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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04484/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (associazione sportiva)

La controversia

La lite origina da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione, nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, contestando la spettanza del regime fiscale di favore riservato alle associazioni sportive dilettantistiche. La CTR aveva respinto l'appello della contribuente rilevando, tra l'altro, l'assenza di assemblee degli associati e quindi del requisito di democraticità, nonché la presenza di rilevanti ricavi da sponsorizzazioni e di compensi/rimborsi corrisposti a dirigenti, atleti e altri associati, oltre al difetto di prova della deducibilità di tali erogazioni. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti sei motivi: (1) omesso esame della posizione di un precedente legale rappresentante, che la ricorrente assumeva cessato dalla carica prima del periodo d'imposta; (2) violazione degli artt. 38 e 2697 c.c. per aver affermato la responsabilità solidale di tale soggetto senza accertare che avesse effettivamente agito in nome e per conto dell'associazione nel periodo rilevante; (3) ultrapetizione/violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la CTR avrebbe introdotto d'ufficio il tema dello scopo di lucro desumendolo da ricavi sponsorizzativi e compensi ad associati, elemento non contestato nell'avviso; (4) motivazione apparente e contraddittoria; (5) violazione delle norme tributarie sulla deducibilità dei compensi sportivi e sulla base imponibile IRAP/IRES, con deduzione che, essendo i compensi assoggettati a ritenuta, dovessero essere riconosciuti come costi deducibili, evitando una doppia imposizione; (6) violazione delle norme sulle ritenute sui compensi sportivi dilettantistici, sostenendosi che la ritenuta andasse calcolata individualmente oltre la franchigia di legge e che non potesse essere operata sull'intero importo di un esercizio a cavallo di due anni solari. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per difetto di legittimazione del precedente legale rappresentante, ha rigettato il terzo e il quarto perché la CTR aveva comunque escluso il regime agevolativo per difetto del requisito di democraticità, ha accolto il quinto motivo ritenendo che, dopo la modifica normativa, i compensi/rimborsi sportivi non esclusi dalla deduzione IRAP/IRES, se assoggettati a ritenuta come compensi, devono essere considerati costi deducibili, e ha rigettato il sesto motivo ritenendo applicabili le regole ordinarie di ritenuta una volta escluso il regime di favore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di legittimazione del precedente legale rappresentante, infondati il terzo e il quarto perché la decisione di merito si fondava comunque sull'assenza del requisito di democraticità dell'ente, infondato il sesto motivo sulle ritenute, ma fondato il quinto motivo sulla deducibilità dei compensi/rimborsi sportivi ai fini IRES e IRAP. Ne è conseguito l'accoglimento parziale del ricorso, con cassazione della sentenza della CTR e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per nuovo esame limitatamente al profilo accolto e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    usato per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla posizione del precedente legale rappresentante.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato per le censure di violazione di legge in tema di responsabilità solidale, qualificazione fiscale dei compensi e ritenute.

  • art. 38 c.c.

    richiamato quale base della responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'ente.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova relativo all'effettivo esercizio di poteri gestori.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare ultrapetizione, ma ritenuto non decisivo perché la CTR ha deciso sulla mancanza di democraticità.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato a sostegno della denuncia di motivazione apparente.

  • art. 132, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la forma-contenuto della motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per la sufficienza della motivazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per il contenuto motivazionale della sentenza tributaria.

  • art. 145 T.U.I.R.

    la CTR ne ha escluso l'applicazione al caso concreto, secondo quanto riportato nel testo.

  • art. 67 T.U.I.R.

    richiamato in relazione ai compensi sportivi dilettantistici e alla loro disciplina fiscale.

  • art. 109 T.U.I.R.

    norma sulla deducibilità dei costi; la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo che lamentava il mancato scomputo dei compensi erogati.

  • art. 5, comma 2, L. n. 289 del 2002

    ha modificato la disciplina IRAP espungendo il riferimento alle somme di cui alla disciplina dei compensi sportivi tra i componenti indeducibili.

  • art. 11, comma 1, lett. b), n. 2, d.lgs. n. 446 del 1997

    la Corte ha dato rilievo alla riscrittura che ha escluso dalla non deducibilità le somme di cui alla disciplina dei compensi sportivi dilettantistici.

  • art. 81 T.U.I.R.

    citato nella versione applicabile ratione temporis per definire le indennità, i rimborsi e i compensi sportivi dilettantistici.

  • art. 69, comma 2, T.U.I.R.

    richiamato per la franchigia di esenzione da ritenuta sui compensi sportivi entro una soglia annua.

  • art. 25, comma 1, L. n. 133 del 1999

    richiamato insieme alla modifica del 2000 per la disciplina della ritenuta sui compensi sportivi dilettantistici.

  • art. 37 L. n. 342 del 2000

    richiamato per l'aliquota della ritenuta da applicare sulla parte imponibile dei compensi sportivi dilettantistici.

  • art. 3 Cost.

    invocato dalla ricorrente sul divieto di doppia imposizione e sulla parità di trattamento tributario.

  • art. 53 Cost.

    invocato dalla ricorrente in tema di capacità contributiva ed equità dell'imposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il difetto di legittimazione processuale di un soggetto che non rivesta più la carica di rappresentante dell'ente può rendere inammissibili le censure da lui proposte in proprio, quando la controversia riguardi la posizione dell'ente o del rappresentante effettivamente legittimato.
  • La responsabilità del soggetto che abbia agito in nome e per conto di un ente richiede un accertamento effettivo dell'attività gestoria svolta nel periodo d'imposta rilevante; non è sufficiente il mero dato formale della carica se la questione è specificamente controversa e decisiva.
  • Non ricorre ultrapetizione quando il giudice di merito fonda il rigetto dell'agevolazione fiscale su una ratio autonoma e già sufficiente, quale la mancanza del requisito di democraticità dell'ente, anche se formula considerazioni ulteriori su ricavi e compensi.
  • Se, per effetto della disciplina applicabile, i compensi corrisposti nell'ambito di attività sportive dilettantistiche sono assoggettati a ritenuta come redditi di lavoro autonomo o assimilati, tali esborsi devono essere considerati costi fiscalmente rilevanti e, se ne ricorrono i presupposti, deducibili ai fini IRES/IRAP; non è coerente trattarli contemporaneamente come base per ritenuta e come componente indeducibile.
  • Una volta esclusa l'applicazione del regime di favore per le associazioni sportive dilettantistiche, si applicano le regole ordinarie di tassazione e di ritenuta; la verifica della soglia di esenzione va condotta secondo la disciplina invocata e non impedisce, di per sé, l'applicazione della ritenuta a compensi riferiti a periodi a cavallo di due anni solari.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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