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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21151/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado, relativa a due iscrizioni ipotecarie eseguite sui suoi immobili sulla base di numerose cartelle di pagamento. In cassazione ha dedotto, in sintesi: (1) la nullità/illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per mancata previa comunicazione di avvio del procedimento e preavviso con intimazione di pagamento; (2) l’erroneità della valutazione della prova della notifica delle cartelle, sostenendo che la documentazione prodotta dal concessionario non dimostrasse validamente le notifiche e che il disconoscimento delle copie fosse stato mal valutato; (3) l’illegittimità della notifica di un primo gruppo di cartelle per mancata prova del domicilio fiscale e per firma illeggibile; (4) l’illegittimità della notifica di un secondo gruppo di cartelle perché eseguita a persona non legittimata a riceverle e in luogo diverso dal domicilio; (5) e (6) la nullità della motivazione della sentenza d’appello, che si sarebbe limitata ad affermare apoditticamente che le cartelle risultavano notificate, senza indicare i documenti esaminati; (7) la mancanza di motivazione anche con riguardo a una seconda iscrizione ipotecaria. La società di riscossione ha resistito, eccependo anche la cessazione della materia del contendere per parte delle cartelle e per una delle ipoteche, nonché il difetto di giurisdizione per alcune cartelle riferite a crediti non tributari.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il quinto e il sesto motivo, rigettato il secondo, il terzo e il quarto, dichiarato inammissibile il settimo per sopravvenuto difetto di interesse e preso atto del sopravvenuto difetto di interesse sull’iscrizione ipotecaria n. 20303/7391 per intervenuta cancellazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In particolare, ha ritenuto fondata la censura sulla necessità, anche per l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973, del previo contraddittorio endoprocedimentale con comunicazione al contribuente e termine per osservazioni o pagamento. Ha invece ritenuto infondate le doglianze sulle notifiche di alcune cartelle, valorizzando la prova per relationem e le presunzioni desumibili dalle relate e dalle dichiarazioni del consegnatario, nonché la possibilità di notificazione a mani proprie ovunque il destinatario sia rinvenuto. Le censure motivate come omessa motivazione sono state accolte limitatamente ai motivi relativi ai gruppi di cartelle per cui la CTR aveva dato una motivazione meramente apparente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    vizio denunciabile per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per censurare la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 77, secondo comma-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte precisa che non è la norma pertinente all’iscrizione ipotecaria nel regime antecedente; la decisione si fonda invece sul principio del contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 50, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    ritenuto non applicabile all’iscrizione ipotecaria, perché riguarda l’avvio dell’espropriazione forzata non iniziata entro un anno dalla cartella.

  • art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212

    invocato dal ricorrente a sostegno delle garanzie partecipative del contribuente.

  • art. 21-bis L. 7 agosto 1990, n. 241

    invocato dal ricorrente a sostegno del preavviso e del contraddittorio procedimentale.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in tema di valutazione delle prove e documenti prodotti.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato in tema di notifica delle cartelle di pagamento e prova della stessa.

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato sul riparto dei poteri istruttori nel processo tributario.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova sulla notifica e sulla diversa residenza/domicilio fiscale.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla valutazione delle prove e agli argomenti di prova desumibili dall’inottemperanza all’ordine di esibizione.

  • artt. 58 e 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    disciplinano il domicilio fiscale e le modalità di notificazione degli atti tributari; la Corte ribadisce che la notifica a mani proprie è valida ovunque il destinatario sia rinvenuto e che l’onere di comunicare il domicilio fiscale incombe sul contribuente.

  • art. 148 c.p.c.

    richiamato tra le norme sulla notificazione degli atti processuali, per analogia argomentativa.

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato con riguardo alla notificazione a mezzo ufficiale giudiziario e ai relativi effetti probatori.

  • art. 139 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la consegna a persona di famiglia/addetta alla casa fa presumere la validità della notifica, salvo prova contraria dell’interessato.

  • art. 132, quarto comma, c.p.c.

    richiamato per la censura di motivazione apparente o mancante della sentenza.

  • art. 1, comma 527, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    menzionato dalla resistente come base della dedotta cancellazione di parte dei debiti iscritti a ruolo; l’eccezione è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiamato per l’onere di specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fonda il controricorso o il ricorso.

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato per l’applicazione dell’onere di specificità al controricorso.

  • art. 495 c.p.

    richiamato per affermare che le dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, se mendaci, sono penalmente sanzionate.

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato per analogia sul potere del giudice di trarre argomenti di prova dall’inottemperanza all’ordine di esibizione.

Massime di principio

  • L’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non è atto dell’espropriazione forzata in senso stretto, ma misura alternativa e prodromica alla riscossione coattiva; ciò non esclude, però, che l’amministrazione debba comunque instaurare un contraddittorio endoprocedimentale, comunicando al contribuente l’intenzione di iscrivere ipoteca e concedendogli un termine per pagare o formulare osservazioni.
  • La mancata comunicazione preventiva del procedimento di iscrizione ipotecaria determina la nullità dell’iscrizione per violazione del diritto di partecipazione procedimentale, anche nei periodi anteriori alla previsione espressa del comma 2-bis dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973.
  • In tema di notifica delle cartelle di pagamento, la copia della relata o dell’avviso può costituire mezzo di prova, ma chi contesta la conformità della copia all’originale deve allegare specifiche difformità; una contestazione generica non è sufficiente a escluderne l’efficacia probatoria.
  • L’omesso deposito degli originali non comporta automaticamente l’inutilizzabilità delle copie, dovendosi il giudice valutare gli elementi istruttori disponibili, anche presuntivi, e potendo trarre argomenti di prova dall’inottemperanza all’ordine di esibizione, senza che il mancato esercizio di tale potere sia censurabile in cassazione quando la decisione risulti comunque sorretta da altre prove.
  • La notificazione di un atto tributario a mani proprie del destinatario è valida ovunque il destinatario sia rinvenuto, anche se fuori dal domicilio fiscale; il criterio del domicilio fiscale rileva soprattutto quando la notifica non avvenga a mani proprie.
  • Se la notifica è eseguita ai sensi dell’art. 139 c.p.c. a persona indicata come familiare o addetta alla casa, opera una presunzione iuris tantum di legittimazione del consegnatario, che il destinatario deve vincere con prova contraria specifica.
  • La sentenza è nulla per motivazione apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e costringe l’interprete a colmarne i vuoti con congetture.
  • Nel giudizio di cassazione, la parte vittoriosa nel merito che voglia coltivare una questione pregiudiziale o preliminare sfavorevolmente decisa implicitamente deve proporre ricorso incidentale, non potendo limitarsi a riproporla nel controricorso.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioniProveNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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