’adozione di una decisione utile sulla domanda principale, preclude anche la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità delle norme presupposte; in ogni caso, il rinvio non è dovuto quando le censure risultano infondate nel merito e non è dimostrata una violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione.
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